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Fermo auto e danno esistenziale
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Fermo auto e danno esistenziale: giurisdizione del giudice amministrativo
( TAR Puglia - Bari, sentenza 25.07.2003 n° 3000 )
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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo di un autoveicolo disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche.

Lo ha stabilito il TAR Puglia, con la sentenza n. 3000 del 25 luglio 2003, negando sia la giurisdzione del Giudice ordinario, che la giurisdizione tributaria sull’impugnativa del fermo amministrativo.

Il Tar ha inoltre precisato che il fermo è un provvedimento discrezionale che deve essere motivato in modo congruo e specifico, individuando le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito.

Quando il fermo è illegittimo può causare un pregiudizio non esclusivamente patrimoniale, che, se incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime, può dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PUGLIA - BARI

SEZIONE I
SENTENZA 25 LUGLIO 2003 n. 3000

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento del 19.2.2003, notificato il 4.6.2003, con il quale la SESIT Puglia S.p.A. ha provveduto a disporre presso il Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Bari il fermo del Veiocolo Renault KANGOO tg. .......... a lui intestato;

nonché per l’annullamento di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non conosciuti.

e per il risarcimento del danno esistenziale sofferto dal ricorrente per effetto del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, da liquidarsi in € 140, salva diversa valutazione equitativa

Ritenuto in fatto:
- che con ricorso cumulativo notificato il 4 luglio 2003 e depositato in Segreteria il 10 luglio 2003, G.A. ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. .......... a lui intestata, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio 2003, notificata il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda risarcitoria del danno esistenziale patito in relazione all’indisponibilità dell’autovettura e all’incidenza di essa nei sensi del "peggioramento delle condizioni di vita quotidiana e di mancata esplicazione della propria personalità, anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della lesione di un diritto (alla proprietà e al possesso) protetto dall’ordinamento"

- che a sostegno delle cumulative domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A) Violazione, falsa ed erronea (art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 193 del 2001

Il provvedimento di fermo è illegittimo perché emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.

B) Violazione del termine di notifica di cui al d.m. n. 503 del 1998

Il provvedimento di fermo è stato comunicato ben oltre il termine di giorni cinque di cui all’art. 4 comma 1 del d.m. n. 503 del 1998

C) Violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 legge n. 241 del 1990 e Statuto del contribuente). Inesistenza della motivazione

In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo è privo di qualsivoglia motivazione.

D) Abuso ed eccesso di potere

Si ribadisce la carenza di motivazione, tanto più grave in rapporto alla modestia del carico tributario, pari a € 871,88

- che a sua volta la Sesit, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso;

Considerato in diritto:

- che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R. . 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337, posto che:

- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica nella temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;

- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche "graduarla" nel suo oggetto;

- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi quella del G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le attività…di ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…"; sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’emanazione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un "rapporto individuale di utenza";

- che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la devoluzione dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art. 12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché essa riguarda le controversie "aventi ad oggetto i tributi", e quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell’accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare;

- che, prescindendo dalla questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante efficacia ed applicabilità del il regolamento ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998, n. 503, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui ai motivi sub 2 e 3;

- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto;

- che alla stregua delle osservazioni che precedono è evidente l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo impugnato che va di conseguenza annullato, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;

- che quanto alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale, dopo una tormentata chiarificazione giurisprudenziale sui tratti differenziali di questo dal danno biologico e dal danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ., può ritenersi acclarato che tale tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello francese del "dommage moral", si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato, in una variegata gamma casistica che può ricondursi ad unità nella considerazione che esso attiene, trovando sempre titolo nella regola generale della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., a quei danni "…che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Cass., 7 giugno 2000, n, 7713) e che quindi si ricollegano a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma non solo) all’art. 2 della Cost.;

- che non può dubitarsi, in linea generale, che anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale;

- che però, quando il danno esistenziale discenda dalla lesione di interessi patrimoniali, come nel caso di specie, in cui è riconducibile alla temporanea privazione della disponibilità dell’autovettura, e quindi da una restrizione della sfera di godimento del bene mobile registrato, e a differenza delle lesioni dirette alla personalità (sfera dell’onore e reputazione, riservatezza, libertà personale), deve revocarsi in dubbio che possa ricorrersi a criteri di tipo presuntivo, dovendo in altri termini provarsi, a cura del danneggiato, i disagi e le menomate occasioni di svolgimento della sua personalità connesse alla privazione dell’autovettura (utilizzazione di altri mezzi anche a titolo di trasporto gratuito, omessa realizzazione di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività di socializzazione in generale);

- che nel caso di specie esula del tutto la prova di tali disagi e menomate occasioni di svolgimento della personalità, ovvero della concreta incidenza del fermo amministrativo dell’autovettura sulla sfera esistenziale del ricorrente, nei sensi dianzi indicati;

- che pertanto la domanda risarcitoria deve essere respinta;

Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1000 del 2003:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. .............., disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale;

3) condanna la società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 l3glio 2003, con l’intervento dei magistrati:

GENNARO FERRARI Presidente
AMEDEO URBANO Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons. , relatore

Depositata in segreteria in data 30 luglio 2003.

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