megghy.com
 Mondo Blu
Bookmark- StartPage- Giochi- Playstation- Freeware- Cartoline- Roccaforte del Greco- Link- @Mail- Forum- Guestbook
Poesie- Autori in erba- Aforismi- Gif animate- Collezioni- Sfondi- Musica- Mondo Bimbi- Fai da te- Spazio Ospiti- Conoscersi- Umor
INFORTUNISTICA STRADALE E MULTE
HOME
Indietro
Fermo auto e danno esistenziale: giurisdizione del giudice amministrativo
( TAR Puglia - Bari, sentenza 25.07.2003 n° 3000 )
Indietro
 


Versione stampabile

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo di un autoveicolo disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche.

Lo ha stabilito il TAR Puglia, con la sentenza n. 3000 del 25 luglio 2003, negando sia la giurisdzione del Giudice ordinario, che la giurisdizione tributaria sull’impugnativa del fermo amministrativo.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PUGLIA - BARI

SEZIONE I
SENTENZA 25 LUGLIO 2003 n. 3000

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento del 19.2.2003, notificato il 4.6.2003, con il quale la SESIT Puglia S.p.A. ha provveduto a disporre presso il Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Bari il fermo del Veiocolo Renault KANGOO tg. .......... a lui intestato;

nonché per l’annullamento di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non conosciuti.

e per il risarcimento del danno esistenziale sofferto dal ricorrente per effetto del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, da liquidarsi in € 140, salva diversa valutazione equitativa

Ritenuto in fatto:
- che con ricorso cumulativo notificato il 4 luglio 2003 e depositato in Segreteria il 10 luglio 2003, G.A. ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. .......... a lui intestata, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio 2003, notificata il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda risarcitoria del danno esistenziale patito in relazione all’indisponibilità dell’autovettura e all’incidenza di essa nei sensi del "peggioramento delle condizioni di vita quotidiana e di mancata esplicazione della propria personalità, anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della lesione di un diritto (alla proprietà e al possesso) protetto dall’ordinamento"

- che a sostegno delle cumulative domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A) Violazione, falsa ed erronea (art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 193 del 2001

Il provvedimento di fermo è illegittimo perché emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.

B) Violazione del termine di notifica di cui al d.m. n. 503 del 1998

Il provvedimento di fermo è stato comunicato ben oltre il termine di giorni cinque di cui all’art. 4 comma 1 del d.m. n. 503 del 1998

C) Violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 legge n. 241 del 1990 e Statuto del contribuente). Inesistenza della motivazione

In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo è privo di qualsivoglia motivazione.

D) Abuso ed eccesso di potere

Si ribadisce la carenza di motivazione, tanto più grave in rapporto alla modestia del carico tributario, pari a € 871,88

- che a sua volta la Sesit, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso;

Considerato in diritto:

- che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R. . 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337, posto che:

- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica nella temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;

- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche "graduarla" nel suo oggetto;

- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi quella del G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le attività…di ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…"; sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’emanazione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un "rapporto individuale di utenza";

- che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la devoluzione dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art. 12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché essa riguarda le controversie "aventi ad oggetto i tributi", e quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell’accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare;

- che, prescindendo dalla questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante efficacia ed applicabilità del il regolamento ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998, n. 503, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui ai motivi sub 2 e 3;

- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto;

- che alla stregua delle osservazioni che precedono è evidente l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo impugnato che va di conseguenza annullato, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;

- che quanto alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale, dopo una tormentata chiarificazione giurisprudenziale sui tratti differenziali di questo dal danno biologico e dal danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ., può ritenersi acclarato che tale tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello francese del "dommage moral", si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato, in una variegata gamma casistica che può ricondursi ad unità nella considerazione che esso attiene, trovando sempre titolo nella regola generale della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., a quei danni "…che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Cass., 7 giugno 2000, n, 7713) e che quindi si ricollegano a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma non solo) all’art. 2 della Cost.;

- che non può dubitarsi, in linea generale, che anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al c.d. danno esistenziale;

- che però, quando il danno esistenziale discenda dalla lesione di interessi patrimoniali, come nel caso di specie, in cui è riconducibile alla temporanea privazione della disponibilità dell’autovettura, e quindi da una restrizione della sfera di godimento del bene mobile registrato, e a differenza delle lesioni dirette alla personalità (sfera dell’onore e reputazione, riservatezza, libertà personale), deve revocarsi in dubbio che possa ricorrersi a criteri di tipo presuntivo, dovendo in altri termini provarsi, a cura del danneggiato, i disagi e le menomate occasioni di svolgimento della sua personalità connesse alla privazione dell’autovettura (utilizzazione di altri mezzi anche a titolo di trasporto gratuito, omessa realizzazione di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività di socializzazione in generale);

- che nel caso di specie esula del tutto la prova di tali disagi e menomate occasioni di svolgimento della personalità, ovvero della concreta incidenza del fermo amministrativo dell’autovettura sulla sfera esistenziale del ricorrente, nei sensi dianzi indicati;

- che pertanto la domanda risarcitoria deve essere respinta;

Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1000 del 2003:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo 1100 tg. .............., disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale;

3) condanna la società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 l3glio 2003, con l’intervento dei magistrati:

GENNARO FERRARI Presidente
AMEDEO URBANO Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons. , relatore

Depositata in segreteria in data 30 luglio 2003.

Fermo amministrativo del veicolo: accolto ricorso ex 700 per esigenze lavorative
( Tribunale Bari, odinanza 17.03.2003 )

Il Tribunale di Bari, nella persona del G.U. dott. Antonio Ruffino, con provvedimento depositato il 17 marzo 2003, ha ordinato al Conservatore del P.R.A. di Bari di cancellare immediatamente il fermo di autoveicoli iscritto su istanza della locale Concessionaria per la riscossione in applicazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602/73.

Il dott. Ruffino ha così accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla malcapitata cittadina, che aveva subito il fermo di un motociclo 125 e di un’auto Alfa 156 a fronte di un presunto debito di poco più di euro 300.

Il Tribunale di Bari ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sotto i profili della "carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione, in quanto strumentali all’attività professionale medica della ricorrente".

Il periculum in mora è stato invece individuato con riferimento alla "impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione".

Viene così scritta una nuova (e significativa pagina) nella delicatissima vicenda dei fermi amministrativi, che ha creato non pochi allarmi tra i cittadini per una certa disinvoltura da parte dei Concessionari per la Riscossione nel disporre il fermo di autovetture per crediti impositivi prescritti, o richiesti senza la previa notifica della cartella, o ancora per sovradimensionamento del fermo a fronte di somme di infimo valore.

Il dott. Ruffino, inoltre, ha risolto la dibattuta questione sulla giurisdizione affermando la sussistenza di quella dell’A.G.O. e, implicitamente, nell’accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ritenuto la natura cautelare, e non di atto di esecuzione, del provvedimento di fermo (in ciò uniformandosi a Tribunale di Catanzaro del 25 febbraio 2003).

(Nota a cura degli Avv.ti Massimo Melpignano e Antonio Tanza - www.studiomelpignano.it).

TRIBUNALE DI BARI

IL GIUDICE DESIGNATO
Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 13.3.2003 da (omissis), avente ad oggetto la domanda di cancellazione del provvedimento di fermo di veicoli a motore disposto presso il P.R.A. dalla SESIT s.p.a., in forza di un presunto debito di complessivi euro 136,34, oltre accessori, portato da alcune cartelle esattoriali;

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto che, potendosi prima facie apprezzare tanto la giurisdizione del giudice ordinario adito quanto il fumus boni juris del ricorso (sotto i profili, specificamente dedotti, della carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario nel disporre il “fermo” nonché della non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in questione, in quanto strumentali all’attività professionale medica della ricorrente), vi sia, allo stato, il pericolo concreto che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, l’istante subisca pregiudizio grave ed irreparabile connesso alla impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio della professione;

rilevato che le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare il pregiudizio all'attuazione del provvedimento cautelare che potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del contraddittorio e dai tempi tecnici minimi a ciò necessari;

applicati gli artt. 700 e 669 sexies co. 2 c.p.c.;


ORDINA

al Conservatore del P.R.A. di Bari di procedere immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento a cura della parte interessata, alla cancellazione del fermo iscritto sui seguenti veicoli di proprietà di (omissis):

- motociclo Piaggio Liberty 125 tg (omissis),

- autovettura Alfa Romeo 156 1.9 JTD tg. (omissis),

a spese della SESIT s.p.a.;


FISSA

L’udienza del (omissis) ore 10,00, per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, disponendo la notifica, a cura dell'istante, alla controparte, entro il (omissis).

Bari, 17.3.2003

Il Giudice –Dr. Antonio Ruffino


Ammissibile ricorso cautelare d'urgenza avverso fermo di beni mobili registrati
( Tribunale Nocera Inferiore, ordinanza 04.03.2003 n° 19 )

Il provvedimento in commento affronta la problematica relativa alla legittimità della procedura di cui al disposto dell’art. 86 del D.P.R. 602/73, laddove si parla di “fermo di beni mobili registrati”.

Nel caso di specie nei confronti del ricorrente era stato disposto, da parte del concessionario della riscossione tributi, il fermo dell’autovettura sostenendo l’esistenza di un mancato pagamento di un carico scaduto portato da cartella esattoriale di cui nel provvedimento impugnato si faceva appena cenno e solo mediante l’indicazione del numero.

Veniva quindi attivata la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., anche in vista del futuro giudizio di merito relativo al risarcimento dei danni derivati dall’illegittimo provvedimento. Il procedimento d’urgenza risultava compatibile con il caso di specie rientrando, infatti, la impugnata procedura nel novero delle disposizioni dettate per la riscossione dei tributi, e tanto anche in considerazione del fatto che sussiste in capo al Giudice Ordinario il potere di sospendere in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ed anche inaudita altera parte, la riscossione (cfr. Trib. Napoli, 24/4/99, in Giur. Merito, 1999, 1073; Trib. Bologna, 22/7/98, in Giur. It., 1999, 206; Trib. Venezia, 14/11/96, in Riv. Giur. Trib., 1997, 281; Pretura Bari, 26/3/91, in Bollettino trib., 1992, 381).

Ad onta di tale primo dato idoneo all’attivazione del procedimento cautelare, lo stesso risultava (e risulta) ammissibile in quanto dal provvedimento impugnato non era dato conoscere quale fosse, a monte, la natura del presunto credito posto a base dell’attivata procedura.
La stessa mancata indicazione nell’impugnato provvedimento della natura del credito, o quanto meno di qualsiasi altro riferimento all’Ente originariamente creditore, ha riverberato i suoi effetti, come evidenziato nell’ordinanza in commento, in ordine alla questione relativa alla legittimazione passiva ed in ordine alla assenza di qualsiasi litisconsorzio necessario.
La decisione pone, pertanto, in evidenza la necessità di ritenere unico legittimato passivo il Concessionario in quanto dal provvedimento impugnato “non è dato affatto evincere quale sia l’ente pubblico che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto il tributo rimasto inevaso”.
Il Giudicante osserva, poi nel merito, che il Concessionario non ha dato prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73 ( “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, 1° comma, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili”). Infatti il Concessionario non risulta aver dato la prova della notifica della cartella esattoriale, né, quindi, di aver attivato la procedura decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa.
Ma a ben vedere anche altri motivi, pur evidenziati dal ricorrente, avrebbero giustificato la revoca del fermo. Innanzitutto la insussistenza del potere di disporre il fermo. Anche se tra le righe del provvedimento del Tribunale è dato leggere che “la normativa legittimante la cautela speciale in contestazione sussiste e, segnatamente, deve ravvisarsi nell’art. 86 DPR 602/1973, così come modificato dall’art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento”, mi permetto non essere d’accordo con tale impostazione.
La problematica merita una dettagliata analisi della fattispecie e una ponderazione anche relativamente al veloce susseguirsi nel tempo di modifiche al testo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73. Il vigente art. 86, al quarto comma, in virtù dell’art. 16 del D. lgs. 26/2/99 n. 46, richiede l’emanazione di apposito decreto del Ministro delle Finanze in concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici. La funzione di tale decreto, ancora non emanato, doveva essere quella di stabilire “la modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”. Ora se è vero che il fermo è stato introdotto dal D. Lgs. 669/96 e dal decreto attuativo n. 503 del 7/9/98, è pur vero che oggi la disciplina del fermo non è più quella originaria del D. Lgs. 669/96, in base al quale è stato emanato il regolamento del 1998. Ne deriva, non solo per espressa volontà del legislatore ma anche per ragioni pratiche, la necessità di attualizzare il regolamento.
Pertanto dal combinato disposto dell’art. 86 D.P.R. 602/73, così come introdotto dal D. Lgs. 669/96, e dell’art. 3 del D.M. 7/9/98 n. 503 al fermo poteva giungersi dopo una minuziosa sequela di atti. All’interno di tale sequela il fermo, addirittura, era finalizzato al pignoramento del bene mobile registrato, e poteva “scattare” solo in seguito a pignoramento mobiliare negativo o incapiente e verbale di mancato reperimento dell’autoveicolo.
Con modifica dovuta all’art. 16 del D. Lgs. 26/2/99 n. 46, dal corpo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 veniva eliminata la previsione relativa alla necessità del pignoramento mobiliare negativo o incapiente occorrendo, però, pur sempre il verbale di mancato reperimento prima di disporre il fermo.
Con detto decreto legislativo veniva introdotta la necessità di provvedere alla emanazione di apposito decreto di attuazione essendo implicitamente non consono alla nuova natura del fermo quello precedente (D.M. 503/98).
Più di recente l’art. 1 lett. q) del D. Lgs. 27/4/01 n. 193 ha modificato ulteriormente l’art. 86 D.P.R. 602/73, ma unicamente nel suo primo comma ovvero eliminando anche il necessario passaggio del verbale di mancato reperimento del veicolo. Detto ultimo aspetto è stato sostituito con la previsione dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 602/73. Nulla, però, è cambiato in ordine alla necessità della emanazione di apposito decreto di attuazione, che, quindi, pur essendo requisito essenziale per l’applicazione del riformato fermo non è mai stato emanato provocando di fatto l’impossibilità di operare del fermo.
La mancanza del decreto di attuazione rende, pertanto, inesistente il potere di disporre il fermo (cfr. sul punto Italia Oggi, 23/11/2002, p. 26 – articolo dal titolo Illecito il fermo cautelare dell’auto), anche in considerazione della regola che una norma risulta inapplicabile in mancanza del previsto regolamento di attuazione (cfr. Corte Conti, sez. contr., 1/9/97 n. 120, in Riv. Corte Conti, 1997, fasc. 5, 1).
Erroneamente, quindi, si ritiene sussistente il decreto di attuazione, in quanto l’unico esistente – pure richiamato nel provvedimento in commento – è quello del 1998 che in virtù del disposto dell’art. 16 del D. Lgs. 26/2/99 n. 46 è stato del tutto reso inefficace. Né vale sul punto sostenere che il precedente decreto (503/98) è perfettamente in vigore nelle parti in cui non è incompatibile con la disciplina generale dell’attuale fermo. Non è dato rinvenirsi, infatti, nel nostro ordinamento alcun dato avallante tale tesi.
Altro dato da evidenziare, e sul quale il Giudicante non ha ritenuto di doversi pronunciare nella fase cautelare, è quello relativo alla corretta applicazione degli artt. 50 e 86 del D.P.R. 602/97.
E’ pacifico che la procedura prevista dall’art. 86 del D.P.R. 602/73 rientra nel novero della espropriazione forzata (rectius riscossione coattiva) dovendosi, pertanto, applicare tutta la disciplina dettata in materia dal D.P.R. 602/73 ed in modo particolare occorre tenere presente il dettato dell’art. 50, pure espressamente richiamato nell’art. 86.
Orbene occorre, a mente dell’art. 50, comma 2, rispettare tassative modalità nel caso in cui l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale. E’ chiaro, infatti, che se dalla data di notifica della cartella esattoriale (nel caso che ci occupa alcuna indicazione della data di notifica si rinviene nella comunicazione che ha disposto il fermo) è decorso più di un anno, occorre, prima di dar corso a qualsiasi ulteriore procedura – ivi compresa quella del fermo -, la notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempire l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Infine, ad una attenta analisi l’art. 86, comma 1, del D.P.R. 602/73 potrebbe prestare il fianco ad eccezioni di incostituzionalità. Non è difficile intravedere, ad oggi – così come è disciplinato (o meglio non disciplinato) e strutturato il fermo –, la manifesta incostituzionalità per violazione dei principi di cui all’art. 24 Cost.. Una norma, infatti, che si limita a disciplinare unilateralmente, e ad esclusivo favore della P.A. (o meglio in concreto del suo organo indiretto – concessionario ), una procedura senza che siano dettati correttivi né previste tutele per chi ne subisce gli effetti (cittadino) è norma incostituzionale. Ciò quanto meno per violazione del diritto di difesa.
Non resta che attendere ulteriori provvedimenti che possano statuire anche in ordine alle obiezioni qui sollevate e che non hanno trovato albergo nella decisione del Tribunale di Nocera Inferiore.

(Nota a cura dell'Avv. Michele Laperuta).

Proc. n. 19/2003 R.G. Proc Spcc.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Prima Sezione Civile


Il GD

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

letti gli atti del procedimento in epigrafe emarginato, avente ad oggetto:

l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del fermo amministrativo;

tra: M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Laperuta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani al Corso E. Padovano, 82;

e E.T.R. s.p.a. Servizio Riscossione Tributi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G. F. e A. G. , presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via ----------;


OSSERVA

Va, subito, precisato che la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente convenuto, quale concessionario di servizio pubblico, nominato commissario governativo per il servizio di riscossione dei tributi nell'ambito provinciale di Salemo, va verifìcata alla luce della disposizione generale contenuta nell'ari 100 c.p.c.; per cui, laddove la lite instaurata non concerna esclusivamente la regolarità e validità degli atti esecutivi, relativi alla esazione della somma ingiunta dalla cartella esattoriale, ma la sussistenza dello stesso potere impositivo, per cause originarie e/o sopravvenute che escludano la debenza del tributo in contestazione, la legittimazione, passiva va ravvisata in capo all'ente pubblico impositore (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07/12/2001, n. 15499;Cass. Civ. sez. III, 09/04/ 001. n 5277).

Tuttavia, sebbene l'azione di merito ipotizzarle, nel caso di specie, sia quella di cui agli agli artt. 22 e 23 1. 689/1981 - oltre che quella di risarcimento del danno provocato dalla illegittima attività della p.a. - dalla documentazione versata in atti e dalla stessa produzione dell'ente convenuto non è dato affatto evincere quale sia l'ente pubblico che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto il tributo rimasto invaso; per cui la legittimazione passiva, allo stato, deve essere ravvisata solo nei confronti l'ente deputato alla riscossione.

Venendo, quindi, al merito della vicenda in esame deve pure dirsi che, ad onta di quanto affermato in ricorso, la normativa legittimante la cautela "speciale'' in contestazione sussiste e, segnatamente, deve ravvisarsi nell'ari. 86 DPR 602/1986, così come modificato dall'art. 1 let. q) del D. L.vo 193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento.

Ciò nondimeno, il ricorso nel merito fondato e va accolto per quanto di ragione.

Invero, l'ente convenuto nel costituirsi non ha prodotto alcun atto amministrativo o documentazione da cui poter inferire la legittimità della procedura di esazione intrapresa e nel cui ambito la misura cautelare del fermo, disposta in via di autotutela,veniva adottata; non essendo dato conoscere neanche la "natura" e, in particolare, il fondamento e presupposto della imposizione del tributo a cautela del quale il fermo medesimo veniva disposto.

Di tal che l'azione di merito ipotizzabile deve essere necessariamente duplice, essendo illegittimo sotto duplice profilo il provvedimento impugnato.

In effetti, laddove la somma ingiunta trovasse il suo presupposto e antecedente logico giuridico in una sanzione amministrativa rimasta inevasa, l'ente convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e alla notifica della cartella esattoriale entro i termini all'uopo stabiliti dalla L. 689/81 o dal D. L. vo 285/92, condizioni imprescindibili per una legittima imposizione della somma oggetto dell'imposizione; ma vi è di più, seppure il tributo dovesse trovare il suo fondamento e presupposto in altra normativa - così come pure osservato dal ricorrente - l'E.T.R. convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all'alt. 50 del DPR 602/1973, giacchè l'art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001 dispone : "......decorso inutilmente il termine di cui all'ari. 50, 1° comma, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili....", chiaramente lasciando evincere che l'invano spirare del predetto termine si ponga come condizione legittimante la cautela de quo.

Ne avrebbe potuto altrimenti opinarsi data la natura cautelare del fermo in parola che, perciò, può essere disposto solo laddove il concessionario abbia inutilmente richiesto il pagamento del tributo; non potendo venire in rilievo alcuna esigenza cautelare da soddisfare, senza il perdurante inadempimento dell'obbligato.

A tal proposito, del tutto priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata dall'ente concessionario, che ha lamentato la definitività del tributo, per non essere stata proposta opposizione nei termini di legge; infatti, il vizio procedimentale contestato nell'atto introduttivo consiste proprio nella mancanza di qualsivoglia ingiunzione di pagamento anteriore alla notifica del fermo amministrativo in questione; nè l'ente convenuto medesimo, in adempimento dell'onus probandi su di lui gravante, ha dato dimostrazione di aver fatto precedere la cautela in discussione da idonea intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 richiesta. Ne deriva che, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris della pretesa in questa sede azionata.

Quanto al periculum in mora deve senz'altro ritenersi sussistente per gli ampi margini di "autotutela" che la legge riconosce sianche in capo al concessionario di pubblico servizio di riscossione e che, perciò, vede il privato in una posizione di "soggezione" tale da essere sottoposto a misura cautelare di fermo anche laddove l'ente imposistore non ha provveduto a richiedere il pagamento del tributo nelle forme ex lege prescritte nè ha lasciato precedere "tale fermo dall'inutile decorso del termine ex art. 50, 1° com. DPR 602/1973, sì come dall'art. 86 DPR 602/1973, così come modificato dall'art 1 del D. L.vo 193/2001, stabilito.

Le spese di lite, stante il disposto dell'ari 669-sexies c.p.c., devono essere demandate alla statuizione di merito.

Letti gli arti 669-bis - 700 c.p.c.;


PQM

Accoglie il ricorso in oggetto specificato e per l'effetto dispone la revoca del fermo amministrativo

dell'autovettura ALFA ROMEO ……TG ……. di proprietà di M. A. residente in via ……, Pagani (SA).

Ordina all'ente concessionario del pubblico servizio di riscossione per la provincia di Salemo E.Tr. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, di procedere alla cancellazione dello stesso e ad ogni provvedimento consequenziale.

Assegna il termine di giorni venti per l'inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo

Si comunichi.

Nocera Inferiore, lì 17/02/2003

II G.D.
Dr. M. D'Avino

Depositata il 4/3/03

Avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati è esperibile sia l'opposizione all'esecuzione, ma limitatamente alla pignorabilità dei beni, che l'opposizione agli atti esecutivi, ma ad eccezione di quelle che concernono la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Lo ha precisato il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza 3 aprile 2003, precisando che il fermo presuppone un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata e rappresenta una particolare forma di pignoramento caratterizzata dal fatto che non è necessaria l'apprensione materiale del bene mobile registrato da sottoporre a vincolo.

(Nota a cura della redazione. Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Pietrantonio De Nuzzo).


Proc. N.292/c/2002 R.G.
D.A. C/ Sesit Puglia

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE


NATURA GIURIDICA DEL FERMO EX ART. 86 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973

Non sembra, ad un primo esame, che il fermo adottato ai sensi dell' art. 86 del citato D.P.R. quale modificato dal decreto legislativo del 26-2- 1999 n. 46 e del 27-4-2001 n. 193 possa considerarsi una misura cautelare(?).

Non si riesce a vedere la ragione dell' introduzione di una nuova misura cautelare quando l' ordinamento offre in materia un ampio ventaglio idoneo a tutelare in via provvisoria ogni situazione soggettiva giuridicamente protetta.

Non vi possono poi essere dubbi sul fatto che la misura in parola trova la sua collocazione nell'ambito dell'esecuzione forzata; basta per convincersene dare un'occhiata al testo normativo in cui è inserita: Titolo II del d.p.r. 602, intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”.

Quindi il fermo presuppone un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, giammai evoca una futura proposizione di un giudizio di cognizione teso a conseguirlo.

Se così stanno le cose si tratterebbe di una particolare forma di pignoramento che rispetto a quella ordinaria si caratterizza per la possibilità che possa darsi senza necessità di apprensione materiale del bene mobile registrato da sottoporre a vincolo.

INDIVIDUAZIONE DELL'AZIONE PROPONIBILE.

Se così stanno le cose i rimedi esperibili possono essere quelli dell'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi.

Tenendo conto dell'evoluzione legislativa in materia, sono concretamente esperibili l'opposizione all'esecuzione, ma limitatamente alla pignorabilità dei beni, e l'opposizione agli atti esecutivi, ma ad eccezione di quelle che concernono la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo; quindi soprattutto quelle che riguardano le controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella (art. 57 del d.p.r. 602 e art. 2 del d.l.g. 31-12-1992 n. 546; ma si veda anche l’art. 29 del decreto legislativo 1999 n. 46).

Solo allora per i motivi che possono qualificarsi come fondanti una forma di opposizione agli atti esecutivi può allora ritenersi radicata la giurisdizione del giudice adito; sarà poi applicabile il regime giuridico previsto dall’art. 617 e 618 c.p.c..

L'ESAME DELLA QUESTIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL FERMO

Effettivamente soprattutto sul piano dell'insufficiente motivazione del ricorso al fermo in luogo dell’ordinario pignoramento (e si vedano vincoli posti dall’art. 517 c.p.c. in materia di espropriazione mobiliare in generale ) e della sproporzione tra entità del credito azionato e valore del bene oggetto del pignoramento sembrano sussistere i gravi motivi lamentati (alla quale proporzione non si potrebbe rimediare utilmente per il debitore con il ricorso alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.).

E’ bene infine precisare che ad essere sospesa è solo la misura adottata e non anche l’efficacia esecutiva del titolo.

P.T.M.

sospende l’efficacia esecutiva del fermo impugnato e fissa l’udienza per la trattazione della causa di merito per il 4.12.03, con termine sino a 20 giorni prima per la proposizione di eccezioni ex art.180 c.p.c.

FRANCAVILLA FONTANA 3.4.2003

Il Giudice
dott. Claudio Casarano

Il Cancellerie
Dott. V. Petrachi

Depositato in cancelleria il 3.4.2003.

Aricoli correlati:
-Il Tar del Lazio blocca i provvedimenti di fermo per le multe.(Rassegna stampa).
-Fermo amministrativo auto
  Sentenze & opinioni in merito
-Fermo auto e danno esistenziale
-Fermo amministrativo dell'auto. Abuso e furbizia del'esattore sul condono fiscale
-Illecito il fermo amministrativo dell'auto, abuso d'ufficio dell'esattore
-Fermo amministrativo autoveicolo: ribellatevi alle ganasce fiscali (istruzioni per l'uso)
-Si ricorso d'urgenza avverso fermo di beni mobili registrati
-Ganasce fiscali: sproporzione fra l’importo dovuto e il danno derivante dal fermo
-Fermo amministrativo di beni mobili registrati: lo stop delle Entrate
-Fermo amministrativo è nullo in mancanza del regolamento di attuazione
-Infortunistica stradale e multe

La redazione di megghy.com

 

 
Google
  Web www.megghy.com   
Indietro HOME
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati