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Fermo amministrativo dell'auto
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Fermo amministrativo dell'auto. Abuso e furbizia del'esattore sul condono fiscale
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La nuova prassi, adottata dai concessionari della riscossione dei tributi di tutta Italia di procedere al fermo amministrativo dell’auto del debitore per presunte vecchie contravvenzioni alle norme del codice della strada, ha assunto una proporzione di enorme vastità e di allarme sociale. Il successo di tale operazione, con enorme soddisfazione dell’esattore, è dovuto a seguito dell’applicazione letteraria del rinnovato articolo 86 del Dpr 602/73, recentemente introdotto, che consente di disporre il fermo, senza alcun controllo da parte delle autorità della pubblica amministrazione, semplicemente “ordinando” al PRA di trascrivere il provvedimento: operazione che viene attivata attraverso una comunicazione per via telematica. Entro cinque giorni dall’annotazione, l’esattore informa, con lettera raccomandata, il debitore e l’Ufficio delle Entrate, al quale in precedenza spettava la gestione della procedura e che, per l’effetto della sopravvenuta normativa, ha perso ogni controllo preventivo sulla regolarità delle procedure adottate dall’esattore e sulla verifica della sussistenza a monte di un valido titolo esecutivo. Il fermo amministrativo non è un pignoramento, ma una nuova misura di tipo cautelare, prevista dalla nuova normativa, che comporta la perdita delle garanzie assicurative e il sequestro del mezzo, se usato durante il periodo d’inibizione. Esso può essere attuato a sorpresa, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, anche nel caso che si tratti di un bene impignorabile perché considerato veicolo strumentale adibito per attività lavorative. Tale prassi è abusiva perché illegittima e viola l’articolo 86 Dpr 602/73, ultimo comma, che richiede un decreto, non ancora emanato, che stabilisca “le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto”. Di conseguenza, in difetto di un regolamento di applicazione, non è dato sapere l’indicazione della somma minima che giustifichi uno strumento tanto drastico, le norme per opporsi al provvedimento o sospenderlo, la disposizione che vieti il fermo di veicoli strumentali indispensabili per il lavoro quotidiano, non solo dei tassisti e rappresentanti di commercio. L’applicazione di tale prassi comporta la violazione dell’art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa, e della legge 241/90, sulla trasparenza degli atti amministrativi, mancando addirittura l’indicazione del termine e dell’autorità a cui poter adire per far valere le proprie ragioni. La mancanza del decreto attuativo, espressamente previsto dalla legge, non autorizza le esattorie a procedere autonomamente e senza alcun controllo, ma rende inesistente il potere di disporre il fermo, in quanto un precetto privo della normativa di attuazione è un precetto inapplicabile. Si deduce che è ipotizzabile una denuncia penale per abuso d’ufficio a norma dell’art. 323 cp, perché la Magistratura possa verificare se un atto attuato, nella consapevolezza che non esistono le norme di attuazione prescritte dall’art. 86 Dpr 60/73, configuri una violazione di legge con l’intenzione di procurare ad altri un danno ingiusto ed un lucro all’esattore. Le modalità di difesa si possono ottenere rivolgendosi all’AUA, Associazione Utenti Auto, o visitando il sito www.aua.it.

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