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Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., 4 febbraio 20031 [Infortunio sul lavoro]
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Trib. Ravenna, Sez. Lav., 4 febbraio 2003 [Giud. Riverso]

Infortunio sul lavoro – Mancata adozione aziendale delle misure protettive ex art. 2087 c.c. – Risarcimento del danno biologico e morale - Interruzione forzata e definitiva della propria attivita' di calciatore semiprofessionista - Danno esistenziale – Risarcibilita'.

Poiche' lo stato psico fisico preesistente al trauma era di completo benessere e la situazione patologica causata dall’infortunio ha costretto il ricorrente ad interrompere la propria carriera di calciatore semiprofessionista in seguito alle lesioni riportate, ad avviso di questo giudice si tratta di un pregiudizio che merita di essere risarcito in quanto riconducibile nella categoria del danno esistenziale,categoria di danno di recente elaborazione, ma che oramai ha assunto sicura autonomia e validi riconoscimenti nell’ambito della nostra giurisprudenza, anche di legittimita' (Cass. 07.06.2000 n.7713).
Il precedente assetto risarcitorio (incentrato sul solo danno biologico, patrimoniale e morale) rischiava di lasciare fuori dell’area del risarcimento diritti fondamentali il cui pregiudizio non puo' essere sfornito di tutela secondo la nostra Costituzione. Proprio per colmare queste lacune si e' avvertita la necessita' della nuova categoria del “danno esistenziale”, originariamente riferito al solo specifico aspetto della vita di relazione, e poi progressivamente ampliato ad ogni violazione di diritti fondamentali della persona. Il danno esistenziale e' assurto cosi' ad una nuova categoria di danno risarcibile nella quale trovano posto tutte le lesioni (in se' e per se' considerate) prodotte dalle violazioni dei diritti fondamentali prima ricordati.
E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non si ha riguardo al reddito), sia da quello biologico(non si ha riguardo all’integrita' psico fisica dell’individuo e quindi al bene salute in senso stretto), sia da quello non patrimoniale (non si riferisce alle afflizioni o patimenti morali in senso stretto), che nel caso di specie si addiziona a quest'ultimi due.
L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma categoria di danno alla dignita' della persona ed alla qualita' della vita, riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori elementi di sostegno tanto in base all’art. 41 della Cost. che impedisce all’attivita' di impresa di ledere la “dignita' umana”; tanto in virtu' della clausola generale di cui all’art. 2087 c.c. che fa carico al datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, non solo l’integrita' fisica, ma anche la personalita' morale del lavoratore.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 4.7.2001 Andrea Dirani adiva questo giudice del lavoro ed esponeva: di essere stato dipendente della ditta CIS Bombardini Domenico, corrente in Lugo, con la qualifica di operaio; che in data 23.8.1999, insieme ad altri colleghi, veniva inviato al lavoro presso il cantiere edile sito all’interno del complesso immobiliare Scuola Ragionieri ITC Compagnoni di Lugo al fine di eseguire opere di impermeabilizzazione del tetto dell’immobile; che durante l’esecuzione delle proprie mansioni sopra il tetto dell’edificio andava a finire sopra un lucernaio della dimensione di circa 1 mq che risultava completamente occultato alla vista perche' ricoperto in precedenza con polistirolo e nylon; che nel passare sopra al lucernaio provocava la rottura del pannello di polistirolo che lo ricopriva ed attraverso lo spazio del lucernaio precipitava due piani piu' sotto; che veniva trasportato al pronto soccorso di Lugo dove vennero prestate le prime cure; che l’infortunio gli provoco' varie lesioni, tra cui la frattura del sacro coccige, con gli esiti invalidanti ed i danni descritti in ricorso; che era evidente la responsabilita' civile e penale del datore di lavoro convenuto per la violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. e delle specifiche disposizioni di natura preventiva indicate in ricorso.
Sulla scorta di queste premesse di fatto il ricorrente, precisato che per l’infortunio era pure pendente un procedimento penale, chiedeva la condanna del convenuto a risarcirgli tutti i danni subiti sub specie di danno biologico, danno patrimoniale, danno morale ed esistenziale; allegava in particolare, in relazione alla identificazione e valutazione dei danni, che a seguito degli esiti dell’incidente aveva dovuto cambiare il proprio progetto di vita, sia perche' aveva dovuto abbandonare il proposito di avviare un’impresa edile per la cui realizzazione aveva gia' conseguito il diploma di geometra, sia perche' aveva dovuto cessare l’attivita' calcistica che egli praticava anche in categorie di eccellenza, conseguendo pure discrete soddisfazioni economiche.
Il convenuto CIS Bombardini si costituiva in giudizio eccependo la mancanza di qualsiasi propria responsabilita' in relazione all’infortunio occorso al ricorrente; sosteneva di aver rispettato tutte le norme di sicurezza anche in relazione alla protezione dal lucernaio sul quale aveva sistemato delle tavole di legno atte ad impedire a chiunque di cadere di sotto; che peraltro queste tavole erano state autonomamente rimosse dagli operai della ditta Euroedit, i quali avevano provveduto pure a ricoprirlo con il nailon e il polistirolo, senza autorizzazione ne' comunicazione di sorta; sosteneva altresi' che il giorno dell’incidente i propri operai si erano messi d’accordo per recarsi a lavorare un giorno prima della riapertura del cantiere dopo la pausa estiva; aggiungeva infine che alla produzione dell’evento aveva concorso l’imprudenza del lavoratore ricorrente che, pur non avendo mai lavorato in quel cantiere,appena giunto sul posto era andato a prendere un bidone che si trovava sul lucernaio.

(omissis)

La causa e' stata istruita con documenti, testimonianze ed una C.T.U. medico legale; dopo la discussione veniva pronunciata la decisione di cui al dispositivo.

Motivi della decisione

1. Risulta dal rapporto dell’AUSL, servizio di prevenzione e sicurezza, in atti, che l’incidente di cui si discute e' avvenuto durante i lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Tecnico Commerciale Compagnoni di Lugo di proprieta' della Provincia di Ravenna, committente dei lavori che controllava l’esecuzione delle opere in forza del proprio incaricato e tecnico di cantiere geometra Casadio (v. test.).
Impresa appaltatrice dei lavori (per un corrispettivo di oltre 1 miliardo e 300 milioni di lire; v.contratto in atti) era l’Euroedit s.a.s., la quale si avvalse delle prestazioni di alcuni subappaltatori; nel cantiere oltre all’Euroedit operavano infatti altre sei imprese (“vi erano 4 subappalti e due subcontratti”; test. Casadio), tra cui la ditta CIS di Bombardini alla quale erano state affidate le opere di impermeabilizzazione del tetto.
E’ provato ed incontestato che il ricorrente sia precipitato all’interno di un lucernaio mentre stava lavorando sul tetto il 23.08.1999. Il fatto e' avvenuto alla ripresa dell’attivita' lavorativa dopo la pausa estiva; la ripresa era stata programmata dalla provincia di Ravenna per il giorno 24 agosto 1999 (vedi libro giornale dei lavori); ma, come risulta da tutte le prove in atti, gli operai della ditta CIS (oltre al ricorrente, Bellettini Luciano, Sarra Francesco e Pozzetti Mauro) sono stati comandati a recarsi nel cantiere un giorno prima dell’apertura, dal datore di lavoro e titolare della ditta Bombardini Domenico, per proseguire i lavori interrotti sul tetto prima delle ferie; per entrare nel cantiere i lavoratori scavalcarono un cancello chiuso con catena di ferro e lucchetto per espressa disposizione impartita loro dal Bombardini, interpellato sul punto dai medesimi lavoratori; ed e' quindi infondato l’assunto secondo cui si sarebbero introdotti in cantiere secondo una loro scelta.
Il ricorrente era al suo primo giorno di lavoro presso quel cantiere e l’infortunio avvenne dopo diverso tempo dall’inizio dell’attivita' lavorativa (dopo un’ora,“qualche ora”, tre ore, secondo le dichiarazioni rese rispettivamente da Bellettini, Sarra e Pozzetti alla P.S.), allorche' si era recato a prendere un bidone contenente adesivo (della ditta Bombardini) sistemato sopra un lucernaio, a sua volta ricoperto con nylon e polistirolo, e reso pertanto completamente non visibile (v. test.Bellettini e Sarra); sotto il peso della sua persona la copertura cedeva ed il ricorrente rovinava a terra due piani piu' sotto.
Alla stregua di queste chiare e non disputabili premesse appare in tutta evidenza la responsabilita' del datore di lavoro, il quale a mente dell’art 2087 c.c. aveva l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e conforme a tutte le cautele e prescrizioni previste dalla legge, dalla tecnica e dal comune buon senso.


(omissis)

Dalla relazione peritale emerge anzitutto l’esclusione di qualsiasi danno permanente alla capacita' lavorativa; da cio' consegue che il ricorrente non abbia diritto al risarcimento per invalidita' permanente mancando il presupposto rappresentato dall’esistenza del pregiudizio; nemmeno ha diritto al risarcimento per il periodo di inabilita' temporanea essendo stato indennizzato dall’INAIL per i giorni in cui non ha lavorato; neppure e' provato che il danno subito per l’inabilita' temporanea sia stato maggiore di quello indennizzato dall’INAIL sicche' il ricorrente non puo' chiedere l’attribuzione del c.d. danno differenziale (in ipotesi dovuto per il venir meno dell’esonero del datore in conseguenza della sussistenza della responsabilita' penale ex artt.10 e 11 del dpr 1124/65).
Va pure affermato sotto questo profilo che il ricorrente non puo' rivendicare alcun tipo di riparazione per il fatto di aver deciso dopo l’amara esperienza dell’incidente di abbandonare il proposito di esercitare l’attivita' edile, posto che egli non sarebbe impedito a svolgerla in conseguenza agli esiti dell’infortunio.
Risulta invece provato (v. test. e Ctu) che il ricorrente abbia dovuto interrompere la propria attivita' di calciatore in seguito alle lesioni riportate edelle fratture subite (a carico del mento, del rachide cervicale, del sacro coccige, del calcagno dx, del ginocchio dx).
In particolare secondo la CTU “lo stato psico fisico preesistente al trauma era di completo benessere pertanto la situazione patologica causata dall’infortunio ha notevolmente inciso soprattutto psicologicamente sul signor Dirani, che e' stato anche costretto ad interrompere la propria carriera di calciatore semiprofessionista in seguito alle lesion iriportate”.
Ad avviso di questo giudice si tratta di un pregiudizio che merita di essere risarcito in quanto riconducibile nella categoria del danno esistenziale,categoria di danno di recente elaborazione, ma che oramai ha assunto sicura autonomia e validi riconoscimenti nell’ambito della nostra giurisprudenza, anche di legittimita' (Cass. 07.06.2000 n.7713).
E’ noto che il danno esistenziale deriva la propria affermazione sulla base della sperimentata tecnica gia' utilizzata nel passato per l’individuazione come autonoma voce risarcitoria del danno biologico.
Il presupposto e' che esistano diritti fondamentali della persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori espressi dall’ordinamento, che meritano di essere tutelati in quanto tali (salute, dignita', identita', immagine, professionalita', liberta' sessuale, vita di relazione, ecc.), pur se la loro lesione non si risolva in pregiudizi di tipo patrimoniale.
Si registra pero' l’insufficienza a risarcirli sia attraverso l’art.2059 c.c. in quanto relativo al “danno non patrimoniale” soggettivamente inteso ossia al danno morale, c.d. pretium doloris,tutelato nei soli casi previsti dalla legge (reato);sia attraverso l’art. 2043 c.c. inteso nella tradizionale accezione del danno patrimoniale (come “danno conseguenza” economicamente valutabile).
Per ampliare queste anguste frontiere risarcitorie si e' percio' parlato, a proposito delle lesioni ai diritti fondamentali, di “danni eventi” suscettibili di essere risarciti in se' e per se', per la serie di lesioni che essi stessi rappresentano a carico della persona intesa in senso ampio (della sua dignita' e liberta'), a prescindere dalle conseguenze patrimoniali che comportano.
Tali danni sono risarcibili attraverso un’ interpretazione costituzionalmente orientata ed estensiva dell’art.2043 (che postula la sola ingiustizia del danno), letto in combinazione con le norme che nella Carta Costituzionale tutelano i valori fondamentali della persona (per la salute in combinato con l’art.32 della Cost.; e per gli altri diritti della persona in collegamento con gli artt. 2, 3, 41), tutte norme che per risalente orientamento giurisprudenziale sono pienamente e direttamente operanti anche nei rapporti tra privati (sentenze 184/1986 e 356/91 della Corte Cost.).

6. Fino a qualche tempo fa per tutelare alcuni di questi diritti fondamentali si era fatto ricorso ad un concetto ampio di danno biologico di cui erano stati visti come componenti ( ad es. il danno sessuale, la vita di relazione, il danno estetico).
E’ stato pero' rilevato che il concetto di danno biologico – inevitabilmente correlato alle lesioni del bene salute – non e' sempre idoneo ad assicurare la tutela risarcitoria: come nei casi di molestie sessuali o di demansionamento o di mobbing in cui il danno arrecato alla persona puo' prescindere da qualsiasi compromissione della sua salute ( e solo eventualmente cumularsi con una componente psicopatologica ).
La tecnica utilizzata rischiava pertanto di lasciare fuori dell’area del risarcimento diritti fondamentali il cui pregiudizio non puo' essere sfornito di tutela secondo la nostra Costituzione.
Proprio per colmare queste lacune si e' avvertita la necessita' della nuova categoria del “danno esistenziale”, originariamente riferito al solo specifico aspetto della vita di relazione, e poi progressivamente ampliato ad ogni violazione di diritti fondamentali della persona.
Il danno esistenziale e' assurto cosi' ad una nuova categoria di danno risarcibile nella quale trovano posto tutte le lesioni (in se' e per se' considerate) prodotte dalle violazioni dei diritti fondamentali prima ricordati.
E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non si ha riguardo al reddito), sia da quello biologico(non si ha riguardo all’integrita' psico fisica dell’individuo e quindi al bene salute in senso stretto), sia da quello non patrimoniale ( non si riferisce alle afflizioni o patimenti morali in senso stretto).
L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma categoria di danno alla dignita' della persona ed alla qualita' della vita, riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori elementi di sostegno tanto in base all’art.41 della Cost. che impedisce all’attivita' di impresa di ledere la “dignita' umana”; tanto in virtu' della clausola generale di cui all’art.2087 c.c. che fa carico al datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, non solo l’integrita' fisica, ma anche la personalita' morale del lavoratore.

7. Nel caso che si giudica va dunque riconosciuto che l’impedimento alla prosecuzione dell’attivita' sportiva che il ricorrente praticava a livelli semiprofessionistici, deve essere configurato come lesione di un diritto fondamentale rientrante nel catalogo dei diritti inviolabili sancito dall’art.2 della Cost.; e cio' sia perche' attiene ad uno degli aspetti piu' qualificanti della persona, sia perche' e' destinato a svolgersi nel contesto di rapporti interpersonali nei quali si svolge la personalita'; basti osservare che l’interruzione di una pratica sportiva ha ricadute negative immediate da una parte sul piano del benessere individuale, della felicita' della persona e della realizzazione della propria dimensione di vita; e dall’altra parte sul versante della vita di relazione, del rapporto proficuo con gli altri, del consolidamento e dell’arricchimento della trama delle relazioni umane.
Il pregiudizio esistenziale che si intende qui risarcire non si e' risolto poi nella mera lesione di un diritto della persona (in se' considerato, o danno evento, pur ritenuto sufficiente ai fini del risarcimento), ma ha pure prodotto concrete conseguenze pregiudizievoli, ossia modificazioni peggiorative dell’agire del ricorrente obiettivamente riscontrabili rispetto al suo modello di vita precedente all’ infortunio; sicche' sono soddisfatti tanto l’ingiustizia del danno ( inteso come lesione di una posizione soggettiva qualificata) tanto l’esistenza del pregiudizio stesso (come peggioramento concreto della qualita' della vita).
Non si e' poi trattato di una lesione rinchiusa nella sfera dei patemi d’animo, nel foro interno ed emotivo dell’individuo, e non puo' essere quindi confusa con il pregiudizio morale in senso soggettivo, di cui non costituisce alcuna duplicazione risarcitoria.

8. Sotto il profilo della liquidazione risarcitoria del danno esistenziale, mancano ancora indicazioni normative e sino ad oggi la giurisprudenza non ha elaborato tabelle di riferimento valide per la generalita' dei casi come per il danno biologico, sicche' i procede con un criterio esclusivamente equitativo ai sensi degli artt.2056 – 1226 c.c.
Del resto data la natura del danno esistenziale, che comprende la lesione di svariati diritti fondamentali, fra loro anche assai diversi, difficilmente potranno trovarsi criteri oggettivi come per il danno biologico; occorrera' quindi procedere caso per caso, (tenendo conto dei soliti parametri oggettivi a seconda del tipo di lesione, del diritto che viene in rilievo, della gravita' della lesione, della sua durata, del livello di realizzazione precedente, dell’eta' dell’offeso, ecc.).

9. Ai fini della liquidazione dei danni va anche tenuto conto, come si diceva, che nei fatti descritti deve essere riconosciuta, incidenter tantum, la presenza degli estremi della responsabilita' penale (in relazione alla fattispecie di lesioni colpose aggravate, per la plurima violazione di regole a contenuto precauzionale e cautelare); sicche' al ricorrente spetta il risarcimento dei danni richiesti in giudizio i quali ammontano (in applicazione delle risultanze della ctu medico legale e dei criteri di liquidazione in uso nelle tabelle adottate presso questo Tribunale) ai seguenti importi:
a. per 130 giorni di danno biologico temporaneo totale =Euro 4498,34 (130 gg. totale x 67.000 lire al giorno = 8.710.000 lire da convertire in euro )
b. per 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% = Euro 519,04 ( 30 gg. x 33.500 lire al giorno = 1.005.000 lire da convertire in euro)
c. per 27 giorni di danno biologico parziale al 30% = Euro 280,28 (27 gg. x 20100 lire = 542.700 lire da convertire ).
d. per l’8% di danno biologico permanente = Euro 19.145,71 ( 8 punti di invalidita' X 245.466 pari al valore di punto X 18,878 corrispondente al coefficiente di capitalizzazione rapportato all’eta' = 37.071257,184 lire da convertire in euro)
e. Spese = 775,98 Euro
f. danno morale 12.221,685 Euro (equitativamente determinato nella meta' del danno biologico totale pari ad euro 24.443,37)
g. danno esistenziale 10.000 Euro in via equitativa (tenuto conto di tutti i parametri oggettivi sopraindicati).
Sulle stesse somme spettano rivalutazione ed interessi legali secondo le previsioni di legge; le spese legali seguono la soccombenza come in dispositivo; quelle fra la Cis e i chiamati in causa si compensano per giusti motivi.

La redazione di megghy.com

 
 
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