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Danno biologico iure hereditatis se sussiste lasso di tempo fra lesione e morte
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Danno biologico iure hereditatis se sussiste lasso di tempo fra lesione e morte
( Cassazione , sez. III civile, sentenza 23.02.2004 n° 3549 )


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Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

E' quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 3549 depositata il 23 febbraio 2004.

Corte di cassazione

Sezione III civile

Sentenza 23 febbraio 2004, n. 3549


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata l'11 maggio 1991, D'Auder Carlo, Tenace Nina e D'Auder Maria Grazia, convenivano davanti al Tribunale di Como la Sai s.p.a. e La Rocca Luigi, assumendo che il 16 maggio 1987 nel centro abitato di Como si era verificato un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti Francesco D'Auder, rispettivamente figlio e fratello degli attori, conducente una moto Yamaha e la Ford Fiesta condotta dal La Rocca, che, mentre percorreva la via Giussani, improvvisamente svoltava a sinistra, omettendo di dare la precedenza alla moto del D'Auder proveniente dalla parte opposta, che il D'Auder riportava lesioni gravissime e veniva ricoverato in ospedale dove moriva dopo 29 giorni; che la responsabilità esclusiva dell'incidente era da ascriversi al La Rocca che aveva tagliato la strada al motociclista; che essi eredi avevano diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, a quello iure proprio ed al danno morale.

Si costituivano il La Rocca e la Sai, che chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Como, con sentenza depositata il 6 agosto 1996, ritenuta la colpa concorrente del La Rocca e del D'Auder, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di lire 225 milioni, oltre interessi.

Proponevano appello gli attori. Si costituiva la sola Sai.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 17 settembre 1999, condannava in solido i convenuti a pagare agli attori l'ulteriore somma di lire 30.500.000, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.

Riteneva la Corte di merito che doveva essere aumentata la liquidazione del danno morale in lire 250 milioni per i genitori e lire 70 milioni per la sorella della vittima, con riferimento alla data della decisione di primo grado. Confermava il rigetto della domanda di danno biologico iure proprio nonché del danno patrimoniale degli attori, perché non provati. Confermava il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, poiché esso va escluso allorché la morte segua immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo e tanto si era verificato nella fattispecie, essendosi l'incidente verificato il 16 maggio 1987 ed il decesso il 14 giugno 1987.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, che hanno presentato memoria.

Resiste con controricorso la sola Sai s.p.a.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, perché la procura rilasciata a margine dello stesso non conterrebbe alcun riferimento al giudizio di cassazione.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, al giudizio di legittimità), conseguendone che qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto (Cass., S.U., 12625/1998).

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054 e 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Assumono i ricorrenti che la dinamica dell'incidente, giusto quanto risultava dai rilievi e dal rapporto della Polizia Giudiziaria e dalla stessa dichiarazione di La Rocca Luigi, comportava che andasse addebitata a questi l'esclusiva responsabilità del sinistro, in quanto il D'Auder procedeva sulla sua corsia e si era visto tagliare la strada dall'auto antagonista, mentre non vi era prova che egli viaggiasse a velocità elevata.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.

Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., 5671/2000; 10156/1994).

2.2. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto, peraltro, che il concorso di colpa a carico del D'Auder fosse stato accertato in concreto, in quanto il D'Auder non mantenne una condotta di guida esente da colpa, poiché, ove avesse proceduto alla velocità moderata che le condizioni di luogo imponevano (trattavasi del centro abitato di Como), avrebbe fatto in tempo a rallentare e fermare la moto prima dell'impatto e, comunque, le conseguenze del sinistro non sarebbero state quelle gravissime (mortali) che si sono verificate. L'eccessiva velocità del D'Auder, secondo il giudice di appello, rimaneva dimostrata dall'urto violentissimo inferto alla fiancata dell'auto Ford.

2.3. Osserva a questo punto questa Corte che la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, costituendo un accertamento fattuale, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.

Nella fattispecie i ricorrenti hanno lamentato detto vizio motivazionale, rilevando che dall'ubicazione dei danni (fiancata dell'auto), dall'entità degli stessi e dalla mancanza di tracce di frenata doveva desumersi che il taglio della strada da parte dell'auto del La Rocca fu repentino, mentre non vi sono elementi da cui desumere l'alta velocità del motociclista.

2.4. Osserva preliminarmente questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà, della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass., 4916/2000).

2.5. Nella fattispecie, quindi, non è affetta da vizio motivazionale, censurabile in sede di sindacato di legittimità, l'impugnata sentenza, che sulla base della gravità dei danni conseguenti all'incidente, quali accertati dal rapporto della Polizia Giudiziaria, ha ritenuto che la velocità tenuta dal motociclista fosse eccessiva in relazione alla circostanze dei luoghi, mentre la censura si risolve in una richiesta di una nuova valutazione di dette risultanze da parte di questo giudice di legittimità.

3. Con il secondo, articolato, motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 2043, 2056 c.c.

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito erratamente ha ritenuto di respingere la domanda di risarcimento del danno iure proprio (provato da una certificazione sanitaria di forma depressiva reattiva), del danno iure hereditatis (pur essendo sopravvissuto il D'Auder Francesco 29 giorni al sinistro) nonché del danno patrimoniale (pur essendo rimasto accertato che Francesco D'Auder, giovane di ventitre anni, alla data del sinistro svolgeva un'attività lavorativa e che presumibilmente avrebbe contribuito al mantenimento della famiglia d'origine allorché i genitori fossero andati in pensione).

5.1. Ritiene questa Corte che il motivo è solo in parte fondato (relativamente al danno biologico iure hereditatis), mentre nel resto è infondato e va rigettato.

Non vi è dubbio in linea di principio che possa sussistere in favore dei prossimi congiunti di un soggetto ucciso un danno alla salute, cd. iure proprio, di questi congiunti.

Anche questo danno, infatti, come il danno morale dei prossimi congiunti della vittima (cfr. Cass., S.U., 9556/2002), si pone come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito posto in essere dall'agente.

È necessario, però, anche per questo danno biologico, che sia accertata in concreto una compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto, che si assume danneggiato (Cass., 3592/1997; 10629/1998).

5.2. Nella fattispecie il giudice di merito non ha escluso la risarcibilità del danno biologico iure proprio dei prossimi congiunti, ma ha solo ritenuto che nel caso concreto mancasse la prova che sussistesse detta lesione della salute nei ricorrenti.

La Corte territoriale ha infatti preso in esame la certificazione rilasciata dalla dr.ssa Nocerino il 28 novembre 1996, secondo cui i genitori di Francesco D'Auder sarebbero stati in cura presso di lei per due anni, in quanto affetti da una forma depressiva reattiva, ed ha ritenuto che tale certificazione aveva un contenuto generico, non era di uno specialista in psichiatria e non era idonea a provare il rapporto di causalità.

Trattasi di una valutazione di merito, come tale riservata al giudice di appello, relativamente allo spessore probatorio ed al contenuto di una certificazione sanitaria, incensurabile in questa sede di legittimità.

6.1. È fondata invece la censura relativamente alla mancata corresponsione del risarcimento del danno iure hereditatis.

Sul punto la Corte di merito osserva che il danno biologico presuppone che il soggetto sopravviva al fatto lesivo, ma che nella specie, essendo Francesco D'Auder stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata per politraumatismo il 16 maggio 1987 ed essendo ivi deceduto il 14 giugno 1987 per choc settico in politraumatizzato, data la breve distanza di tempo, non erano configurabili un danno biologico e la trasmissione agli eredi del relativo diritto al risarcimento.

Va osservato preliminarmente che, come questa Corte ha più volte rilevato in tema di danno biologico da morte (richiesto dagli eredi), ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche danno tanatologico, la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass., 2134/2000; 1704/1997; 491/1999; 8970/1998; Corte cost., 372/1994).

6.2. Inoltre, attraverso questa via, tenuto conto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall'altra non è in grado di acquistarne, si finirebbe per assegnare alla tutela dell'art. 2043 c.c. una funzione solo sanzionatrice (o di pena privata), mentre pacificamente la sua funzione è quella risarcitoria.

6.3. Né si può ritenere, come sostenuto da parte della dottrina, che il predetto orientamento si pone in contrasto con l'art. 2 Cost., con la Convenzione europea sui diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, con il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, tutti ratificati dall'Italia, con apposite leggi.

Infatti, a parte il rilievo che detto orientamento è stato fatto proprio dalla Corte costituzionale con sentenza 372/1994, va osservato che il sistema risarcitorio non è l'unico mezzo di tutela e che nel nostro ordinamento il diritto alla vita è ampiamente tutelato in sede penale (ex multis, artt. 575 e 589 c.p.) e la sanzione penale è la massima forma di reazione dell'ordinamento ad un illecito.

Non esistono dunque nel nostro ordinamento né lacune né contrasti con l'ordinamento comunitario; e ciò a prescindere dalla risolutiva osservazione che il giudice nazionale può disapplicare norme interne in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma non può "creare in via interpretativa" norme attributive di diritti, se questi non siano previsti da fonti comunitarie ad efficacia orizzontale.

7.1. Nel caso, invece, in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass., 1131/1999; 1131/1999; 9470/1997).

7.2. Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.

Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.

7.3. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente, Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.

8.1. A questo punto si pongono due questioni: anzitutto quella dell'individuazione del concetto di apprezzabilità del tempo e poi quella della liquidazione di tale danno.

Va subito premesso che entrambe le questioni nell'ambito del caso concreto sono rimesse alla valutazione del giudice di merito con riferimento alla peculiarità della fattispecie.

Purtuttavia è possibile indicare dei principi, che, senza incidere sui poteri rimessi all'esclusiva valutazione del giudice di merito, costituiscono l'applicazione all'ipotesi della morte non immediata della vittima dei più generali principi espressi da questa Corte in tema di risarcimento del danno biologico, come appresso si vedrà.

8.2. Quanto alla questione del concetto di «apprezzabilità del tempo intercorso tra il fatto illecito generatore della menomazione psicofisica ed il decesso», va anzitutto osservato che molte trattazioni e rassegne di giurisprudenza, sul tema "danno biologico da morte", sono solite classificare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, appena esposto, come "tesi compromissoria", tra la tesi dell'intrasferibilità del danno biologico da morte e quello della trasmissibilità.

In realtà non è mai stata formulata alcuna tesi compromissoria sul tema della intrasmissibilità agli eredi del danno biologico nel caso di morte della vittima, rimanendo fermo che nel caso suddetto non sussista danno biologico della vittima.

Ben diversa è l'ipotesi della sopravvivenza quodam tempore della vittima.

In questo caso il danno biologico è trasmissibile non perché la vittima sia sopravvissuta (il che non avrebbe senso), ma perché ha subito un danno giuridicamente apprezzabile, il cui diritto al risarcimento è perciò entrato nel patrimonio della vittima e da questa trasmesso agli eredi.

Affermare, quindi, la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis soltanto quando la vittima sopravvive per un apprezzabile lasso di tempo nient'altro significa che ammettere la trasmissibilità del diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis soltanto quando il danno esiste: ed esso in caso di morte immediata (o quasi) non esiste, mentre esiste nel caso di sopravvivenza anche molto limitata nel tempo, in quanto la vittima del fatto patisce quella perdita di tipo biologico, che costituisce il presupposto del risarcimento del danno alla salute.

8.3. Quindi, per quanto per comodità di esposizione si parli di "apprezzabilità del tempo", in effetti si tratta di "apprezzabilità del danno" alla salute, prima dell'esito finale infausto.

Il tempo, infatti, è, per definizione, in ogni caso apprezzabile: il danno alla salute, inteso come perdita, può invece non essere apprezzabile se il tempo intercorrente tra lo stato di piena validità e quello della morte è molto ristretto.

In modo pienamente condivisibile, questa Corte ha rilevato che la trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando la morte segua l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute (Cass., 1704/1997).

Ne consegue che, se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo ovviamente le peculiarità del caso concreto rimesse sempre alla esclusiva valutazione del giudice di merito, in linea di massima esso è apprezzabile, in quanto secondo l'orientamento corrente in giurisprudenza ed in dottrina, è ritenuto apprezzabile anche il danno biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura di un giorno) e non si vede perché, se la vittima del sinistro deceda, invece di guarire, detto danno biologico non dovrebbe essere apprezzabile.

8.4. Infatti il diritto al risarcimento del danno biologico per quei pochi giorni (o per quel solo giorno) di vita è già maturato limitatamente agli stessi (o allo stesso) e non vi è ragione perché l'evento letale successivo dovrebbe avere l'effetto "retroattivo" di annullarlo, una volta ritenuto come sopra si è detto - che detto danno biologico, per così dire terminale, altro non è che un danno biologico assoluto temporaneo (tra la data del sinistro e quello della morte).

Va, quindi condiviso l'arresto di questa Corte che ha ritenuto che sussistesse l'ipotesi del danno iure hereditatis in favore dei congiunti di una bambina deceduta dopo cinque giorni dal sinistro (Cass., 3728/2002).

9.1. Portata la questione in termini di apprezzabilità del danno biologico terminale e ritenuto che esso abbia la natura di un danno biologico temporaneo da inabilità temporanea assoluta, si pone la seconda questione: quella relativa alla liquidazione dello stesso.

Anche questa va risolta sulla base dei principi generali in tema di liquidazione del danno biologico e quindi la liquidazione va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.

Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cd. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto (Cass., 5134/1998; 11532/1998; 9835/1996; 5005/1996; 4236/1997).

La peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.

9.2. Qui non si vuole far rientrare - per così dire dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico).

L'evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, per tutte le ragioni suddette, mentre rilevano esclusivamente due fattori: l'entità della perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata di detta perdita.

Mentre il fattore tempo è circoscritto necessariamente al periodo tra l'evento lesivo e la morte successiva conseguente, il fattore della lesione del bene salute va valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità, avendo essa avuto come esito la morte.

È "lapalissiano" che la morte (id est: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto "lapalissiano" che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede.

In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel caso dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero una stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto, sotto il profilo dell'entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore alla misura del 100%. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita.

In altri termini nel danno biologico terminale anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") né si stabilizza, ma degrada verso la morte: quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la "discesa" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita.

Anche se si utilizza la nozione giuridica (e non medico-legale) di danno alla salute, che non si limita a postulare in via logica la vita futura, ma si manifesta ed esiste solo all'interno di quella vita, immersa in essa in termini di minore qualità esistenziale, anche la perdita di quest'ultima estrema attitudine della salute rende più intenso quel minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima, anche se è chiaro che detto danno cessi con il decesso.

9.3. In effetti il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto; e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da esitare nella morte.

Così operando non si crea una nuova categoria di danno alla persona, posta "a cavallo" tra il danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma, sempre rimanendo in quest'ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di tempo in cui il soggetto leso è rimasto in vita, occorre provvedere alla "personalizzazione" dei valori monetari espressi dalle "tabelle" per l'inabilità assoluta, aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte.

10. Ne consegue che nella fattispecie la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha rigettato l'appello in merito al rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, avanzata dagli attori, sul rilievo che, essendo breve il tempo intercorso (i 29 giorni della degenza ospedaliera) tra la data dell'evento e quello della morte del giovane Francesco D'Auder detto risarcimento non era dovuto, va cassata non avendo la Corte di merito valutato se durante tale periodo vi era stato in ogni caso un danno biologico apprezzabile della vittima.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e rimessa al giudice del rinvio affinché valuti ed accerti, alla luce dei suesposti principi e nell'esercizio dei poteri di merito ad essa riservati, la consistenza concreta del danno biologico subito dal giovane Francesco D'Auder nei 29 giorni terminali della sua vita ed il cui risarcimento spetta agli eredi.

11.1. Infondata è invece la censura in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

Non vi è dubbio, in linea di principio, che ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza di un fatto illecito addebitabile ad un terzo, competa il risarcimento del danno anche patrimoniale, per la perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto (Cass., 6672/1987).

Occorre però pur sempre che detto danno economico sia accertato e che quindi sia provato che il soggetto deceduto già provvedeva a dette elargizioni economiche in favore dei soggetti che chiedono il risarcimento del danno ovvero che presumibilmente, ma pur sempre sulla base di elementi oggettivi, sarebbero state effettuate in futuro (cfr. Cass., 8970/1998).

11.2. Sennonché nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che il D'Auder Francesco, per quanto già lavorasse, non versava alla famiglia una somma superiore a quella occorrente al suo mantenimento, e che non vi erano elementi per ritenere che tanto sarebbe potuto verificarsi in futuro.

Le censure dei ricorrenti sul punto si risolvono in mere supposizioni, che, oltre a non essere suffragate da riscontri oggettivi prospettati al giudice di merito, non sono vagliabili da questo giudice di legittimità.

Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo per quanto di ragione. L'impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.


P.Q.M.


Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Sentenze danno esistenziale:

-Pretura di Roma, 2 dicembre 1997 [responsabilitą aggravata di cui art. 96 c.p.c]

-Tribunale di Milano, 21 ottobre 1999 [immissioni
]

-Corte di Cassazione, sez. I civile, 7 giugno 2000, n. 7713 [mancata somministrazione mezzi sussistenza]

-Tribunale di Venezia, 27 settembre 2000 [inquinamento acustico]

-Tribunale Penale di Locri, sez. dist. di Siderno, 6 ottobre 2000 [nascite indesiderate
]

-Giudice di pace di Bologna, 8 febbraio 2001 [contravvenzioni illegittime]

-Giudice di Pace di Avellino, 6 maggio 2001 [disservizio uffici pubblici]

-Tribunale di Palermo, 6 giugno 2001 [incidenti stradali]


-Tribunale di Pistoia, 29 giugno 2001 [mancato conferimento dell'incarico]

-Corte di Cassazione, 3 luglio 2001 n. 9009 [mancato riposo per il settimo giorno]



-Tribunale di Treviso, sez. II, 7 agosto 2001 [rottura vincolo familiare]

-Tribunale di Pordenone, 11 gennaio 2002 [trasfusioni di sangue]

-Tribunale di Roma, 7 marzo 2002, sez. XIII [incidenti stradali]

-Tribunale di Torre Annunziata, 20 marzo 2002 [incidenti stradali ed interruzione di gravidanza]


-Tribunale di Roma, sez. XI, 17 aprile 2002 [morte animale d'affezione]

-Tribunale di Roma, 20 maggio 2002, sez. XIII [diritti della personalitą]

-Corte di Cassazione, sez. Unite, 1 luglio 2002, n. 9556 [parto: estensione danno ai congiunti]

-Giudice di pace di Milano, Sez. IV, 23 luglio 2002 [attese in aeroporto]

-Tribunale di Genova, sez. I, 29 novembre 2002, n. 4266 [responsabilitą professionale]

-Tribunale di Venezia, 14 gennaio 2003, sez. III [incidenti stradali]

-Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., 4 febbraio 2003 [infortunio sul lavoro]

-Tribunale di Genova, Sez. II Pen., 7 febbraio 2003 [ingiusta detenzione]

-Corte di Appello di Milano, sez. II, 14 febbraio 2003 [immissioni
]

-Tribunale di Roma, Sez. XII, 3 marzo 2003 [mancata esperienza formativa soggiorno di studi]

-Tribunale di Venezia, 7 aprile 2003 [furto di opere d'arte]

-Tribunale di Crema, 23 aprile 2003 [responsabilitą professionale di avvocato]

-Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003 [danno all'immagine della P.A.]

-Tribunale di Torino, Sez. Dist. Chivasso, 21 maggio 2003 [maltrattamenti animali]


-Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8827 [danno non patrimoniale]

-Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828 [danno non patrimoniale]

-Corte Costituzionale, 11 luglio 2003 [danno esistenziale]

 

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