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Riciclaggio & usura“..tra Formazione e Informazione..”


RICICLAGGIO & USURA
“..tra Formazione e Informazione..”


“Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco il mio ragionamento per dire che, in una società civile, pur nella sua complessità, ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per sconfiggere o comunque contenere certi fenomeni di malcostume o di grave danno all’economia nazionale, spesso a pregiudizio delle fasce sociali più deboli.

La normativa Antiriciclaggio (1) esistente ed applicata da oltre un decennio nel nostro Paese, con la puntuale collaborazione del sistema creditizio, è stata definita da più parti, a giusto titolo, una delle discipline più efficaci per il contrasto alla Criminalità Organizzata ed al Riciclaggio di denaro sporco, avendo recepito nel miglior modo possibile le rinnovate “Raccomandazioni” del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) del 1989.
Ciò detto, dobbiamo chiederci quale meccanismo non abbia funzionato perché siano potuti accadere i noti disastri finanziari (Cirio e Parmalat), ove si è appreso che Bilanci consolidati di Gruppo si redigono con gli scanner dei computers, gonfiando i ricavi ed occultando le perdite, determinatesi queste ultime, peraltro, da variegate e ripetute fraudolente appropriazioni.

Con la Legge nr.108/1996 (2) “Disposizioni contro l’usura”, si è provveduto ad introdurre il c.d. “tasso soglia” oltre il quale si sconfina nel reato, per rispondere alla esigenza da più parti rappresentata (Associazioni di consumatori e commercianti, Forze dell’Ordine e dalla stessa Magistratura), assumendo di dover andare oltre alla famosa prova regina dell’aver approfittato di un reale stato di bisogno della vittima.
All’epoca si diceva che la legge italiana (Art.644 e 644 bis del Codice Penale), era rimasta l’ultima, in Europa, a collegare l’usura allo stato di bisogno, senza fornire una definizione chiara del tasso usurario. In Svizzera era perseguibile chi praticava un interesse superiore al 17%, in Francia chi praticava interessi di un terzo superiore a quello praticato dal mondo Finanziario.

Ciò detto, anche in questo caso, a distanza di circa 10 anni dall’applicazione della innovata disciplina legislativa, dobbiamo chiederci perché il fenomeno dell’usura in Italia non è rientrato entro limiti fisiologici.

La risposta più semplice e, a mio avviso, forse la più logica, potrebbe essere, rispettivamente: insufficienza di Formazione del mondo bancario e scarsa Informazione a beneficio dei cittadini.

Mi spiego meglio. Con riferimento all’Antiriciclaggio ed alla concreta applicazione della normativa oggi esistente, un significativo ed insostituibile contributo è stato fornito dalle “Istruzioni” contenute nel Decalogo - Edizione 2001 – della Banca d’Italia, avuto riguardo, in particolare, ad una puntuale e dettagliata casistica afferente agli Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette (3).

2

Ove tali Istruzioni fossero state adeguatamente diffuse, illustrate ed argomentate fra tutti gli Operatori bancari, ho la presunzione di pensare che non avremmo mai vissuto i disastri finanziari citati con danni irreparabili dei risparmiatori, ovvero della credibilità del sistema nel suo complesso.

A mero titolo di esempio e per rimanere all’argomento trattato, Riciclaggio e Usura, lo stesso Decalogo, testualmente recita: “”Punto 5.7. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall’attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti, ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami di titoli e ritorni insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti.””

Ulteriori esempi, possono riguardare:
• L’imprenditore, commerciante al dettaglio, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio che, periodicamente, versa nella propria Banca ove è accreditato, solo e/o prevalentemente, assegni (in tali situazioni è ragionevole pensare – in assenza di particolari giustificazioni – che il contante incassato dall’esercizio della riferita attività economica – trattandosi di un commercio al dettaglio – venga “prestato”, ricevendo in cambio titoli di credito, poco coerenti al profilo soggettivo del cliente);
• Il privato consumatore o, più semplicemente, colui che non svolge un’attività imprenditoriale che, con periodica frequenza, ingiustificatamente, presenta “effetti al dopo incasso” (personalmente, ritengo tali situazioni ad alto rischio atteso che, nella generalità dei casi, l’accettazione di effetti cambiari sottende una transazione commerciale o un “prestito”);
• L’imprenditore, formalmente iscritto alla Camera di Commercio, non affidato, che opera su basi attive, con denaro proprio, che usa il rapporto di conto corrente solo per “cambiare” gli assegni ricevuti da terzi, prelevando solo denaro contante, ovvero senza registrare addebiti con ordini di bonifico e/o emissione di assegni (la impossibilità di verificare da parte della Banca i destinatari dei pagamenti, non consente la verifica circa la strumentalità dei costi, ovvero la loro inerenza all’esercizio della riferita attività economica).

Da ultimo, mi permetto di evidenziare qualche utile “Informazione” alle vittime da usura, quali:

1. Se avete bisogno di un prestito che nessuna banca vi concede – possibilmente non voluttuario ma collegato da una esigenza reale e concreta – e andate a bussare ad una “Finanziaria”, verificate che la stessa sia iscritta nell’apposito Albo tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi e consultabile al Sito Internet www.uic.it;
2. Se siete caduti nella trappola degli usurai o comunque soggetti poco raccomandabili, non andate oltre, ravvedetevi subito, rivolgendovi ad un qualunque Comando di Polizia o Carabinieri, oppure ad un numero telefonico anti-usura chiedendo un aiuto legale per il vostro caso;
3. Diffidate da chi vi propone interessi bassissimi o amichevoli, sovente l’usuraio si propone come amico in grado e desideroso di aiutarvi;
4. Fate attenzione alla periodicità del tasso: quello usuraio è mensile, quello degli Istituti di credito è annuo;
5. Non aderite alle richieste di sottoscrivere procure, preliminari di vendita o compromessi a garanzia del debito;


3


6. Diffidate di chi chiede, per il prestito, assegni in bianco o con importi maggiorati come garanzia del debito;
7. Se avete firmato assegni in bianco o cambiali a garanzia del debito contratto, pretendete che vi vengano restituiti non appena avvenuta l’estinzione dello stesso;
8. quando pagate le rate, evitate di farlo in contanti (in quanto non lasciano traccia nonchè vietato dalla Legge nr.197/91 per importi superiori ad euro 12.500,00);
9. Conservate e prendete nota di tutti i titoli emessi per la restituzione del debito (possono essere utili in un eventuale contenzioso penale);
10. Evitate di incontrarvi con gli usurai o comunque con gente che vi minaccia in locali privati, ma solo in luoghi pubblici. E’ il modo migliore per ridurre il rischio di minacce se non, addirittura, di pestaggi.

Formiamo e Informiamo, facendo ognuno la sua parte, sono fiducioso che in futuro certe cose andranno meglio.

06 giugno 2004

Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.

giovannifalcone@excite.it

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