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“Capolinea per i Libretti al portatore”

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“Capolinea per i Libretti al portatore”
Il termine è perentorio: entro il 31 gennaio 2005, i possessori di Libretti al Portatore con saldo superiore a 12.500,00 Euro, dovranno estinguerli, rendendo nominativa la disponibilità della corrispondente risorsa finanziaria.

Si pensi che il divieto di detenzione di Libretti al Portatore con saldo superiore alla predetta soglia, esiste dal 1991 (comma 2 bis dell’art.1 della Legge nr.197/1991), nella realtà completamente disatteso a causa dell’assenza di una qualunque sanzione (norma in bianco).

Il Decreto legislativo del febbraio 2004, ampliando il contenuto dello stesso comma, ha fissato un termine perentorio nell’estinzione di tali Libretti, quale appunto il 31 gennaio p.v., pena pesanti sanzioni ai ritardatari, fino al 20% per saldi fino ad Euro 250.000,00, ovvero dal 20% al 40% per saldi superiori.

Trattasi di una norma volta ad assecondare una Raccomandazione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) esistente fin dal 1989 (10° Raccomandazione), secondo la quale, bisogna evitare l’anonimato nell’accensione di qualunque rapporto (1).

Dalla lettura del richiamato Decreto Legislativo sembra comprendere la volontà del legislatore di rendere trasparenti quelle risorse finanziarie, spesso ingenti, allocate su Libretti di Deposito al Portatore accesi ante 1991, sovente con nomi di fantasia, posto che, in epoca successiva a tale data, gli stessi rapporti potevano e possono essere solo nominativi.
I detentori di tali Libretti, per circa 15 anni, sono stati ripetutamente invitati a presentarsi presso gli sportelli delle rispettive Banche a estinguere tali posizioni ma, causa la completa assenza di sanzioni, ogni tentativo è risultato vano.

A fronte del riporto testuale che leggiamo nella nuova formulazione del comma 2 bis (2), allo stato si pongono tre interrogativi per i quali, pur nella scadenza imminente, possiamo auspicare un intervento chiarificatore autorevole dagli Organi Centrali:

1. L’obbligo di estinzione è rivolto unicamente ai Libretti accesi ante 1991, secondo la ratio complessiva dell’intervenuto Decreto Legislativo nr.56/2004?
2. Per saldo del Libretto, deve intendersi solo il capitale investito o anche gli interessi maturati? Per fare un esempio, il detentore del Libretto di Deposito al Portatore acceso nel settembre 2004, con un capitale di Euro 12.500,00 (limite entro la soglia consentita), è obbligato ad estinguere il titolo entro la data del 31 p.v., posto che, a causa degli interessi maturati ha già superato la soglia consentita, ovvero, in caso di estinzione successiva, è soggetto alle stesse sanzioni?
3. Da ultimo, posto che la norma introdotta parla di sola estinzione, è possibile lasciare in vita il Libretto adeguando il saldo al limite consentito?


In ordine all’ultimo punto si è già espressa una prima autorevole dottrina, affermando che la nuova norma dà tempo fino al 31 gennaio 2005 ai possessori di Libretti per regolarizzarli (estinguerli o ridurre l’importo entro la soglia antiriciclaggio di 12.500,00 euro).
– Cfr MARESCA, La prevenzione del riciclaggio di denaro: l’efficacia della regolamentazione italiana, in Bancaria, n. 7 – 8 del 2004, pag.66 e ss.).

Siamo tutti ansiosi di capire… ogni previsione è azzardata.

Bari, 17 gennaio 2005

giovanni falcone


(1)
LE QUARANTA RACCOMANDAZIONI DEL GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA (GAFI)

Identificazione del cliente e norme per l’allestimento e la conservazione della documentazione

10. Gli istituti finanziari non dovrebbero tenere conti anonimi o chiaramente pseudomini, ma dovrebbero essere obbligati (per legge, per norme, per accordi tra le autorità di supervisione e gli istituti finanziari o per accordi auto-normativi tra gli istituti finanziari) ad identificare, sulla base di un documento ufficiale o altro documento di identificazione affidabile, e a registrare l’identità dei loro clienti, sia noti che occasionali, quando intrattengono relazioni di affari o effettuano transazioni (in particolare l’apertura di conti o libretti di banca, l’ingresso in transazioni fiduciarie, affitto di cassette di sicurezza, l’esecuzione di transazioni considerevoli in contanti).
Al fine di soddisfare l’obbligo di identificazione concernente le persone giuridiche, gli istituti finanziari dovrebbero, se necessario, prendere provvedimenti al fine di:

(i) verificare l’esistenza e la struttura giuridica del cliente ottenendo sia da un pubblico registro oppure dal cliente o da entrambi, prova della costituzione della società, ed anche informazioni sul nome del cliente, la forma giuridica, l’indirizzo, il consiglio di amministrazione e le clausole che ne regolano il potere di vincolare la società;
(ii) verificare che qualsiasi persona che pretenda di agire per conto del cliente sia autorizzata a far ciò e identificare detta persona.

(2)
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore ad euro 12.500. I libretti con saldo superiore a euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.


Si ringrazia Giovanni Falcone (giovannifalcone@excite.it) per la collaborazione.

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