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IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE

Il riciclaggio di denaro sporco, introdotto nella nostra legislazione penale nel lontano 1978 (1), ha avuto il merito di codificare e punire un comportamento illecito vecchio quanto il mondo.

La detenzione, la sostituzione, il trasferimento di risorse provenienti da un’attività illecita, ovvero il frapporre ostacolo ad una indagine di polizia giudiziaria, da parte di soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto (oggi riferibile a tutti i delitti non colposi), integra la rilevanza penale che qui ci occupa, sovente punita, addirittura, con una sanzione penale superiore a quella prevista per l’originario illecito.

Possiamo affermare in sintesi, che, riciclare denaro sporco, corrisponde ad una continuazione di un disegno criminoso, sia pure proseguito con modalità esecutive più sofisticate, grazie alla presenza consapevole di soggetti estranei all’originaria attività illecita.
Riciclare denaro di provenienza illecita, immaginiamo attraverso la costituzione di un’attività imprenditoriale perfettamente legale, è un po’come riciclare e, in qualche misura, reiterare un crimine già commesso da altri.

Si può infatti dire che il riciclaggio di denaro sporco si compone di due fasi, fra loro distinte ma complementari, quali:

I° Fase – Commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque, punito dalla legge con reclusione e multa - ipotesi delittuosa – (evasione fiscale (2), false fatturazioni (3), traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta etc.);
II° Fase – Intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere, nella generalità dei casi un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome) che, consapevolmente (nel senso che conosce l’origine illecita della provvista), si preoccupa di gestire la risorsa finanziaria. In tal modo, quest’ultimo, frappone di fatto uno spartiacque con l’origine illecita del denaro, beni o altre utilità, rendendo difficoltosa l’attività investigativa degli organi inquirenti.

Per meglio rendere chiaro il concetto, voglio brevemente ricordare due recenti vicende di cronaca giudiziaria, diffusamente riportate dagli organi di stampa, quali:

1. la coppia di coniugi leccesi, ove il marito, autore di una malversazione perpetrata in danno di un importante Istituto di credito nazionale (circa 10 milioni di euro), imputato di “Appropriazione indebita” – ex art.646 del C.P., perseguibile d’ufficio per effetto dell’aggravante specifica – reclusione fino a tre anni a multa fino ad €.1.032,00.
La moglie, invece, casalinga e priva di redditi propri, pur non avendo partecipato in alcun modo con l’autore del reato presupposto (appropriazione indebita), essendosi limitata unicamente alla gestione della ingente provvista, è stata imputata di “Riciclaggio” – ex art. 648 bis del C.P. – reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €. 1.032,00 a €. 15.493,00.

2. la moglie del Direttore Finanziario della Parmalat, già tratto in arresto per una serie di gravi reati in conseguenza del noto crack finanziario (associazione a delinquere, appropriazione indebita, falso in bilancio, false fatturazioni, bancarotta etc.), casalinga e priva di redditi, già titolare di consistenti depositi bancari da vecchia data, veniva tratta in arresto per “Riciclaggio” per aver posto in essere un’operazione di prelievo di una ingente somma di denaro contante che, molto verosimilmente, era solita fare da tanti anni.

Per concludere, possiamo dire che il riciclaggio di denaro sporco è un reato gravissimo e particolarmente subdolo, che tanto danno arreca alla collettività e all’economia sana del nostro Paese. Per contrastare o comunque contenere questo grave fenomeno di criminalità, necessita lo sforzo se non di tutti, sicuramente di tanti, oggi chiamati dall’Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” (4).


Bari, 12 maggio 2005

(1)
Codice Penale

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare.

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio.

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
Art. 648-bis
(1) Riciclaggio.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro (2).

[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328. L'originario art. 648-bis, introdotto dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. nella l. 18 maggio 1978, n. 191, era così formulato: «Art. 648-bis. (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro danaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente». In precedenza, l'articolo era stato sostituito dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55, secondo la seguente formulazione: «(Riciclaggio). -- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione, aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
(2) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE (pubblicato da Altalex, Civile, Informazione Finanziaria, Megghy, Diritto bancario, Tidona etc)

(3) LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE (pubblicato dagli stessi siti)


(4) TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO (Corso su CD ROM, pubblicato e promosso dagli stessi siti)

giovannifalcone@excite.it

Altri contributi dello stesso autore

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Per saperne di piú contattami: giovannifalcone@excite.it
 
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