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FINANZIARIA 2005
“dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie”

Seminario del 28 aprile 2005 del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)


Se i risultati ottenuti dall’Amministrazione Finanziaria nell’ambito dell’azione di contrasto alla evasione fiscale, fossero almeno pari all’impegno profuso, ad oggi, ogni problema sarebbe definitivamente risolto.

Purtroppo, non è così. Alla Riforma Tributaria degli anni ’70, è seguita, circa 10 anni dopo, la famosa Legge denominata “Manette agli evasori”, per finire al marzo 2000, allorquando si equiparò l’evasione fiscale a reato presupposto del riciclaggio di denaro sporco, per effetto delle ipotesi delittuose ivi contemplate in presenza di rilevanti danni erariali ed in alternativa a quelle contravvenzionali originariamente previste (1).
Ciò malgrado, tutti vediamo, ancora oggi, che il dettato costituzionale è disatteso, l’evasione fiscale raggiunge soglie patologiche in relazione alla ricchezza nazionale, qualcosa bisognerà pur fare se non si vuole continuare con una legislazione premiale causata dai periodici “Condoni tributari” (2).

Venendo ai giorni nostri, commentando alcune delle principali novità introdotte nella Legge Finanziaria recentemente approvata (Legge nr.311/2004), articolo unico, non per questo più semplice considerata la presenza di ben 572 commi, possiamo scorgere due innovazioni significative che, in qualche misura, potranno consentire, si ritiene, non so quanto a giusto titolo, una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nel suo complesso (diretta ed indiretta).

a. ACCERTAMENTI BANCARI

La tematica verte sulle modalità di Accertamento delle imposte sui redditi (comma 402) e Imposta sul Valore Aggiunto (comma 403).
Negli accertamenti bancari conseguenti a verifiche fiscali, per ambedue i settori d’imposta – ex numero 7) 1° comma dell’art.32 del Dpr nr.600/73 e art.51 Dpr nr.633/72 - è stata introdotta una variante di particolare rilevanza, estendendo la ricerca a “qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata”.
Voglio brevemente ricordare che fino ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria, rivolgendosi al sistema creditizio, chiedeva l’esistenza di rapporti continuativi (conti correnti, depositi a risparmio, dossier titoli etc.), riconducibili, sostanzialmente, a clientela accreditata, la cui movimentazione si ricavava dall’esame dell’estratto conto compreso nel periodo di interesse alle indagini.

La novità introdotta, invece, consente di richiedere anche le cc.dd. “Operazioni fuori conto”, che afferiscono a clientela occasionale che pone in essere operazioni di qualunque importo: pensiamo al cliente privo di rapporto continuativo che cambia un assegno, alla pensionata che paga una bolletta o che dispone un bonifico per cassa, ad effetti presentati al dopo incasso, ad acquisti di prodotti finanziari senza transitare da alcun rapporto continuativo.
Tali operazioni, allo stato, con esclusivo riferimento a quelle di importo più modesto (sotto i 12.500,00 Euro, denominate definitive, ovvero sotto i 3.098,00 Euro, denominate frazionate), in presenza di accertamenti fiscali e tributari non vengono rivelate, anche in considerazione della totale assenza di una evidenza informatica.

I tempi di risposta, secondo il nuovo dettato normativo sono stati dimezzati dagli originari 60 giorni ai 30 attuali, prorogabili di ulteriori 20 giorni per particolari situazioni, con modalità “telematica” in sostituzione dell’odierna procedura cartacea.

La novità introdotta è di una portata enorme, forse neanche compiutamente immaginata dallo stesso legislatore e dovrebbero decorrere dal 1° luglio p.v., sulla base di una emananda Normativa di Attuazione della Direzione Generale delle Entrate.

Personalmente ritengo che la misura introdotta, al di là di possibili e facili entusiasmi, sarà tanto onerosa quanto modesta nei risultati che pure si prefigge di conseguire.

Ne spiego brevemente le ragioni.

Il censimento informatico delle operazioni poste in essere dalla clientela, ivi compresa quella occasionale (cioè priva di rapporti continuativi), viene eseguito nel rispetto della normativa Antiriciclaggio di cui alla Legge nr.197/91, ovvero del Decreto di Attuazione del 19.12.1991, avuto riguardo alle modalità di alimentazione dell’Archivio Unico informatico.

Da oltre un decennio, quindi, l’intero sistema creditizio, sopportando oneri non indifferenti, si è organizzato secondo le rigide indicazioni della rigorosa normativa esistente, registrando elettronicamente le informazioni riguardanti l’operatività della intera clientela (anche occasionale, cioè priva di rapporti continuativi):

• Operazioni c.d. definitive, allorquando l’importo è superiore ad Euro 12.500,00;
• Operazioni c.d. frazionate per importi compresi fra Euro 3.098,00 ed Euro 12.500,00 le quali, ove nell’arco di una settimana lavorativa non dovessero raggiungere la soglia massima, vengono automaticamente espulse dal predetto Archivio Unico Informatico. Ne consegue che, tali operazioni, ovvero quelle di importo inferiore ad Euro 3.098,00, non vengono prese neanche in considerazione, restando, per un eventuale controllo il solo supporto cartaceo custodito all’interno della “busta di cassa” di quella determinata giornata lavorativa. Diventa abbastanza intuibile la impossibilità materiale di reperire l’operazione in presenza di eventuali indagini.

Di fronte a siffatta organizzazione, come si può pensare che una movimentazione così modesta possa rivelarsi di alcuna utilità ai fini del contrasto alla evasione fiscale.

Approfittando della vostra pazienza, faccio qualche ulteriore e breve osservazione:

1. secondo la normativa Antiriciclaggio esistente nel nostro Paese dal 1991, il cliente occasionale che, con intento dissimulatorio, fraziona volutamente determinate operazioni di importo rilevante al fine di non essere registrato in A.U.I., pone in essere un comportamento anomalo da indurre l’Intermediario ad una Segnalazione di Operazione Sospetta;


2. ad analoga conclusione, si giunge, allorquando il cliente, pur essendo titolare di rapporti continuativi, effettua ripetuti acquisti di Certificati di Deposito al portatore e/o prodotti finanziari in genere per cassa, manifestando la volontà di non transitare dal conto corrente;
3. imporre un censimento generalizzato (arrivando a comprendere la pensionata che paga la bolletta o lo studente che cambia l’assegno), si rischia di cercare la pagliuzza e perdere di vista la trave e non remunerando l’enorme dispendio di energie e risorse, dovendo inventarsi un Archivio ex novo, ovvero ampliando quello esistente previo un raccordo con la legislazione antiriciclaggio che oggi manca;
4. il problema dell’evasione fiscale nel nostro Paese, per come ho avuto modo di ripetere in altre occasioni, non è l’assenza di poteri o di uomini - che forse ce ne sono fin troppi - bensì di conoscenze adeguate (sapere dove cercare);
5. in altri termini, bisogna sapere dove andare a cercare, dove stanno i prestanomi, dove sono allocate le risorse finanziarie sottratte alla tassazione diretta ed indiretta. Bisogna correggere la “Fonte d’innesco” di una comune attività di verifica;
6. per avere queste informazioni, è sufficiente imporre alle banche (operazione questa a costo zero), di comunicare all’Amministrazione Finanziaria il superamento di soglie predefinite nella corresponsione degli interessi alla clientela. E’ un sistema questo, da tempo in uso in paesi del nord Europa, dove mi risulta che gli evasori hanno una vita decisamente difficile. In tal modo, conoscendo l’aliquota applicata dal Sostituto d’imposta (banca), la stessa Amministrazione Finanziaria sarà in grado di calcolare la “giacenza media” delle disponibilità economiche complessivamente detenute dal cliente in quella determinata banca o, verso l’intero sistema creditizio, collegando l’informazione al codice fiscale del contribuente;
7. ampliare anche al reato di evasione fiscale il concetto della “inversione dell’onere della prova” esistente in materia di criminalità organizzata – ex 12 quinquies della Legge nr.356/92.

Già oggi, leggo provvedimenti di “accertamenti bancari emessi dalle Direzione Regionali delle Entrate e/o da Comandi della Guardia di Finanza, ove vengono chieste le citate “Operazioni fuori conto”. E’ tempo perso!! Nessuna banca vi risponderà, atteso che tali informazioni non sono disponibili stante all’attuale procedura di registrazione delle operazioni in uso.

b. INDAGINI FINANZIARIE

Una diversa impostazione sembra desumersi dalla novità introdotta con il Comma 386, in ordine alla “Responsabilità solidale dell’acquirente per l’IVA non versata dal fornitore”.

La norma introdotta si prefigge di contrastare con maggiore efficacia la frode all’IVA comunitaria, realizzata, come è noto, tanto con le “Triangolazioni commerciali con l’estero” (3), che attraverso le “False dichiarazioni d’intento” per gli acquisti effettuati nel territorio nazionale.


Come ho avuto modo di argomentare in altre occasioni, la frode dell’IVA viene comunemente realizzata:

1. importando la merce da un Paese comunitario, per poi rivenderla al dettagliante nazionale con uno “sconto” di circa il 20% sul prezzo di acquisto, pur emettendo regolare fattura di vendita;

2. acquistando la merce sul territorio nazionale, in esenzione all’IVA, attraverso il rilascio di una “Dichiarazione d’intento”, con la quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere un “Esportatore abituale” abilitato ad acquisti in sospensione d’imposta (lett.c, del primo comma dell’art.8 del Dpr 26.10.72, nr.633).

In ambedue le fattispecie descritte, trattasi di una figura imprenditoriale creata ad arte, quale soggetto privo di una organizzazione logistico imprenditoriale, appositamente inventato da Operatori economici al dettaglio, al solo fine di consentire a questi ultimi di evadere l’Imposta sul Valore Aggiunto attraverso acquisti sotto costo di circa il 20%.

Tale soggetto (prestanome e/o testa di legno), infatti, qualificatosi imprenditore “Import – Export” (rispettivamente per le due fattispecie sommariamente descritte), nella realtà, è un soggetto sconosciuto al fisco, titolare della sola partita IVA, senza dipendenti, senza aver istituito alcuna contabilità e non presenta alcuna delle previste Dichiarazioni annuali d’imposta.

Le novità introdotte nella Finanziaria 2005, possono così sintetizzarsi:
• La solidarietà nel pagamento dell’imposta da parte del cessionario della merce, allorquando il cedente non abbia corrisposto l’imposta relativa alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale (vendite sottocosto) – comma 386 (*);
• L’obbligo di comunicazione, entro il 16° giorno del mese successivo, tutti gli elementi identificativi riguardante la “Dichiarazione d’Intenti”, ricevuta dall’acquirente della merce dichiaratosi “Esportatore abituale – Comma 381 (**)

Coinvolgere l’acquirente della merce (Operatore economico al dettaglio) nella responsabilità tributaria verso l’Amministrazione Finanziaria – Solidarietà con il cedente nel pagamento dell’imposta – potrà rivelarsi vincente nell’azione di contrasto alle frodi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Ciò, per la semplice ragione che, nella generalità dei casi, il cessionario, acquistando la merce sottocosto (inferiore al valore normale), è ben consapevole di sostituire tale margine attraverso l’omesso versamento degli oneri tributari da parte del cedente.

Di estremo interesse, potrà rivelarsi inoltre l’analogo accorgimento riguardante la tempestiva conoscenza da parte della stessa Amministrazione Finanziaria, di coloro i quali, millantando la loro qualità di “Esportatori abituali”, effettuano indebiti acquisti in sospensione d’imposta, provocando concorrenza sleale sul territorio nazionale.

Sarà cura degli Organi ispettivi incrociare tali preziose informazioni con i contenuti dell’Anagrafe Tributaria, laddove potrà riscontrarsi la completa assenza delle Dichiarazioni e conseguenti versamenti d’imposta.

Ringrazio tutti gli intervenuti.

(1) RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE

(2) RIDURRE LE TASSE PER ABOLIRE I CONDONI TRIBUTARI

(3) L’EVASIONE DELL’IVA NELLA TRIANGOLAZIONE COMMERCIALE CON L’ESTERO

(*) c. 386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta
). – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
(**) c. 381. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».

giovannifalcone@excite.it

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