Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
 News stesso autore
Tutto“In nome della...
L’arte della truffa negli aiuti al mezzogiorno
Anatocismo bancario: piove sul bagnato.
Lo sforzo di apparire un Bilancio trasparente
Finanziaria 2005
La fideiussione “garantita”
La giustizia che non vogliamo
"La libertà e l’innocenza…..
Internet banking

 

Immagine trasparenteImmagine trasparente

NUOVI ACCERTAMENTI BANCARI
&
VECCHIA EVASIONE FISCALE

A distanza di circa un anno dall’inizio della caccia alle operazioni fuori conto (1), i risultati sembrano complessivamente modesti anzi, a ben guardare, forse siamo ancora fermi ai nastri di partenza.

Dal 1° gennaio 2005, infatti, in applicazione dei commi 332, 402, 403 e 404 della legge nr.311/04 (meglio nota come Finanziaria 2005), sono stati imposti nuovi ed importanti obblighi in capo agli Intermediari finanziari e creditizi nell’ottica di migliorare, si disse, l’azione di contrasto alla evasione fiscale (2).

Oggi, le richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria non sono più limitate all’ambito dei soli dati inerenti o connessi ai rapporti continuativi (conti correnti e/o depositi a risparmio), ma possono essere riferite a tutte le operazioni di qualunque importo, proprio in virtù dei nuovi poteri ispettivi.

Più precisamente, ci si riferisce:

alle operazioni per cassa (o fuori conto), generalmente poste in essere da clienti occasionali privi di qualsivoglia rapporto con l’Intermediario ovvero, da altri clienti abituali che, pur essendo titolari di rapporti, non vogliono transitare dal conto anche rischiando, in tale ultimo caso, di diventare un potenziale destinatario di una Segnalazione di Operazione Sospetta - ex art.3 della legge nr.197/91;
tutte le operazioni di qualunque importo che, sia pure registrate su un rapporto di conto, in passato non lasciavano evidenza (nel senso che la distinta compilata dal cliente rimaneva nella Busta di cassa giornaliera senza essere registrata e informatizzata). Pensiamo alle operazioni di importo inferiore ad Euro 12.500,00 escluse dall’ambito operativo di censimento nell’Archivio Unico Informatico in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, secondo i dettami del Decreto Ministeriale 19.12.1991.

Considerate le enormi difficoltà applicative dei nuovi ed onerosi adempimenti in capo all’intero sistema finanziario e creditizio, con l’art.14 bis della legge 248/05, la decorrenza pratica degli obblighi anzidetti sono stati opportunamente spostati in avanti di un anno (dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2006).
Ne consegue che, tutti gli Intermediari finanziari elencati nell’allegato 3 della Circolare nr.188870 del 22 dicembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2006 devono organizzarsi per censire in apposito archivio informatizzato tutte le operazioni di qualsivoglia importo richiesto dalla clientela (abituale ed occasionale).

La tipologia delle operazioni da censire, delle quali bisogna garantire una evidenza informatica sia pure con qualche rara eccezione (pagamento contributi, imposte e tasse, pagamento utenze etc.), sono state dettagliatamente elencate nell’allegato 1 della predetta Circolare del dicembre 2005.

Sempre in armonia ai dettami della giù riferita Finanziaria 2005, gli stessi Intermediari, a decorrere dal 28 febbraio 2006 devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - ex art.14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, nr.68 - avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell’elenco pubblico disciplinato dalla stessa legge.

Tale indirizzo di “Posta certificata”, a decorrere dal 1° marzo 2006, sarà indispensabile per qualunque Istituzione finanziaria e creditizia per corrispondere con modalità TELEMATICA con l’Amministrazione finanziaria, in alternativa al metodo cartaceo fino ad oggi utilizzato.

Ricordo in fine che, attesa la intervenuta informatizzazione delle procedure, sono stati altresì dimezzati i tempi di riscontro per gli accertamenti bancari, dagli originari 60 giorni agli attuali 30, con la possibilità di proroga per ulteriori 20 giorni.

La nuova strategia di accertamento bancario introdotta con la innovata disciplina normativa appena descritta solo sommariamente, sembra voler privilegiare un percorso dal basso, laddove si preoccupa di conoscere quelle operazioni che fino ad oggi il sistema informativo delle banche riteneva trascurabile (operazioni di importo inferiore a 12.500,00 euro, ovvero inferiori a 3.098,00 per le c.d. operazioni frazionate in ossequio alla normativa di contrasto al Riciclaggio di denaro sporco).

Nella realtà, a mio avviso, l’evasione fiscale, quella vera, quella dei grandi numeri sta da un’altra parte.
Ho ragione di pensare che, continuando con questi meccanismi, tanto innovativi quanto modesti, purtroppo, la vera evasione fiscale non la incroceremo mai, forse neanche per sbaglio!!

Bari, 11 febbraio 2006

info@giovannifalcone.it

(1) LEGGE FINANZIARIA2005 5 “Alla caccia delle operazioni fuori conto”

(2) Evasione fiscale: “Fra il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto alla Privacy”

info@giovannifalcone.it

Altri contributi dello stesso autore

Immagine trasparenteImmagine trasparente

Corso on-line antiriciclaggio
VEDI IL CORSO
Per saperne di piú contattami: giovannifalcone@excite.it
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati