Buona sera Lunasognante, per potersi procedere all’ accettazione con beneficio d’inventario, è necessario che il chiamato all’ eredità , entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (successione che si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto), effettui l’inventario dei beni ereditari.Se, entro questo termine, il chiamato all’eredità non è stato in grado di completarlo, può ottenere ,dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ,una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice .
Se, invece, l’ inventario è stato compiuto, il chiamato all’ eredità può procedere all’ accettazione con beneficio d’inventario che si effettua mediante una dichiarazione che deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.Terminata questa fase, si procede alla dichiarazione di successione . Per quel che concerne i beni gravati da ipoteca, è bene specificare che questi ultimi possono essere locati ma non possono essere venduti sino a quando l’ ipoteca non viene estinta. In genere,i beni immobili, prima di esser venduti,vengono stimati secondo il valore di mercato, ma nulla toglie che il proprietario dell' immobile possa decidere di venderlo ad un prezzo inferiore o superiore al suddetto valore.
Infine,per quel che riguarda il pagamento dei contributi da versarsi all’ Inps , questi vanno corrisposti se gli eredi hanno accetto l’ eredità, se , invece, l’ eredità è stata accetta con beneficio d'inventario o se gli eredi hanno rinunciato all'eredità il suddetto obbligo non sussiste .Le auguro una buona serata.
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