Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: CARTELLE ESATTORIALI

  1. #1
    L'avatar di Amministratore
    Amministratore è offline Site Admin
    Data Registrazione
    22-12-2005
    Messaggi
    4,359
    Inserzioni Blog
    4
    Grazie
    1,743
    Ringraziato 6,131 volte in 1,468 Discussioni

    Predefinito CARTELLE ESATTORIALI

    Attenzione- Novità della Legge Prodi D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006: La legge 248/2006 (manovra Prodi) ha ampliato i poteri dell'esattoria (concessionario della riscossione) in base alle nuove norme e all'ampliamento dell'anagrafe tributaria, possono avere accesso alle Banche dati pubbliche e private, con conseguente possibilità pignorare direttamente i conti correnti bancari e gli stipendi. Inoltre Il Fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare passano di competenza delle Commissioni Tributarie.(IL FERMO AMMINISTRATIVO IN ASSENZA DI UNA NORMA ERA DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - CONSIGLIO DI STATO DEC. N. 421/2006 - CASSAZIONE SEZ. UNITE SENTENZA N. 2053/2006).

    Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità' molto vecchie, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:

    La cartella esattoriale.

    Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 40% dei casi le cartelle sono nulle, ma attenzione la nullità non e' automatica, in materia tributaria si parla sempre di annullabilità, per cui e' indispensabile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

    1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla, quindi non pagatela fino a quando la sia effettuata la notifica.

    2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque.

    3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.

    4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullita' (per es. pagamento gia' effettuato)

    5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. 6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di cui al Dpr 602/73, va consegnata all’esattore entro i termini del suddetto Dpr e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. 7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.

    9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica

    10. Rivolgetevi sempre ad un commercialista, nel caso in cui la situazione si complichi.

    11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella per una valutazione gratuita, via e mail con oggetto: consulenza, o via fax allo 081/6102332 indicando la vostra e mail di risposta.

    12. Prescrizione della cartella esattoriale non impugnata: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, per cui e' importantissimo fare ricorso.

    l'iscrizione dell'Ipoteca sull'immobile da parte dell'esattoria - Come difendersi

    La L. 30 dicembre 2004 n. 311 nota come legge finanziaria 2005 ha attribuito ampi poteri al concessionario della riscossione allo scopo di consentire a questo di effettivamente recuperare le somme iscritte a ruolo dagli enti impositori e, in special modo, dall'Erario.

    Dispone il comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 602/1973, che: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore"

    La procedura puo' essere avviata solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, decorso un anno dalla notifica, il concessionario e' obbligato a notificare un "intimazione di pagamento", contro la quale e' possibile ricorrere in Commissione Tributaria (per i tributi) solo per vizi di procedure, ovvero anche nel merito qualora manchino notifiche obbligatorie precedenti.

    Il concessionario in assenza di opposizione puo' procedere alle seguenti espropriazioni

    Espropriazione mobiliare - Espropriazione immobiliare - Espropriazione presso terzi

    L'Espropriazione mobiliare, consente di pignorare qualsiasi bene mobile

    Gli oggetti che non si possono assolutamente pignorare, a mente dell'art. 514 del codice di procedura civile, si ricordano "1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione". Infine, tra le cose mobili relativamente ipignorabili, l'art. 515 del codice di procedura civile ricomprende le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose su indicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

    Il fermo amministrativo dell'autoveicolo o motoveicolo

    Il cosiddetto "fermo amministrativo" dei beni mobili iscritti in pubblici registri è, come noto, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 , in forza del quale il concessionario del servizio di riscossione, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l'eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte, può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.

    Il veicolo in questione viene, così, "fermato" e per l'inosservanza di tale divieto è prevista la sanzione di cui all'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rappresentata da una sanzione amministrativa pecuniaria e da una sanzione accessoria (27).

    la sanzione di cui all'art. 214 del Dlgs 285/92 e' la seguente: Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

    La legge ha introdotto dal 2003 la possibilita' per le esattorie di disporre il fermo dell'autovetture, se ci si mette al volante da euro 656,25 a euro 2.628,15 di multa piu' il sequestro E' ammessa la rateizzazione, ma il fermo auto rimane fine al pagamento dell'ultimo cent del debito esattoriale.Il fermo amministrativo pero' in base alle sentenze giurisprudenziali, sarebbe nullo in mancanza di un regolamento di attuazione, costituisce uno strumento da intraprendere solo in casi estremi, cioe' quando con azioni alternative l'esattore non abbia incassato (e non ricorrendone direttamente), e adottabile solo per i debiti fiscali sono escluse quindi le multe, i contributi inps e inail.
    in merito si vedano le seguenti sentenze:

    Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l'esattoria riscuotere con altri mezzi, e' illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative .Trib. Trib.Parma (sent.151/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione.
    Tar Puglia (sent. 1764/2003): La competenza a decidere in materia di fermo è del giudice amministrativo.
    Trib. Bari (decr. 17/3/2003): E' nullo il fermo amministrativo per mancanza di norma di attuazione. E' possibile l'inibitoria ex art. 700 cpc.
    Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.
    Trib. Catanzaro (sent. 18/2/2003): La mancanza di norma di attuazione non blocca l'attività dei concessionari (esiste normativa del 1998). E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc se manca il "periculum in mora".
    Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail

    Consiglio di Stato ordinanza n. 3259/2004: ha bloccato tutti i fermi amministrativi per mancanza di proporzionalità tra importo dovuto e danno cagionato al contribuente, l'ordinanza e' stata recepita dall'Amministrazione Finanziaria che con la Risoluzione 22 luglio 2004, n. 92/E ha disposto il blocco dei fermi amministrativi.


    Espropriazione immobiliare
    l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000€ il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .

    Come si determina il valore dell'immobile
    Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.r.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
    Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96.
    Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue: unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
    Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.
    Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.
    Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
    Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8,
    D.L. n. 168/2004.


    Espropriazione presso terzi
    L'espropriazione presso terzi si realizza, in linea generale, con il pignoramento di crediti che il debitore vanta presso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (art. 543 del codice di procedura civile).
    Di conseguenza l'esattore puo' pignorare il quinto dello stipendio, incassare i pigioni, pignorare il conto corrente.


    Spunti di discussioni tratti da "studiomarino.com"
    ---> Album ---> Smiles ---> Alfabeti: Crea Nomi
    Nella discussione tra coloro che amano i ragionamenti, vince chi perde, in quanto apprende. ...Epicuro

  2. #2
    Cagliostro49 è offline Utente
    Data Registrazione
    24-01-2008
    Messaggi
    14
    Grazie
    0
    Ringraziato 0 volte in 0 Discussioni

    Predefinito Re: CARTELLE ESATTORIALI

    ""<...Di conseguenza l'esattore puo' pignorare il quinto dello stipendio, incassare i pigioni, pignorare il conto corrente.....">

    Questo si è capìto,ma per procedere al pignoramento c/o terzi ( diciamo di un C/C et similia ),l'esattorìa è tenuta ad informarne il debitore o procede direttamente ?

  3. #3
    Cagliostro49 è offline Utente
    Data Registrazione
    24-01-2008
    Messaggi
    14
    Grazie
    0
    Ringraziato 0 volte in 0 Discussioni

    Predefinito Re: CARTELLE ESATTORIALI

    C'è qualcuno ????????? Voglio dire : l'Agenzia della riscossione o delle Entrate,se procede per un pignoramento c/o terzi e ad esempio pignora un C/C,lo fa senza nessun ùltimo avviso ? Insomma come si dice in latinorum "" inaudita àltera parte "" ?

  4. #4
    cesarini è offline Utente + Blog
    Data Registrazione
    27-07-2010
    Messaggi
    37
    Grazie
    0
    Ringraziato 18 volte in 10 Discussioni

    Predefinito

    IPOTECHE ESATTORIALI: recenti sentenze delle Commissioni Tributarie hanno stabilito che prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca su immobili dei contribuenti che avessero debiti tributari, EQUITALIA deve procedere alla notifica di intimazione di pagamento. In caso contrario, la Commissione Tributaria, alla quale ci si può rivolgere con ricorso da notificare entro 60 gg. dalla notifica della cartella, può decidere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
    Inoltre, l'ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente è inferiore a 8.000 euro.

  5. #5
    L'avatar di baby1264
    baby1264 è offline Crocettina Platinum
    Data Registrazione
    16-01-2012
    Località
    Livorno
    Messaggi
    9,166
    Grazie
    11,493
    Ringraziato 6,633 volte in 4,962 Discussioni

    Post sulle cartelle esattoriali

    Salve,
    mi ricollego a quanto scritto sul precedente post, riferendomi alle cartelle esattoriali..
    Purtroppo sono "dentro" ad un vortice senza fine, a causa di una vecchia attività andata male... e mi trovo ogni poco tempo una cartella di equitalia...e le cifre sono esageratamente alte e decisamente non alla mia portata (l'ultima notificatami è di circa 12000€!!!!!!!)..
    Sarà facile da capire che per me è "impossibile" pagare, e anche la rateizzazione è impossibile in quanto le rate verrebbero altissime e non riesco a sostenerle, guadagnando 800€ al mese (per adesso...visto che sono una co.co.pro...)..
    Comunque, bando alle ciance..vorrei sapere delle cose e più precisamente:
    1- quanto può venirmi a costare la consulenza di un avvocato, anche solo per farmi dire a quali rischi vado incontro e cosa posso fare data la mia situazione?
    2- dato che non ho nessun bene intestato (nè auto, nè casa etc) cosa possono farmi?
    3- preferiscono pignorare prima lo stipendio o dato il mio contratto "altalenante" c'é il rischio che mi pignorino i mobili? (che tra l'altro non sono miei?!?)
    Grazie dell'aiuto.
    Kisses

  6. #6
    cesarini è offline Utente + Blog
    Data Registrazione
    27-07-2010
    Messaggi
    37
    Grazie
    0
    Ringraziato 18 volte in 10 Discussioni

    Predefinito

    Salve Barbara, un'occhiata alle cartelle... si potrebbe dare a prezzo politico ( Monti permettendo! ).
    Dovresti contattarmi sulla mia mail personale così si potrebbe verificare anche il resto.
    Saluti cordiali
    Antonio C.

  7. #7
    L'avatar di baby1264
    baby1264 è offline Crocettina Platinum
    Data Registrazione
    16-01-2012
    Località
    Livorno
    Messaggi
    9,166
    Grazie
    11,493
    Ringraziato 6,633 volte in 4,962 Discussioni

    Predefinito

    Grazie mille, preparo un po' di documenti piu' precisi e le inviero' una mail.
    Grazie ancora per l'attenzione e la disponibilita'.

  8. #8
    cesarini è offline Utente + Blog
    Data Registrazione
    27-07-2010
    Messaggi
    37
    Grazie
    0
    Ringraziato 18 volte in 10 Discussioni

    Predefinito

    Non si dimentichi!!
    saluti cordialissimi
    Antonio Cesarini

Discussioni Simili

  1. inviare cartelle e pdf
    Di cleopatra nel forum Ti serve aiuto?
    Risposte: 14
    Ultimo Messaggio: 24-05-2012, 18:20
  2. Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 28-11-2010, 13:29

Segnalibri

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •