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Fermo amministrativo: alt del Consiglio di Stato alla giurisdizione amministrativa
( Consiglio di Stato , sez.V, ordinanza 24.09.2004 n° 7181 )
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Con ordinanza del 24.09.04 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza pronunciata dal Tar Puglia n. 2331/04, con la quale il tribunale si riconosceva competente a giudicare in materia di impugnazione di “fermo amministrativo” riferito a cartelle esattoriali relative a entrate tributarie.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/

Registro Generale:7181/2004

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Corrado Allegretta

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.

Cons. Goffredo Zaccardi

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2004

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da: SESIT PUGLIA S.P.A.

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONIO DAMASCELLI

con domicilio eletto in Roma

VIA L. ARBIB PASCUCCI 66

presso

VINCENZO DEL POZZO

contro

XX S.R.L.

rappresentato e difeso da:

Avv. FULVIO MASTROVITI

con domicilio eletto in Roma

VIA E. Q. VISCONTI, 58

presso

MARIA STELLA LOPINTO

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2331/2004 , resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DI FERMO AUTOVEICOLO PER MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE TRIBUTARIE .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: XX S.R.L.

Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati A. Damascelli N. Matassa per delega F. Mastroviti;

Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo della inerenza della questione alla materia tributaria, e dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7181/2004 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 24 Settembre 2004

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

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