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Le prestazioni bar, all'interno di un circolo ricreativo, sono esenti IVA, ove siano indirizzate ai soci
Suprema Corte, sez. Tributaria, con sentenza n. 280 del 13 gennaio 2004

All'interno di un circolo ricreativo, ove, vi sia l'esercizio di un bar, le prestazioni ai soci non sono assogettabi ad IVA. Cosi si é espressa la Suprema Corte, sezione Tributaria in data 13 genaio 2004

 


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

SENTENZA 13-01-2004, n. 280

Svolgimento del processo


Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti del circolo ricreativo A., con ricorso notificato il 22 luglio 99, la sentenza, depositata il 16 giugno 1998, della C.T.R. di Firenze, confermatrice di quella di 1° grado; che aveva accolto il ricorso del circolo contro l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA, che aveva ritenuto soggetti a tributo i corrispettivi, riscossi dallo stesso, derivanti dalla gestione diretta di un bar, nel 1988.

Adduce il ricorrente:

1) che l'attività in questione rientrava fra quelle previste nel comma 5° dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare nella "gestione di spazi aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti";

2) che la somministrazione di bevande ed alimenti, effettuata in locali aperti al pubblico, non poteva ritenersi compresa fra le finalità assistenziali e ricreative ai sensi del comma 6° del menzionato articolo;

3) che erroneamente l'effettuato accertamento, sebbene basato su un'analitica ricostruzione del volume di affari, era stato ritenuto carente nell'impugnata sentenza.

Il circolo ricreativo non resiste.

Motivi della decisione

In relazione al 1° motivo si osserva che la gestione di bar non sembra possa farsi rientrare sulla previsione normativa, applicabile "ratione temporis", di cui al comma 5° dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed, in particolare, nella "gestione di spazi aziendali... di mense e somministrazione di pasti"; che lo stesso ricorrente ritiene di portata speciale e derogatrice rispetto a quella del comma 4°.

Infatti, proprio la natura speciale insita nella dettagliata elencazione contenuta in detta norma, preclude, secondo i principi d'ermeneutica generale, che se ne possa estendere in via analogica la portata derogatrice (comprendendovi anche la gestione di bar) alla disciplina generale stabilita dalla norma di cui al precedente comma; che (analogamente al disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 in tema di imposte dirette) esclude dall'imposizione IVA "la cessione di beni e prestazioni di servizi... effettuate in conformità alle finalità istituzionali, rese dagli enti in questione nei confronti dei rispettivi "soci, associati, tesserati".

Anche il 2° motivo risulta destituito di fondamento. Infatti i giudici di merito, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno accertato che costituivano solo il mezzo per consentire la migliore permanenza dei soci nei locali del circolo, ed escluso che fossero rivolte a persone estranee all'associazione, le prestazioni dell'esercizio in questione.

Esercizio bar che, svolgendosi all'interno di un circolo con finalità ricreative (aggregato al comitato nazionale A.; ente che, come le ARCI/ACLI/UISP/AICS/ENDAS, sorto per il tempo libero dei lavoratori, impartisce con le stesse le finalità istituzionali nel campo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale), ritiene questa Corte, innovando il suo precedente orientamento (6340/2002), fonte di prestazioni senz'altro conformi alle finalità istituzionali della indicata associazione di appartenenza.

Infatti è di comune esperienza che la possibilità di usufruire all'interno di un circolo di un servizio, quanto meno basilare, di ristoro è complementare, se non essenziale, alla sussistenza stessa del suo carattere ricreativo. Carattere preminente, quindi, che, nella verificatasi ipotesi, l'incontestato accertamento dei giudici di merito ha ribadito nell'esercizio in questione, con esauriente motivazione, in fatto insindacabile in questa sede, escludendo ogni intento speculativo e riscontrando che il "surplus" della spesa di consumazione costituiva un contributo aggiuntivo; deliberato in sede assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e attività, in conformità allo statuto sociale. Ogni altra questione sulla "natura commerciale" di detto esercizio è fuorviante; posto che, nella specie, non è questo il criterio discriminante adottato dal legislatore, ma esclusivamente, come visto quello della "conformità" alle finalità istituzionali dell'associazione. Tant'è che per escludere dall'esenzione specifiche attività d'indubbia valenza commerciale, come ad es., "fiere ed esposizioni a carattere commerciale", ha effettuato la menzionata elencazione derogatrice di cui al comma 5°.

Il rigetto dei primi due motivi rende irrilevante l'esame del 3°; peraltro palesemente infondato, riguardando una questione, quella dell'accertamento, sulla quale nell'impugnata sentenza, contrariamente all'assunto del ricorrente, non vi è cenno alcuno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

La redazione di megghy.com

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