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Le nuove norme di decreti condanna e impugnazione di sentenze contumaciali
Decreto Legge 21.02.2005 n° 17 , G.U. 22.02.2005

E' quanto prevede il decreto-legge n. 17 del 21 Febbraio 2005, che adegua inoltre il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi

 

DECRETO-LEGGE 21 Febbraio 2005 , n. 17

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-2-2005 )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, cosi' come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Considerata, altresi', la necessita' e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorita' giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilita' di un nuovo processo;
Considerata la necessita' di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» e' soppresso.

Art. 2.
Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».
2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 21 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

La redazione di megghy.com

Sentenze danno esistenziale con indice variegato dei provvedimenti
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