Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 25 aprile-1 maggio 2005
INTERNET: INFORMATIVE CHIARE E CONSENSO LIBERO
Il Garante impone ad una società che fornisce servizi
on line di cambiare il proprio modello contrattuale
Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo
o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere
la fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare
e precise sull’uso che si farà dei dati personali
che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero
e non condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo
il ricorso di un utente che contestava, tra l’altro,
la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva compilato
al momento della registrazione sul portale di una società
che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi
pubblicitari indesiderati.
La società, che fornisce anche servizi gratuiti (tra
i quali accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio
web per un sito personale), dovrà sospendere immediatamente
l’invio di materiale pubblicitario al cliente che non
ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale
adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati
personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole
contrattuali, dovrà inoltre astenersi da ogni trattamento
dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione
commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing
e promozionali. Nel corso del procedimento il Garante ha accertato
che le informative presenti sul sito web della società
non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere
scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie
tra loro. La società chiedeva, infatti, all’utente
un consenso "omnibus", a suo dire facoltativo, ma
dal quale faceva dipendere la fornitura dei servizi. Il consenso
in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità
non previste dal Codice in materia di protezione dei dati
personali. E’illegittimo infatti, come faceva la società,
chiedere l’"autorizzazione" del cliente per
una eventuale trasmissione di dati all’autorità
giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge
è comunque doverosa a prescindere dalla volontà
del cliente. Così come non è giustificato chiedere
il consenso per finalità di fatturazione commerciale
quando le utenze fornite sono gratuite. Non è corretto,
poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilità
di esprimerlo liberamente. La società, attraverso un’unica
sottoscrizione, chiedeva invece anche l’autorizzazione
a definire il profilo commerciale dell’utente e ad utilizzalo
per finalità di marketing e promozionali.
Con un autonomo procedimento il Garante verificherà
altri profili di liceità del trattamento dei dati in
particolare per quanto riguarda il sistema di analisi degli
accessi alla rete e delle modalità utilizzate per rilevare
le attitudini commerciale dei clienti.
La redazione di megghy.com |