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AMBIENTE E SICUREZZA
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Inquinamento acustico e risarcimento del danno alla persona: un caso di studio
( Articolo di Silvano di Rosa e di Mauro del Sordo 04.08.2004 )

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>>>>>Segue dalla pagina 1

Tabella – 1 –

Comparazione di Livelli di Pressione sonora espressi in:

microPa (microPascal)
DeciBel

20
0

200
20

2.000
40

20.000
60

200.000
80

2.000.000
100

20.000.000
120

200.000.000
140

Come si può constatare, il valore di 20 microPa (soglia dell’udito) costituisce il livello di riferimento corrispondente a 0 dB(A); e, partendo da tale base, è possibile rilevare anche tutte le rimanenti correlazioni ivi rappresentate.

In tal modo è semplice verificare – anche per i non addetti ai lavori – che (ad esempio) un aumento di rumorosità di + 20 dB non sempre richiede l’impiego del medesimo (chiamiamolo) “sforzo energetico”; non sempre, cioè, si deve spendere la medesima quantità di energia per ottenerlo. Difatti (per quanto occorra precisare che si tratta di dati puramente indicativi e sommari), per generare un innalzamento40 differenziale da 60 a 80 dB, occorrerà un incremento del livello di pressione sonora di circa 180.000 microPa (Cfr. la sovrastante tabella: 200.000 – 20.000 = 180.000). Viceversa, se prendiamo in considerazione lo stesso aumento, che però intervenga fra 20 e 40 dB, chiunque può riscontrare con i propri occhi, come basti, per ottenerlo, un incremento del livello di pressione sonora di soli 1.800 microPa (2.000 – 200 = 1.800). In quest’ultimo caso, pertanto, sarà sufficiente impiegare la centesima parte del precedente incremento di livello di pressione sonora, per ottenere lo stesso aumento di rumorosità di + 20 dB .


Questa particolarità, di estrema rilevanza, si riscontra anche prendendo in considerazione valori differenziali di minore entità: il risultato è ugualmente sconcertante. Ad esempio, se, partendo da un rumore residuo uguale a 25,0 dB(A), si attivasse una fonte di rumore disturbante, sarebbero sufficienti circa 210 microPa41 per raggiungere un valore di rumore ambientale pari a 28,0 dB(A)42. Raggiunta tale soglia – ove ci trovassimo in periodo notturno – da quel punto in poi si avrebbe il superamento del valore limite differenziale di immissione – pari a 3 dB –!! Occorre notare che, all'inverso, lo stesso incremento di livello di pressione sonora (quindi gli stessi + 210 microPa), nel caso in cui si verifichi – sempre a titolo esemplificativo – in presenza di (cioè a partire da) un rumore residuo pari a 50 dB(A), non porta affatto ad un valore di rumore ambientale di 53,0 dB(A), bensì solo e soltanto a 50,2 o, tuttalpiù, a 50,3 dB(A); con un differenziale risultante pari a circa + 0,3 dB43, cioè 10 volte inferiore al precedente!!

Per avere lo stesso incremento differenziale di + 3,0 dB – verificatosi nell’altra situazione ambientale precedentemente esemplificata – occorrerebbe, infatti, un aumento di circa 2.820 microPa: valore ben 13 volte più grande di quello visto nella situazione precedente.


La particolarità derivante dall’impiego di una scala logaritmica – cui abbiamo finora fatto riferimento – porta, molto spesso, ad effettuare affermazioni azzardate; quali, ad esempio, che un incremento di 3 dB implichi il raddoppio della rumorosità e/o che un incremento di 10 dB porti addirittura a decuplicarla. Bisogna fare molta attenzione a non confondere termini – come pressione, potenza o sensazione – che solo in apparenza possono sembrare equivalenti.

Se, dal punto di vista fisico, è sicuramente vero che un suono dell’intensità di 60 decibel è dieci volte più “potente” di un suono di 50 decibel (differenza di 10 dB), così come non è negabile che ad un aumento di 20 decibel corrisponda una potenza sonora centuplicata, non può essere trascurato il fatto che si stia parlando di “potenza” sonora. Basta cambiare riferimento terminologico per notare che, invece, un incremento di 10 dB corrisponde44 ad un raddoppio della sensazione sonora percepita dal soggetto esposto (e non ad una sua decuplicazione ); mentre invece è sufficiente una variazione di 6 dB per determinare un raddoppio della pressione sonora (SPL) misurata.

Quando si parla di raddoppio del suono, pertanto, non si può prescindere dal precisare “sempre e comunque” se ci si riferisce al raddoppio della pressione sonora, al raddoppio della potenza sonora, oppure a quello della sensazione sonora. La differenza non è da poco! Infatti, mentre un aumento di 6 dB del livello di pressione sonora – rispetto a quello originario – genera effettivamente un raddoppio della pressione sonora, un raddoppio di potenza sonora – viceversa – registra una variazione di soli 3 dB rispetto al livello iniziale; dovendo altresì notare che, in ogni caso, una variazione di 10 dB determina – a livello uditivo e non strumentale – un mero raddoppio della sensazione sonora percepita. Ciò significa e riconferma che, al di là dei dati strumentali (importantissimi in quanto oggettivi), l'orecchio umano non funziona in modo lineare e non percepisce – come invece si potrebbe pensare – gli aumenti di rumore con la debita proporzionalità; tanto che al raddoppio della pressione sonora o della potenza sonora non corrisponde un effettivo raddoppio della sensazione sonora 45.

Dopo aver tessuto una simile “ragnatela” di dati – in cui ci sforzeremo di non rimanere impigliati – la conclusione più logica che si può trarre riguardo al verificarsi di un incremento di 13 dB – com’è quello che si riscontra, rispetto al rumore residuo, nel caso di specie – dovrebbe oramai “germogliare” da sola, …spontaneamente. Una tale variazione di rumorosità, non solo determina la quadruplicazione concreta della potenza sonora iniziale ed anche un raddoppio effettivo del livello di pressione sonora inizialmente presente, ma fa altresì nascere, nel soggetto esposto, una sensazione sonora ampiamente superiore al doppio di quella che lo stesso poteva avere in assenza della fonte disturbante; quindi determina qualcosa di “più” che un raddoppio del rumore “da sopportare”. Se tutto questo è indice di un’immissione di rumore modestissima, allora vuol dire che non coabitiamo nella stessa galassia di colui che lo sostiene. Nel “nostro” mondo non v’è alcun dubbio che il “superamento” del limite (pari a 8 dB) riscontrato a monte del contenzioso in esame, è tutt’altro che modesto !

6. – Utilizzabilità di una ordinanza contingibile ed urgente

Fra le varie lagnanze del ricorrente non può essere taciuta quella secondo cui, dalla motivazione dell’ordinanza, non emerge la ricorrenza del pericolo grave di danno imminente nel settore igienico-sanitario – non fronteggiabile con i mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento giuridico –, che viene additato (il pericolo) come presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente.

Il Giudice Amministrativo per la Puglia, in maniera ineccepibile, evidenzia come il fondamento giuridico dell’impugnata ordinanza sia rinvenibile nel disposto di cui agli artt. 946 della legge 447/1995 e, soprattutto, nel 3 della L.R. Puglia 20 luglio1984, n. 36 «Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico», il quale recita: «In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all’Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti. L’attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Unità sanitaria locale.».


In effetti le norme sopra citate (sia l’art. 9 l. 447/1985 che l’art. 3 l.r. Puglia n. 36/1984) costituiscono espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dall’art. 54, comma 247, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (già art. 38, comma 2, della vecchia legge 142/1990). A tal riguardo il TAR – in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa – sottolinea come l’art. 54 di tale Testo Unico abbia determinato un allargamento della sfera d'azione dei provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco 48– quale ufficiale di governo, in materia di sanità – prevedendo che questi possano essere emanati non più per «motivi di sicurezza pubblica» o solo di quella (come prevedeva l'abrogato art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148), ma anche e soprattutto «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini»49. In tal senso deve ritenersi del tutto legittimo50 il provvedimento col quale il Sindaco, con riferimento alla suddetta norma, ordini la riduzione delle immissioni rumorose che superino i limiti di rumorosità consentiti e, quindi, costituiscano la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico51; senza dover attendere che si verifichino dei danni, ma, viceversa, intervenendo doverosamente per prevenirli52.

7. – Conclusioni

Consapevoli di esorbitare dall’ambito di un commento ad una sentenza del Giudice Amministrativo, riteniamo di poter ugualmente citare una decisione del Tribunale di Venezia53, con la quale è stato individuato proprio nel «raddoppio della pressione sonora» il limite idoneo per valutare il grado di disturbo di una fonte di rumore; in quanto ritenuto questo come l’unico parametro praticabile al fine di apprezzare, in termini di causalità, la relazione tra l’attività immissiva e la dedotta lesione del diritto alla salute.

D’altronde, se è vero, come è vero, che l’art. 24 della Costituzione tutela il diritto alla difesa (palesato dal ricorrente), nessuno può sottacere che l’art. 3254 della stessa Carta Costituzionale tutela, a maggior ragione, il diritto alla salute; al quale deve esser attribuito il significato più adeguato, non riducendosi a pensare – in maniera limitativa – alla salute solo e soltanto come ad una assenza di malattie55.


A tal punto costituirebbe una grave mancanza omettere un doveroso richiamo anche alla sentenza 14 febbraio 2003 della Corte di Appello di Milano56, Sezione seconda civile. Per quanto – lo ribadiamo – si tratti, anche in questo caso, di un giudizio in materia civile di fronte al Giudice ordinario, non appare possibile trascurare il concetto che in tal sede viene ribadito circa la sussistenza di un danno esistenziale determinato dall’inquinamento acustico: «…Non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa sia nell’ambito familiare e privato, sia esterno, cioè sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica.

Il danno esistenziale è, quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purché, come già evidenziato, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla “ normale qualità della vita” e/o “alla libera estrinsecazione della personalità”».

La Corte milanese, pur prendendo atto, da un lato, dell’esistenza di una giurisprudenza che – in parte – dubita del «riconoscimento della risarcibilità del pregiudizio psichico subito, in mancanza di una lesione medicalmente accertabile» e, dall’altro, che, nel caso esaminato, ci si trovava di fronte ad un danno di natura psichica «non percettibile visivamente dal giudicante», ne ha ugualmente affermato la risarcibilità come danno esistenziale. Quindi i rumori che superano la soglia della normale tollerabilità, sottolinea la Corte milanese, determinano una sensazione di malessere e di alterazione dell’equilibrio psico-fisico che «pur senza qualificarsi come vero e proprio danno biologico» vanno a ledere la serenità domestica «suscettibile di risarcimento». C.v.d.


Le statuizioni contenute nella sentenza 3591/2003 hanno costituito l’occasione per affrontare alcuni “temi caldi”, notoriamente “ricorrenti” nelle numerose diatribe che, di volta in volta, nascono in tema di inquinamento acustico. Certamente nessuno ha la pretesa di sostenere che “sia semplice” districarsi nel groviglio delle numerosissime leggi, regolamenti, direttive, norme, disposizioni ecc. ecc. vigenti in materia; i quali, a forza di regolare astrattamente le situazioni, che potenzialmente possono verificarsi nella realtà, finiscono – in alcuni casi – per renderle irresolubili. Così come, tale situazione ingarbugliata, non potrà certamente costituire avallo alla facoltà di “molestare” impunemente il proprio prossimo, con rumori eccessivi. Non vuol neppure costituire una sorta di preventiva giustificazione per gli addetti ai lavori, ma – non nascondiamocelo!! – resta il fatto che, anche secondo i nostri padri57, la sussistenza di un ordinamento giuridico caratterizzato da innumerevoli leggi non possa certamente considerarsi un “buon sintomo”58.

(*) Avvocato -Consulente legale ambientale - membro A.N.E.A. n° 335 - silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it


(**) Tecnico competente in Acustica Ambientale - socio M.R.T. Missione Rumore Toscana -delsordo@abacoambiente.it


1(§) Già pubblicato su Diritto&Giustizi@ on-line del 24 dicembre 2003

Ivi compresa l’indispensabile fonte di aria compressa: il compressore

2 di fianco, sotto, o sopra

3 o, quantomeno, lo si può astrattamente percepire

4 dalle 9 alle 20

5 della serie: “…a volte ritornano…”

6 Potenzialmente incrementato, nei mesi estivi, dal sistema di condizionamento dell’aria ambiente dello studio dentistico, non sottoposto a monitoraggio durante la verifica attuata nel mese di febbraio.

7 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»: Art. 223. Analisi di campioni e garanzie per l'interessato. 1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice [rubricato: attività dei consulenti tecnici].

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice [rubricato: attività dei consulenti tecnici].

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

8 “…La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento…”.

9 Art. 2. Definizioni – 1. Ai fini della presente legge si intende per: …omissis… e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; f) valori limite di immissione [sia quelli assoluti sia quelli differenziali] : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

10 14. Contestazione e notificazione: La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel

comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il

termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento

dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine

previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

15. Accertamenti mediante analisi di campioni: Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio

deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

11 Cui, per il momento, non si intende dare rilievo

12 Ciò in piena conformità con quanto statuito in Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224.

13 T.a.r. Toscana, Sez. II, 19 febbraio 1999 n. 203 e 14 febbraio 2000, n. 168

14 Previste dal primo comma dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241

15 Previsto dall’art. 2.1, della legge 447/95, alla lettera f): valori limite di immissione [sia quelli assoluti sia quelli differenziali] : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

16 art. 2, comma 1, lettera e) , legge 447/1995: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

17 punto 5) dell’allegato B al DM 16 marzo 1998.


18 In quanto si pone, per l’effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18 della legge 689/81.

19 Giurisprudenza richiamata dallo stesso Giudice di primo grado: Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2000, n. 4145; Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6485; Cass. civ., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 314.

20 Ordinanza 7 maggio 2002, n. 160

21 Perché possa considerarsi immediatamente lesivo

22 Sempre emulando la Consulta

23 Art. 18 – Ordinanza-ingiunzione: Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca

diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa

24 «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.»

25 Propagazione che, ovviamente, dipende anche dalla densità e temperatura dell'aria

26 Caratterizzato da parametri fisici ben determinati (altezza, intensità, timbro).

27 Che è la misura dell’intensità di una variazione di pressione sonora

28 Che è la misura della sua velocità di variazione

29 Con la quale si deve intendere la maggiore o minore energia vibratoria che un suono trasporta al nostro orecchio, riferita all'unità di tempo

30 La potenza sonora di una sorgente (l'energia che attraversa in un secondo la superficie di 1 centimetro quadrato) è una grandezza caratteristica della sorgente stessa ed è indipendente dall’ambiente in cui il rumore viene irradiato: mediante tale grandezza è possibile quindi confrontare la rumorosità di macchine diverse tra loro. Per la legge della conservazione dell'energia, il flusso di energia per unità di tempo che attraversa una superficie che racchiude totalmente una sorgente, deve essere uguale alla potenza sonora di quella sorgente (meno eventuali perdite dissipative).

31 La pressione acustica o pressione sonora è una perturbazione subita dall’aria per effetto della sorgente sonora, ed equivale alla differenza tra la pressione p(t) in un dato istante e quella p(0) esistente prima dell’inizio del fenomeno sonoro; si tratta di una grandezza scalare – caratteristica del punto di misura – che meglio descrive il fenomeno acustico. Ha per dimensione il Newton su metro quadro (N*m2) e, solitamente, viene espressa in Pascal (Pa) o microPascal (?Pa). Il livello di pressione sonora SPL si esprime in decibel (dB) e viene qualificato anche come l’ intensità fisica effettiva dei suoni .


32 Che è un fattore inferiore di 5 miliardi di volte la normale pressione atmosferica

33 Che è cosa diversa dal “gradire”

34 Per il peso utilizziamo come riferimento il grammo, per le lunghezze ci serviamo del metro, per la dimensione dei file ci riferiamo ai byte, ecc. ecc.

35 Per la capienza di un hard-disk, nessuno utilizza l’indicazione "40 miliardi di byte", bensì il prefisso giga: 40 Gbyte

36 Quindi il suono non gradito.

37 La filtrazione dei valori alle diverse frequenze la ritroviamo nei filtri “A” normalmente contenuti all’interno dei fonometri comunemente commercializzati

38 da 0 a 140 dB; quindi espressi senza utilizzare il filtro di ponderazione A

39 da 20 a 200.000.000 di ?Pa

40 Ma il ragionamento può esser fatto anche considerando un decremento.

41 Indicazione del tutto sommaria

42 Vedasi grafico di cui alla figura « 1 » in calce al documento; precisando che trattasi di rappresentazione del tutto indicativa, che non vanta certamente pretese di esattezza.

43 Vedasi grafico di cui alla figura « 2 » in calce al documento (precisando che trattasi di rappresentazione del tutto indicativa, che non vanta certamente pretese di esattezza). Dove è facile notare come un livello di pressione sonora di 50 dB(A) equivalga, grosso modo, ad un valore di 9.000 ?Pa; così che con un incremento di 210 ?Pa (che provocherebbero un innalzamento da 25 a 28,0 dBA), in questo caso, si ottiene un differenziale di soli + 0,3 dB(A), raggiungendo al massimo un valore di rumore ambientale di circa 50,3 dB(A).

44 In psicoacustica; quindi in quella parte dell'acustica che studia il "modo" di sentire degli esseri umani.

45 Essendo necessario un effettivo incremento di 10 dB per percepire un raddoppio del volume di un suono (nonostante che nella realtà strumentale l’aumento effettivo e concreto sia stato di 10 VOLTE rispetto a quello iniziale).


46 Art. 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti – 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

47 «…2 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica….»

48 Non contenendo più l’elencazione delle materie in cui questi possono essere adottati

49 Senza contare che, per i provvedimenti contigibili ed urgenti, il testo unico ha introdotto una ulteriore distinzione che era ignota alle precedenti leggi, ponendo una diversificazione fra "ordinanze adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale" – che possono essere emesse solo in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale – (art. 50) ed ordinanze del sindaco quale rappresentante del governo, che possono essere emesse solo "al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (art. 54).

50 Senza poter sottacere la contestuale validità di quanto stabilito con la sentenza Tar Toscana, Sez. III, 19 aprile 2002, n. 803 : – Il potere extra ordinem del Sindaco quale ufficiale del governo, come disciplinato dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 … rimane pur sempre di carattere eccezionale e residuale e va esercitato ove sia ravvisabile l’impossibilità di ricorrere agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento,… e il relativo provvedimento deve essere congruamente motivato


51 Vds. T.a.r. Lazio, sez. II, 22 febbraio 1995 n. 242; T.a.r. Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168; T.a.r. Sicilia – Palermo, Sez. II, 1 luglio 1993, n. 564; T.a.r. Sicilia – Catania, Sez. II, 9 giugno 1992, n. 596

52 Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 2 aprile 2003, n. 16782: «… L'ordinanza contingibile e urgente, quando miri a preservare la salute pubblica, può essere adottata non solo per porre rimedi a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto, alla stregua dell'art. 32 Cost., per evitare che tali danni si verifichino… ( che richiama Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n. 220).


53 Trib. Venezia, 27 settembre 2000 [Pres. De Curtis]

54 art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


55 Tribunale di Modena, sez. I– ordinanza 11 novembre 2003 n. 42 - Pres. Cigarini, Est. Pagliani - Franchini ed altri c. Ricchi ed altri; che richiama la sentenza del Tribunale di Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. milanese 2000, 68: – «… è ravvisabile il danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell’individuo, ossia un’alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione…».


56 Presidente Odorisio – relatore Chindemi Ricorrente Centro Poligrafico Milano Srl

57 Tacito, Annali, III, 27

58 Corruptissima republica plurimae leges (Quando l'autorità pubblica è sommamente corrotta, innumerevoli sono le leggi)

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