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Esame di avvocato raccolta di giurisprudenza
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Franco Abruzzo
(Presidente dell'OdG Lombardia. Docente universitario presso l'Università IULM e Milano-Bicocca)


I poteri del giudice amministrativo

Il giudice amministrativo è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio 1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836; Tar Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647).


Il giudice amministrativo può sindacare, in sede di giurisdizione di legittimità, la correttezza dell'iter logico seguito dalla commissione giudicatrice di un pubblico concorso al fine di valutare la conformità dell'operato della commissione stessa rispetto alle regole generali dell'azione amministrativa, la cui violazione configura le diverse ipotesi di eccesso di potere. Alla stregua di tale principio deve ritenersi ammissibile il sindacato dell'esercizio della discrezionalità tecnica utilizzando criteri tecnici desumibili dalle diverse scienze (nel caso in esame si è ritenuto ammissibile il sindacato da parte di una commissione giudicatrice in ordine alla correzione di una prova pratica di diritto pubblico) (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; Riviste Foro Amm., 1992, 2261).


Il giudice di legittimità ben può sindacare la correttezza dell'iter logico seguito dalla commissione di concorso a posti di pubblico impiego che ha valutato la prova d'esame e rilevarne i momenti di difformità rispetto alle generali regole dell'azione amministrativa, la cui violazione integra le diverse figure sintomatiche di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; Riviste Cons. Stato, 1992, I, 1330).


I criteri di valutazione non si sottraggono al controllo giurisdizionale, ben potendo essere sottoposti a censura se presentino lacune, insufficienze o contraddizioni dal punto di vista logico e razionale (Tar Valle d’Aosta, 21 marzo 1997, n. 48, in Foro amm., 1997, 2800).


Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'"iter" logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Parti in causa Spirito c. Min. giust.; Riviste Cons. Stato, 1999, I, 584).


E' inammissibile la censura proposta avverso la valutazione di una prova scritta, che si limiti di fatto ad assumere che l'elaborato del ricorrente doveva essere considerato, sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati, non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo una valutazione sostitutiva di quella della commissione esaminatrice, essendo il sindacato giurisdizionale di legittimità limitato ai casi in cui le operazioni di apprezzamento degli elaborati, manifestino, sul piano sintomatico, illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice (Tar Puglia, sez. II Bari, 11 giugno 1996, n. 357; Riviste Trib. Amm. Reg., 1996, I, 3433).

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