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Concorso in magistratura: dubbi su mancato esonero da preselezioni per avvocati
( TAR Roma, sez.I ordinanza 26.05.2004 n° 2981 )
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Il Tar Lazio, con l’ordinanza che qui si annota, ha accolto le istanze cautelari di alcuni ricorrenti avvocati, che, non essendo stati esonerati, a differenza dei diplomati delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, dal sostenere la prova preselettiva, nel concorso in magistratura, lamentavano la violazione dei principi di uguaglianza, e, conseguentemente, ha disposto l’esonero dei ricorrenti dalla prova preliminare, disponendo la loro ammissione direttamente alle prove scritte.

Con tale ordinanza, la Prima Sezione del Tar Lazio, innanzitutto, ha ritenuto sussistere, nella mancata previsione dell’esonero dalla preselezione per i candidati in possesso del titolo di avvocato, profili di arbitrarietà e irragionevolezza, tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione al vaglio della Corte Costituzionale, e, in secondo luogo, ha riconosciuto la sussistenza di un grave pregiudizio, per i ricorrenti, derivante dalla necessità di dedicarsi alla preparazione mnemonica, occorrente per poter superare la prova preliminare.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze:/ 2981/2004

Registro Generale: 4391/2004

 

nelle persone dei Signori:

CORRADO CALABRO' Presidente

NICOLA GAVIANO Cons. , relatore

CARLO MODICA DE MOHAC Cons.


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004


Visto il ricorso 4391/2004 proposto da:......


rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE

ABBAMONTE AVV. ORAZIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G. PORRO, 8

presso

ABBAMONTE AVV. ORAZIO


contro


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CSM


e nei confronti di

M. R.


e nei confronti di

F. G.


e nei confronti di

F. A.


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del bando di concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 28 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2004.


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore Cons. Nicola Gaviano e uditi altresì per la parte gli avv.ti Giuseppe Abbamonte e l’avv.to dello Stato Wally Ferrante;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'ar

t. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;


Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell’esonero dalla prova preliminare dei candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato articolo 123-bis;


Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero da tale prova – non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;


Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:


a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta politica del legislatore che – tenendo conto del carattere transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicità a breve traducentisi quasi in riflessi condizionati - non appare arbitraria o irragionevole, rispondendo all’esigenza di contenere il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli;

b) la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all’esame vero e proprio sulle materie del concorso;


Ritenuto, per quanto concerne la dedotta illegittimità dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che la relativa censura presenta allo stato profili di inammissibilità per difetto di attualità dell’interesse; l’esonero di parte ricorrente dalla prova preliminare ristabilisce infatti condizioni di parità di trattamento e implica che una lesione dei suoi interessi possa verificarsi solo qualora essa superi il concorso e venga a collocarsi nella relativa graduatoria di merito in posizione deteriore rispetto ad altro candidato vincitore o idoneo che abbia beneficiato di esonero dalla prova preliminare per il fatto di trovarsi nella condizione contestata;


p.q.m.


a) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

b) per l’effetto dispone che parte ricorrente sia esonerata dalla sottoposizione a prova preliminare e ammessa direttamente alle prove scritte del concorso per cui è causa;


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


ROMA , li 26 e 28 Maggio 2004


IL PRESIDENTE:


IL RELATORE:

La redazione di megghy.com

 

 
   
 
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