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Credito d'imposta per incrementi occupazionali si applica al lavoratore a domicilio

Agenzia Entrate , risoluzione 02.05.2005 n° 52

Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 52 del 02.05.2005

Oggetto: Credito d'imposta per incrementi occupazionali. Problematiche connesse alla quantificazione del bonus per i lavoratori a domicilio ed alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato


Quesito
Con riguardo al credito d'imposta per incrementi occupazionali di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato sottoposto all'esame di questa Direzione un duplice ordine di quesiti.

1. Con il primo quesito si chiede di conoscere se i lavoratori a domicilio possono essere considerati lavoratori agevolabili, o se gli stessi non debbano invece essere considerati lavoratori a tempo determinato, alla luce di alcune interpretazioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore..."), che qualificherebbero il lavoro a domicilio come lavoro a tempo determinato.
2. Qualora tale tipologia di contratto sia considerata a tempo indeterminato, si chiedono chiarimenti su come calcolare l'agevolazione spettante, dal momento che vi sono tesi interpretative discordanti circa le modalità di quantificazione del bonus per i lavoratori a domicilio.
3. Alcuni interpreti, infatti, ritengono che tali soggetti siano da considerare assunti a tempo parziale, prendendo in considerazione, nella determinazione dell'agevolazione, le giornate di lavoro "normalizzate" ai fini previdenziali e risultanti dal CUD; altri, invece, si orientano nel senso di considerare i lavoratori a domicilio come potenzialmente in grado di generare il bonus in misura piena.
4. Il secondo quesito proposto è relativo al caso in cui un contratto a tempo determinato sia trasformato in uno a tempo indeterminato, con particolare riguardo alla verifica dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000. In particolare, non è chiaro se il requisito di cui alla lettera a) del comma 5 ("i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni") debba sussistere alla data di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero sin dalla data di stipula del contratto a tempo determinato.

Parere dell'Agenzia
1. Per quanto concerne il primo quesito esposto, si ritiene che i lavoratori a domicilio (al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma) possano essere considerati nel novero dei lavoratori agevolabili ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in quanto gli stessi possono essere considerati dipendenti a tempo indeterminato. La natura di "contratto di lavoro a tempo indeterminato" del contratto di lavoro a domicilio si desume, oltre che dalla lettera dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), anche dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione (la sentenza Cass. civ., 12/03/2001, n. 106, sez. un., ad esempio, afferma che "anche i lavoratori a domicilio ... hanno diritto all'indennità di mobilità..., ove possano far valere... una dipendenza di almeno dodici mesi dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine". In tal senso si esprime anche la Cass. civ., 23/03/2002, n. 4192, sez. lav.).
Il contratto di lavoro a domicilio costituisce un contratto di lavoro a tempo determinato esclusivamente nel caso in cui la durata limitata sia espressamente prevista dal contratto individuale, alle condizioni fissate dalla disciplina del contratto a termine.
Una volta verificato il requisito richiesto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, si può affermare che, ai fini della quantificazione del credito spettante, ciascun lavoratore a domicilio assunto a tempo indeterminato, nella misura in cui rappresenti un incremento rilevante della base occupazionale, è potenzialmente in grado di generare il credito d'imposta nelle misure previste prima dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, e successivamente dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per quantificare il bonus effettivamente spettante per ciascun lavoratore a domicilio, è necessario, però, considerare i meccanismi di funzionamento di tale particolare tipologia di lavoro.
Come risulta dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, "i lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria".
La retribuzione dei lavoratori a domicilio è calcolata con il metodo del "cottimo pieno", e cioè determinata esclusivamente in base alla quantità di lavoro prestato. Come risulta dall'analisi dei contratti collettivi nazionali di categoria, i parametri di riferimento per la determinazione della tariffa oraria e delle varie indennità aggiuntive sono costituiti:
- dal trattamento economico salariale (quantificato su base oraria) degli operai interni all'azienda;
- dalla misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni ad esso richieste.
Tali parametri debbono essere utilizzati per la retribuzione del lavoratore che presta la propria opera nel proprio domicilio, riportando sul libretto di controllo in possesso di ciascun lavoratore i dati relativi alla data di consegna dei diversi materiali, la retribuzione per ciascuna unità prodotta ed il numero complessivo di pezzi finiti consegnati al datore di lavoro.
Considerata la stretta connessione tra valutazione del lavoro a domicilio ed il lavoro interno all'azienda, si ritiene che il credito d'imposta per incrementi occupazionali generato da lavoratori a domicilio debba essere attribuito, per ciascun mese di calcolo, sulla base del raffronto tra le ore di lavoro prestate nel corso del mese stesso dal lavoratore a domicilio e le ore di lavoro mensilmente previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori interni all'azienda.
In sostanza, è necessario che il lavoro retribuito sulla base delle commesse sia convertito da "ore impiegate per la realizzazione della commessa" in "ore mensilmente previste per i lavoratori interni".
Il primo dato può essere estrapolato dal CUD (o, in mancanza di tale prospetto, dal libretto di controllo), che riporta il numero delle ore (ovvero delle giornate) lavorate nel corso di un mese (A) da ciascun lavoratore a domicilio. A tal fine, tuttavia, non è opportuno che siano utilizzati, al fine del calcolo dell'agevolazione, i medesimi dati che sono calcolati ai fini della copertura previdenziale (e ciò in considerazione delle diverse finalità sottostanti al dato previdenziale).
Raffrontando questo dato con il numero delle ore (ovvero delle giornate) di lavoro mensilmente previste dal contratto collettivo nazionale (B), ci si troverà di fronte ad una di queste due possibili situazioni:

Vedi tabella in formato .pdf


Si propone, ad esemplificazione, il seguente caso:

 


Nella stessa misura in cui "genera" mensilmente il bonus, il prestatore di lavoro a domicilio concorrerà alla formazione della media storica del datore di lavoro, con la conseguenza che non rileverà sia per quanto concerne la formazione della media, sia per quanto concerne l'attribuzione del credito d'imposta nei mesi in cui, non avendo lavorato, non abbia percepito alcuna retribuzione.

2. Per quanto riguarda il secondo quesito, si rammenta che già la circolare 26 gennaio 2001, n. 5, ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Ciò premesso, si ritiene che i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 7 citato (ad es., il requisito di cui alla lettera a), età non inferiore ai 25 anni) debbano sussistere al momento della trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato. Ciò è necessario per evitare che siano ingiustamente penalizzati i datori di lavoro che intendono convertire il contratto dei propri apprendisti o lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli che assumono ex novo a tempo indeterminato lavoratori che, nei 24 mesi precedenti, abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o di apprendistato con altri datori di lavoro

 

La redazione di megghy.com

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