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La totale assenza di rapporti tra padre e figlia legittima la nomina di un tutore

Tribunale Pistoia, decreto 18.10.2004
DECRETO DI NOMINA DI TUTORE

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Pistoia

Vista l'istanza dei signori (...);

considerato che, ai sensi dell'art. 343 c.c., la tutela si apre se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori;

rilevato che, al fine di circoscrivere la nozione di "altre cause" che rendono impossibile l'esercizio della potestà, può farsi riferimento all'art. 317 c.c., il quale, nell'indicare le ipotesi in cui l'esercizio della potestà si concentra su uno solo dei genitori, fa riferimento ai casi di lontananza, di incapacità o di altro impedimento dell'altro genitore;

rilevato che, nella specie, a seguito del decesso della madre della minore (...), il Tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto del (...), tenuto conto del fatto che il padre naturale della bambina aveva interrotto la convivenza poco tempo dopo la nascita della stessa e che i rapprti padre-figlia erano stati praticamente inesistenti, ha affidato la minore ai nonni maderni, odierni istanti, disponendo che eventuali richieste di incontro del padre con la figlia debbano essere autorizzate dal medesimo Tribunale;

considerato che tale situazione realizza un impedimento di carattere giuridico che preclude in modo assoluto l'esercizio dei poteri-doveri di cura della persona e del patrimonio della minore, che presuppongono un contatto costante e una consapevolezza delle esigenze di quest'ultima che certamente mancano nel padre;

considerata l'urgenza di nominare un tutore;

considerato il profondo rapporto esistente tra la minore e il nonno;

Dichiara aperta la tutela e

NOMINA

tutore della minore (...) il signor (...) e residente (...)

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Pistoia, 18.10.2004.

La redazione di megghy.com

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