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I nuovi limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali
D.P.R. 13.12.2004 n° 327 , G.U. 27.01.2005

Il DPR n. 327 del 13 dicembre 2004, prevede, che il limite di velocitá massima consentita, passa da 40 Km/h a 62,5 km/h, per i veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, fuorché per quelli con massa superiore a 80 tonnellate che potranno viaggiare ad un massimo di 40 kmh.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n.327

Regolamento concernentemodifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h".


Art. 2.
Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocita'

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, gia' circolanti, ai fini della possibilita' di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 10

La redazione di megghy.com

Sentenze danno esistenziale con indice variegato dei provvedimenti
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