A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla
stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione
che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco
del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura,
ha subito un significativo incremento per il numero di Segnalazioni
di Operazioni Sospette prodotte.
Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato per il 90% dal
contributo del mondo bancario e, sia pure per soli fini statistici,
parrebbe evidenziare, alternativamente:
o una accresciuta sensibilità degli Intermediari
abilitati sulla problematica della “Collaborazione
attiva” in materia di riciclaggio di denaro sporco;
o una maggiore e virulenta penetrazione del crimine organizzato
nell’economia legale.
Nel contempo, nell’enfatizzare il “Momento d’oro
del riciclaggio”, vengono lamentate numerose disfunzioni,
dai pochi processi celebrati agli organici insufficienti
a fronte di una criminalità sempre più agguerrita.
Viene segnalato inoltre, addirittura, un “Buco normativo” nella
vigente legislazione (1), ove si auspica la cancellazione
della formula introduttiva dei due articoli in commento (Art.648
bis e ter del c.p.): “FUORI DAI CASI DI CONCORSO NEL
REATO…..”.
Con tale ultima proposta, si avrebbe il < Riciclaggio
diretto > con la contestuale scomparsa del soggetto terzo,
allo stato indispensabile per configurare la odierna fattispecie
criminosa del Riciclaggio.
L’intera impostazione, secondo chi scrive, non appare
convincente.
Ne spiego le ragioni.
L’ipotesi criminosa in commento, è stata introdotta
nella nostra legislazione penale nel lontano 1978), subendo
nel tempo, significativi aggiustamenti volti ad ampliare
la gamma del reato presupposto, fino a raggiungere la formula
vigente ”…proveniente da delitto non colposo..”(1).
Un ampliamento di tale portata, colpisce tutti quei comportamenti
penalmente rilevanti e puniti dallo stesso codice penale
con “Ergastolo, Reclusione e Multa”, con esclusione
quindi dei soli casi contravvenzionali.
Essi vanno, dai delitti la personalità dello Stato
a quelli contro la pubblica amministrazione, da quelli contro
l’amministrazione della giustizia a quelli contro l’ordine
pubblico, dai delitti contro la fede pubblica a quelli contro
la famiglia, dai delitti contro il patrimonio a quelli contro
la persona etc.. Vengono compresi inoltre quelli riguardanti
i reati finanziari (false fatturazioni, evasioni fiscali),
il codice civile (false comunicazioni sociali).
In altri termini, con la vigente formula appena accennata <..proveniente
da delitto non colposo..> si è inteso colpire una
gamma infinita di comportamenti illeciti, di gran lunga superiori
alla migliore legislazione esistente in qualunque altro Paese
al mondo (2).
Ove oggi accettassimo la sola idea del “Riciclaggio
diretto”, significherebbe la possibilità della
sua contestazione direttamente all’autore del reato
presupposto.
Tacciamo un esempio: Emettere e/o annotare fatture false
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, costituisce
una delle condotte punite dal vigente codice penale con la
reclusione da uno a sei anni (3). Se lo stesso autore del
descritto reato contro la pubblica amministrazione, “sostituisce
o trasferisce o addirittura impiega” tali proventi
illeciti, finirebbe per rispondere anche delle ulteriori
fattispecie criminose del Riciclaggio, finendo per sanzionare
due volte una identica condotta illecita.
In tal modo, si converrà, andremmo a togliere quella
necessaria autonomia giuridica e processuale che è propria
del “Riciclaggio”, non a caso sanzionato con
la reclusione da quattro a dodici anni indipendentemente
dalla gravità del reato presupposto e che, molto opportunamente,
si distingue nell’intero panorama dell’illecito
proprio per effetto della indispensabile presenza del soggetto
terzo.
Da ultimo, non oso neanche immaginare il potenziale livello
di ingolfamento del meccanismo della “Collaborazione
attiva” da parte degli Intermediari e quindi dell’intero
processo di valutazione ed approfondimento a livello centrale
(Ufficio Italiano Cambi), laddove dovesse passare la bizzarra
idea del lamentato e presunto “buco normativo”.
Come sempre, “POCHE IDEE, MA CONFUSE”.
Bari, 25 marzo 2006
info@giovannifalcone.it
Art.648 bis Riciclaggio
1. “Fuori dei casi di concorso nel reato /110/, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo /42/, ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa euro 1.032
a euro 15.493.”
o m i s s i s
Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
1.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato /110/ e dei casi previsti
dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro
15.493.
o m i s s i s
(2) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE
(3) Art.640 Bis Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche
info@giovannifalcone.it
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