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LA PREVENZIONE DEL CRIMINE

“Prevenire è meglio che reprimere”

L’intero impianto normativo esistente nel nostro Paese da circa mezzo secolo, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata, si è sempre caratterizzato nell’ottica della prevenzione (1).
Si comincia con l’AVVISO ORALE formalizzato dal Questore, quale massima autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale, notificato a colui che, per la sua condotta e per il tenore di vita, si possa ritenere o si ha ragione che viva, anche solo in parte, da attività delittuose.

Al compimento dei sessanta giorni senza che l’interessato abbia dato prova di aver recepito le “raccomandazioni” contenute nell’A.O., lo stesso Questore potrà avanzare al Presidente del Tribunale competente, una proposta per l’applicazione di una Misura di prevenzione di carattere personale, quale la “Sorveglianza speciale” (obbligo di firma secondo tempi e modalità prestabilite), con l’eventuale aggiunta del Divieto e/o Obbligo di soggiorno in una determinata località del territorio nazionale.
Ove il Tribunale dovesse accogliere la citata “proposta” formulata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, allorquando si tratti di “”…ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati…, il Tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza il preventivo avviso all’autorità medesima.
In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza, prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto e di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
”” (stralcio testuale 2° e 3° comma dell’art.5 della Legge 27 dicembre 1956, nr.1423).

Individuata la persona sospetta, attraverso mirate, approfondite e defatiganti indagini, ivi compresi gli accertamenti bancari e patrimoniali, si giunge alla esatta individuazione e quantificazione dei valori mobiliari ed immobiliari al medesimo riconducibili.
Nel corso delle indagini, svolte nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, a cura del Procuratore della Repubblica e/o del Questore, può essere richiesto il sequestro preventivo e anticipato dei beni e/o delle utilità, delle quali si ha ragione di ritenere che possano disperdersi (nel senso che vengono fatte volutamente scomparire), in previsione di una possibile confisca al termine del procedimento finalizzato all’applicazione della Misura di prevenzione - art. 2bis della legislazione antimafia (2).
Con l’applicazione della Misura di prevenzione, lo stesso Presidente del Tribunale, potrà disporre, con Decreto motivato, la confisca dei beni sequestrati per i quali non sia stata dimostrata la loro legittima provenienza (inversione dell’onere della prova), significando che, la liceità della provvista deve essere provata dal detentore della stessa, condannato per appartenenza all’associazione mafiosa.


Alla stessa misura patrimoniale estrema della confisca, si può giungere allorquando, in pendenza di procedimento penale per uno dei delitti di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice Penale, ovvero in materia di contrabbando o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis (associazione mafiosa), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 644 (usura) e 644bis (usura impropria) dello stesso codice, o per l’applicazione di una misura di prevenzione, quando i beni patrimoniali complessivamente detenuti - direttamente o tramite interposta persona - abbiano un valore sproporzionato ai redditi dichiarati si fini dell’imposta sul reddito e dei quali non riesca a giustificare la legittima provenienza - art.12quinquies della legge 7 agosto 1992 nr.356 (Trasferimento fraudolento). E’ stata una legge, questa, approvata sull’onda emotiva delle stragi mafiose “Falcone/Borsellino” dell’estate ’92.

Da questa breve e sommaria descrizione, possiamo constatare che, la “Prevenzione del crimine”, per il nostro legislatore, è da sempre stata fortemente legata alla lettura ed interpretazione dei comportamenti delle persone (frequentazioni, abitudini, tenore di vita, redditi dichiarati etc.).

E’ stata e rimane, se non l’unica, una delle principali strategie di contrasto al crimine organizzato, sulla quale poggia il complesso impianto normativo.

Allo stato, anche considerando la spavalderia con cui certe organizzazioni mafiose riescono a soffocare le attività produttive del mezzogiorno d’Italia e più in generale nell’intero Paese, forse è giunto il momento di provare a cambiare strategia.

In altri termini, se oggi arriviamo alle ricchezze illecite attraverso le persone (osservandone i comportamenti), potremo tentare di invertire il percorso: partire dal patrimonio per arrivare alle persone dedite alle attività illecite.

Una prima risposta potrebbe giungere da parte del sistema bancario, avuto riguardo alle disponibilità mobiliari, ovvero al “Risparmio amministrato”.
Più volte, in alternativa all’Anagrafe dei conti correnti (3), ho invocato tale espediente, che consiste nell’acquisire una importante informazione dal sistema creditizio: “l’elenco delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta effettuate dalla banca sul risparmio amministrato per ogni singola posizione”.

In tal modo, partendo dall’ammontare dell’imposta versata dal “risparmiatore” (sia pure tramite la stessa banca che agisce nella veste di Sostituto d’imposta), potrò conoscere, in tempo reale, la giacenza media delle risorse finanziarie complessivamente detenute. Partendo da una soglia economica significativa si potranno circoscrivere le fasce più alte, laddove, più verosimilmente, potrebbero individuarsi le situazioni a maggior rischio di collegamenti con la criminalità organizzata.
E’ un sistema a doppia lettura, tanto per individuare la vera evasione fiscale, tanto per localizzare i prestanomi che, in modo fittizio, gestiscono risorse finanziarie appartenenti ad altri.

Ricordo che, nel corso di una lunga perquisizione domiciliare di una splendida villa dotata di ogni confort, concessa in comodato gratuito a noto mafioso calabrese nullatenente, trovammo nr.4 carnet di assegni recanti la sola firma di traenza da parte di soggetti diversi, tratti da altrettanti rapporti di conto corrente sistematicamente alimentati. In questo caso, il “nullatenente”, doveva solo preoccuparsi di indicare l’importo alla bisogna. Che fatica, poveraccio!!!

Una seconda strada, potrebbe essere quella delle proprietà immobiliari, decisamente più facile, perché l’Organo investigativo non ha bisogno di nessuna particolare collaborazione.

Basterà recarsi presso l’Ufficio del Registro, per acquisire l’elenco delle transazioni immobiliari recanti un importo superiore ad una determinata soglia nell’arco di un determinato periodo di tempo.

In tal modo, potrò conoscere e identificare con relativa facilità l’elenco degli acquirenti nelle varie e molteplici compravendite immobiliari.

Ricordo bene il caso di un soggetto, abitante in terra della nostra bella Calabria, dipendente in nero presso una locale ditta di autolavaggio, il quale, verso la fine degli anni ’80, aveva da poco acquistato un terreno edificabile per 1,5 miliardi delle vecchie lire.

Convocato in ufficio dallo scrivente, allora Comandante di un Reparto dedito al contrasto alla criminalità organizzata, per fornire ogni idonea delucidazione circa l’origine della ingente provvista, lo stesso, ebbe inizialmente ad affermare:

Di aver direttamente trattato l’affare senza alcuna ulteriore e/o diversa mediazione ed aver pagato l’intera somma in contanti (operazione ancora consentita prima della legge nr.197/91);
Di essere incensurato, di avere sempre lavorato onestamente, di guadagnare circa un milione al mese e di campare una famiglia composta dalla di lui moglie e ben cinque figli;
Di aver vinto la grossa somma al totocalcio.

Alla fine, di fronte ad alcune evidenti contraddizioni, lo stesso, quasi in lacrime, alla presenza di un legale, ebbe ad affermare:

Caro comandante, in famiglia, a parte me, che peraltro svolgo lavori saltuari, sono tutti disoccupati. Il Sig. Ciccillo CACACE, è venuto da me proponendomi l’assunzione di mia figlia grande nella sua azienda, per due milioni al mese. In cambio mi ha chiesto di intestarmi la proprietà. Lei, al mio posto, cosa avrebbe fatto?…

Ancora oggi, faccio fatica a rispondere!!

Una terza strada è rappresentata dal Registro Nazionale dei titoli Azionari, ove è possibile attingere informazioni sul possesso delle partecipazioni azionarie.


Analoga procedura, potrà essere esperita in ordine ai beni mobili registrati, come ad esempio le autovetture, attraverso interrogazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico, individuando i titolari di auto di lusso (leggendo le immatricolazioni più recenti), ovvero quelli titolari di un numero spropositato di mezzi.

Trovando la ricchezza, i grossi patrimoni, forse si potranno individuare in modo più agevole anche i veri proprietari, sia pure seguendo un percorso inverso, laddove, molto spesso, gli appartenenti alle associazioni mafiose risultano nullatenenti e privi di qualsivoglia attività reddituale.

La strada è sicuramente lunga e tortuosa. Si possono correre dei rischi.

Insieme, possiamo farcela.

Bari, 04 luglio 2005

giovannifalcone@excite.it

_____________________________

1) Legge 27 dicembre 1956, nr.1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”

2) Legge 31 maggio 1965, nr.575 “Disposizione contro la mafia”

(3) LEGGE FINANZIARIA 2005Alla caccia delle operazioni Fuori Conto”

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