N. ……………SENT.
N.2428-04 ……RGS.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino,all’udienza
del 18-2-05, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente
ad oggetto “OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l.689/81”
TRA
M. ELISA N.31.3.46 OPPONENTE -
E
COMUNE DI MONDRAGONE in p. del Sindaco p.t. – amministrazione
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato presso questa cancelleria
l’opponente ricorreva , ex artt.22., 23 l.689/81 , con
atto a firma propria , avverso il verbale di contravvenzione
Notificato il giorno 15-10-04 (elevato in data 14.9.04) quanto
alla violazione dell’art.41 in rel. All’art. 146
comma terzo c.d.s. (transito con semaforo rosso) eccependo
violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della
procedura in materia.
All’udienza del 18.2.05 questo Giudice, verificata
la regolarità dell’instaurazione del presente
giudizio, stante la compiuta notificazione dell’avviso
alle parti, verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo
d’ufficio vi fossero sufficienti elementi per giungere
ad una decisione di merito, assegnava la causa a sentenza,
pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria
di inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta
ritualmente depositato, nei termini di legge (60 gg), a firma
dell’opponente, presso la cancelleria di questo ufficio,
cosi’ come la normativa richiede . La mancata cauzione
da parte del ricorrente non è piu’ condizione
di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente
pronuncia della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art.
204 bis c.d.s.
Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito
l’eventuale fondatezza dell’atto di ricorso proveniente
dall’opponente il quale incentra le proprie doglianze
sostanzialmente su due profili:
a) la pretesa insufficienza della rilevazione , vista la
inidoneità dell’apparecchio tipo “FTR VELOMATIC
” a dimostrare in maniera effettiva la violazione della
norma richiamata;
la mancata omologazione dell’apparecchio circa la possibilità
in concreto di accertare gli illeciti contravvenzionali in
assenza dei verbalizzanti;
Quanto al punto A , tale rilievo risulta non idoneo a legittimare
un effettivo dubbio circa la effettività della rilevazione
posto che il macchinario adoperato , del tipo Photored, ha
permesso di visualizzare l’effettivo transito del veicolo
nelle precisate circostanze di tempo e di luogo, evidenziando,
attraverso lo sviluppo di due rilievi fotografici l’effettiva
prosecuzione della marcia da parte dell’autovettura
rilevata, dapprima all’atto del passaggio all’intersezione
stradale, successivamente al centro della intersezione medesima.
Restano cosi’ sul punto soddisfatte le condizioni probatorie
a sostegno della infrazione come rilevata (sul punto cfr.
Sent. Giudice di Pace di Taranto del 15.7.04 )
Deve invece esser oggetto di attenta riflessione il motivo
subordinato proposto in sede di opposizione laddove si evidenzia
la mancata omologazione, in forma aggiornata, dell’apparecchio
di rilevazione in concreto utilizzato.
Il caso in esame, relativo a c.d. “controllo remoto
delle infrazioni” ,resta difatti disciplinato dall’art.
201 c.d.s. come novellato attraverso decreto legge 151-03,
il quale al comma. 1 Ter , ha previsto la possibilità
che, in deroga al principio della contestazione immediata,
alcune infrazioni possano esser accertate anche in assenza
dell’organo di Polizia Stradale, purchè il rilevamento
avvenga mediante l’utilizzo di apparecchiature debitamente
omologate.
Ne deriva che , proprio per la peculiarità di tali
meccanismi di rilevazione (funzionanti in assenza del controllo
di eventuali operatori) occorre che vi sia assoluta certezza
circa l’effettività e la correttezza delle rilevazioni,
di fatto sottratte ad ogni genere di verifica “umana”
ed a tal fine non è sufficiente il mero richiamo ad
una omologazione rilasente al 14.1.94 (cfr. note di parte
opposta) in quanto tale omologazione era di fatto prevista
e relazionata a situazioni normativamente diverse da quelle
attuali posto che a quella data non era neppure prevista dalle
norme la possibilità di procedere alla rilevazione
delle infrazioni attraverso “controllo remoto”.
D’altra parte, l’incertezza interpretativa della
norma introdotta solo in data 1.8.04 ha determinato le stesse
amministrazioni di Polizia dislocate sul territorio a richiedere
l’intervento dapprima del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (che ha diramato sul punto una propria nota
n. 3160 con la quale si ribadiva la necessità di una
nuova omologazione per tali generi di rilevatori) e successivamente,
quello dello stesso Ministero dell’interno che, attraverso
recentissima circolare del 26.1.05 n. 4, ha definitivamente
chiarito che …” gli accertamenti in automatico
, ovvero in assenza dell’organo di Polizia stradale,
delle violazioni previste dagli artt. 146 comma 3, 142, 148,176
C.D.S. , sono correttamente effettuati solo qualora vengano
eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una
specifica omologazione per tale impiego , e solo qualora tali
accertamenti siano effettuati sulle strade diverse dalle autostrade
o dalle strade extraurbane principali …individuate dal
Prefetto..”
Orbene, applicando tale definitivo orientamento di interpretazione
“autentica” della norma in questione, occorre
dire che parte opposta esibisce sul punto una copia informe
di una nota del Ministero delle infrastrutture quanto ad una
probabile omologazione dell’apparecchio FTR a postazione
fissa anche alla luce della modifica normativa ma , applicando
le linee guida della circolare del Ministero dell’interno,
resta il fondato dubbio che l’accertamento non sia stato
effettuato su tratto stradale ricadente tra quelli previamente
individuati con decreto Prefettizio in assenza di ogni specifica
indicazione del tratto chilometrico di rilevazione, come risulta
sia nel verbale che nelle note di parte opposta. Ed infatti
dalla lettura del verbale emerge quale tratto di rilevazione
quello della via Domitiana- angolo via Como (peraltro in contrasto
con le indicazioni del rilievo fotografico che individuano
l’incrocio via Domitiana- via Fusco) senza che alcuna
indicazione sia fornita circa l’eventuale inclusione
di tale tratto di strada nel decreto Prefettizio del 11-11-02.
Deve pertanto esser annullato l’opposto verbale sia
per quanto attiene alla sanzione principale che a quella accessoria
Per ragioni di opportunità si compensano tra le parti
le spese di lite.
PQM
Il GDP letto l’art.201 comma 1 ter D.L.151-03 , vista
la circolare Ministeriale n. 4 del 26.1.05 annulla l’opposto
p.v. di contravvenzione e Compensa le spese di lite
Carinola 18 febbraio 2005
il GdP
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