Corte di Appello di Firenze
Sezione I
Sentenza n. 570/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1997 Romolo
S. e Ottavia S. esponevano che erano comproprietari di vari
appezzamenti di terreno posti nella località San Marco
del Comune di Pisa, in via XXXXXX, della superficie complessiva
di 16.160 metri quadrati, con sovrastanti due costruzioni,
per complessivi 10.000 metri cubi circa, consistenti in una
cappella religiosa, granai cantine e abitazioni.
Per la realizzazione del tredicesimo lotto della strada di
grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno
e del suo collegamento con la Strada Statale Aurelia il Prefetto
di Pisa aveva emanato il decreto n. 1760 dell’8 luglio
1982, con il quale aveva autorizzato la S.p.A. I. ad occupare
parte di questi beni in via di urgenza, per la durata di due
anni. Con successivo decreto del 12 marzo 1985 il Prefetto
di Pisa aveva autorizzato l’occupazione di urgenza,
sempre per la durata di due anni, di altra parte dei beni
di proprietà degli S.. Con decreto del 12 giugno 1986
il Prefetto aveva concesso la proroga di un anno per l’occupazione
delle aree e, con ulteriore decreto del 30 maggio 1988, aveva
concesso ancora una proroga di un anno.
Con comunicazione notificata il 14 dicembre 1988 la S.p.A.
I. aveva comunicato ai proprietari degli appezzamenti di terreno
occupati che la somma offerta a titolo di indennità
di esproprio era stata determinata in via provvisoria in complessive
lire 68.237.000.
Con successiva comunicazione del 4 luglio 1990 la S.p.A.
B., che aveva nelle more incorporato la S.p.A. I., aveva comunicato
che la Commissione Provinciale di Pisa aveva determinato definitivamente
l’indennità loro dovuta in complessive lire 79.211.250.
Affermava gli S. che, con atto di citazione notificato il
24 settembre 1990, avevano proposto opposizione alla stima
definitiva dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che, con
la sentenza n. 1308 del 2 dicembre 1995, rigettava la domanda
sul presupposto che non era mai intervenuto il decreto di
esproprio e che i proprietari non avevano diritto all’indennità
di espropriazione ma al risarcimento dei danni.
Nonostante le richieste, tuttavia, nessun risarcimento era
stato offerto dalla S.p.A. Ente Nazionale Strade, già
A.N.A.S., e dalla S.p.A. B. e, quindi, con atto di citazione
notificato il 13 gennaio 1997 gli S. li hanno convenuti dinanzi
al Tribunale di Pisa per sentirli condannare, in solido tra
loro, al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità
di occupazione ed alla refusione di tutti i danni provocati
a seguito dell’illecita ablazione delle aree e dei manufatti
che vi insistevano, oltre alla riduzione di valore degli appezzamenti
di terreno limitrofi.
Instauratosi il contraddittorio, la S.p.A. B. resisteva alla
domanda, eccependo preliminarmente la nullità dell’atto
di citazione perché non era stato rispettato il termine
di comparizione e non era stato inserito l’avvertimento
previsto dall’articolo 167 del codice di procedura civile.
Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del diritto
al risarcimento dei danni, che doveva intendersi decorso dal
7 luglio 1984, alla scadenza del primo periodo biennale dell’occupazione
di urgenza, e mai interrotto prima dell’introduzione
del presente giudizio. Nel merito, deduceva che il danno doveva
essere liquidato con i criteri e le modalità stabiliti
dall’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996.
La S.p.A. Ente Nazionale Strade eccepiva in via preliminare
il proprio difetto di legittimazione attiva, sostenendo che
unica legittimata passiva era l’impresa cui erano state
affidate tutte le attività tecniche, amministrative
e giudiziarie connesse agli espropri. Aggiungeva poi l’eccezione
di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, a suo
avviso decorrente dall’anno 1985, data di irreversibile
trasformazione del suolo ad opera pubblica, che avrebbe dato
luogo all’occupazione acquisitiva. Nel merito contestava
il diritto degli S. al risarcimento dei danni subiti dalla
residua proprietà, evidenziando che la domanda era
inammissibile per assoluta carenza di qualsiasi specificazione
e che in ogni caso la diminuzione di valore della parte residua
era indennizzabile solo quando sussisteva un rapporto diretto
tra la parziale ablazione e il danno. Sosteneva infine che
la determinazione del danno per l’occupazione acquisitiva
degli appezzamenti di terreno doveva essere effettuata in
base ai criteri stabiliti dall’articolo 5 bis della
legge 8 agosto 1992 n. 359, tenendo conto della loro destinazione
alla stregua degli strumenti urbanistici.
La causa veniva istruita con l’espletamento di una
consulenza tecnica d'ufficio e con la produzione di documenti
e il Tribunale, con la sentenza n. 881 del 9 agosto 2002,
dopo aver superato le eccezioni preliminari ha ritenuto che
l’irreversibile trasformazione dei beni immobili occupati
era avvenuta verso la fine dell’anno 1985 e la prescrizione
era stata interrotta dall’atto di citazione notificato
il 24 settembre 1990, con il quale i proprietari avevano proposto
opposizione alla stima definitiva dell’indennità
di espropriazione. Ha quindi condannato l’Ente Nazionale
Strade e la S.p.A. B., in solido tra loro, al risarcimento
dei danni, quantificati in €uro 229.306,86 per la perdita
della proprietà dei beni immobili, ed al pagamento
della somma di €uro 37.784,50 per l’indennità
di occupazione legittima, oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 31
dicembre 1986. Ha invece respinto la domanda di risarcimento
dei danni conseguenti al deprezzamento dei fabbricati rimasti
in proprietà degli S. perché ha ritenuto non
indennizzabile la diminuzione di valore dovuta a limitazioni
di carattere generale, indipendenti dall’intervento
ablatorio e dall’illecito eventualmente da questo integrato.
Ha infine condannato la S.p.A. B. a rifondere alla S.p.A.
Ente Nazionale Strade la somma pagata a titolo di risarcimento
dei danni per l’occupazione acquisitiva, nei limiti
dell’importo iniziale di €uro 185.584,00.
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2003 Romolo
e Ottavia S. hanno proposto appello avverso questa decisione,
affermando che il primo giudice aveva erroneamente disatteso
le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio,
negando il risarcimento dei danni per l’acquisizione
dei fabbricati che insistevano sulle aree oggetto di ablazione
e per la riduzione di valore delle aree limitrofe e riducendo
immotivatamente il risarcimento dei danni per la perdita sia
dei terreni aventi natura edificatoria sia di quelli aventi
natura agricola.
Inoltre, secondo gli appellanti, la sentenza aveva calcolato
gli importi, in misura errata, non per determinare il risarcimento
dei danni per l’espropriazione dei beni, sebbene solo
per la loro occupazione. Invece doveva essere liquidato il
risarcimento dei danni per l’espropriazione dei terreni
e degli immobili che ivi insistevano, nonché per il
deprezzamento dei fabbricati rimasti in proprietà degli
S., e l’indennità di occupazione, con la rivalutazione
monetaria e gli interessi compensativi sulla somma rivalutata
anno per anno.
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2003 anche
la S.p.A. B. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Pisa, riproponendo con il primo motivo l’eccezione
di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei
danni, assumendo che l’occupazione era intervenuta il
6 agosto 1982, a seguito della presa di possesso delle aree
di proprietà degli S..
Con il secondo motivo di impugnazione la S.p.A. B. ha contestato
la propria responsabilità in ordine ai danni conseguenti
all’occupazione acquisitiva degli appezzamenti di terreno,
non potendosi ravvisare nei suoi confronti alcun profilo di
responsabilità.
Con il terzo motivo di gravame, invece, ha dedotto di non
avere avuto alcuna colpa per il ritardo con cui il Prefetto
di Pisa aveva prorogato il termine iniziale di occupazione
legittima e, comunque, il Tribunale di Pisa aveva riconosciuto
il danno in misura molto inferiore rispetto a quella stabilita
dal consulente tecnico d'ufficio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite tutte
le parti e, nell’impugnazione introdotta dagli S., la
S.p.A. B. ha proposto appello incidentale per gli stessi motivi
già esposti nell’appello principale separato.
Anche la S.p.A. Ente Nazionale Strade ha contestando il fondamento
di entrambi gli appelli principali ed ha proposto, a sua volta,
appello incidentale in primo luogo per sentir dichiarare il
proprio difetto di legittimazione passiva, in secondo luogo
la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e poi
contestando l’ammontare complessivamente liquidato dal
Tribunale di Pisa.
I due procedimenti sono stati riuniti ed alla prima udienza
la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle
conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei
termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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