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Occupazione acquisitiva e diritti dell'uomo

Corte d'Appello Firenze, sentenza 27.02.2005 n° 570

Corte di Appello di Firenze

Sezione I

Sentenza n. 570/2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1997 Romolo S. e Ottavia S. esponevano che erano comproprietari di vari appezzamenti di terreno posti nella località San Marco del Comune di Pisa, in via XXXXXX, della superficie complessiva di 16.160 metri quadrati, con sovrastanti due costruzioni, per complessivi 10.000 metri cubi circa, consistenti in una cappella religiosa, granai cantine e abitazioni.

Per la realizzazione del tredicesimo lotto della strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e del suo collegamento con la Strada Statale Aurelia il Prefetto di Pisa aveva emanato il decreto n. 1760 dell’8 luglio 1982, con il quale aveva autorizzato la S.p.A. I. ad occupare parte di questi beni in via di urgenza, per la durata di due anni. Con successivo decreto del 12 marzo 1985 il Prefetto di Pisa aveva autorizzato l’occupazione di urgenza, sempre per la durata di due anni, di altra parte dei beni di proprietà degli S.. Con decreto del 12 giugno 1986 il Prefetto aveva concesso la proroga di un anno per l’occupazione delle aree e, con ulteriore decreto del 30 maggio 1988, aveva concesso ancora una proroga di un anno.

Con comunicazione notificata il 14 dicembre 1988 la S.p.A. I. aveva comunicato ai proprietari degli appezzamenti di terreno occupati che la somma offerta a titolo di indennità di esproprio era stata determinata in via provvisoria in complessive lire 68.237.000.

Con successiva comunicazione del 4 luglio 1990 la S.p.A. B., che aveva nelle more incorporato la S.p.A. I., aveva comunicato che la Commissione Provinciale di Pisa aveva determinato definitivamente l’indennità loro dovuta in complessive lire 79.211.250.

Affermava gli S. che, con atto di citazione notificato il 24 settembre 1990, avevano proposto opposizione alla stima definitiva dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che, con la sentenza n. 1308 del 2 dicembre 1995, rigettava la domanda sul presupposto che non era mai intervenuto il decreto di esproprio e che i proprietari non avevano diritto all’indennità di espropriazione ma al risarcimento dei danni.

Nonostante le richieste, tuttavia, nessun risarcimento era stato offerto dalla S.p.A. Ente Nazionale Strade, già A.N.A.S., e dalla S.p.A. B. e, quindi, con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1997 gli S. li hanno convenuti dinanzi al Tribunale di Pisa per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione ed alla refusione di tutti i danni provocati a seguito dell’illecita ablazione delle aree e dei manufatti che vi insistevano, oltre alla riduzione di valore degli appezzamenti di terreno limitrofi.

Instauratosi il contraddittorio, la S.p.A. B. resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione perché non era stato rispettato il termine di comparizione e non era stato inserito l’avvertimento previsto dall’articolo 167 del codice di procedura civile. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni, che doveva intendersi decorso dal 7 luglio 1984, alla scadenza del primo periodo biennale dell’occupazione di urgenza, e mai interrotto prima dell’introduzione del presente giudizio. Nel merito, deduceva che il danno doveva essere liquidato con i criteri e le modalità stabiliti dall’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996.

La S.p.A. Ente Nazionale Strade eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione attiva, sostenendo che unica legittimata passiva era l’impresa cui erano state affidate tutte le attività tecniche, amministrative e giudiziarie connesse agli espropri. Aggiungeva poi l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, a suo avviso decorrente dall’anno 1985, data di irreversibile trasformazione del suolo ad opera pubblica, che avrebbe dato luogo all’occupazione acquisitiva. Nel merito contestava il diritto degli S. al risarcimento dei danni subiti dalla residua proprietà, evidenziando che la domanda era inammissibile per assoluta carenza di qualsiasi specificazione e che in ogni caso la diminuzione di valore della parte residua era indennizzabile solo quando sussisteva un rapporto diretto tra la parziale ablazione e il danno. Sosteneva infine che la determinazione del danno per l’occupazione acquisitiva degli appezzamenti di terreno doveva essere effettuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, tenendo conto della loro destinazione alla stregua degli strumenti urbanistici.

La causa veniva istruita con l’espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e con la produzione di documenti e il Tribunale, con la sentenza n. 881 del 9 agosto 2002, dopo aver superato le eccezioni preliminari ha ritenuto che l’irreversibile trasformazione dei beni immobili occupati era avvenuta verso la fine dell’anno 1985 e la prescrizione era stata interrotta dall’atto di citazione notificato il 24 settembre 1990, con il quale i proprietari avevano proposto opposizione alla stima definitiva dell’indennità di espropriazione. Ha quindi condannato l’Ente Nazionale Strade e la S.p.A. B., in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in €uro 229.306,86 per la perdita della proprietà dei beni immobili, ed al pagamento della somma di €uro 37.784,50 per l’indennità di occupazione legittima, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 31 dicembre 1986. Ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento dei fabbricati rimasti in proprietà degli S. perché ha ritenuto non indennizzabile la diminuzione di valore dovuta a limitazioni di carattere generale, indipendenti dall’intervento ablatorio e dall’illecito eventualmente da questo integrato. Ha infine condannato la S.p.A. B. a rifondere alla S.p.A. Ente Nazionale Strade la somma pagata a titolo di risarcimento dei danni per l’occupazione acquisitiva, nei limiti dell’importo iniziale di €uro 185.584,00.

Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2003 Romolo e Ottavia S. hanno proposto appello avverso questa decisione, affermando che il primo giudice aveva erroneamente disatteso le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, negando il risarcimento dei danni per l’acquisizione dei fabbricati che insistevano sulle aree oggetto di ablazione e per la riduzione di valore delle aree limitrofe e riducendo immotivatamente il risarcimento dei danni per la perdita sia dei terreni aventi natura edificatoria sia di quelli aventi natura agricola.

Inoltre, secondo gli appellanti, la sentenza aveva calcolato gli importi, in misura errata, non per determinare il risarcimento dei danni per l’espropriazione dei beni, sebbene solo per la loro occupazione. Invece doveva essere liquidato il risarcimento dei danni per l’espropriazione dei terreni e degli immobili che ivi insistevano, nonché per il deprezzamento dei fabbricati rimasti in proprietà degli S., e l’indennità di occupazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno.

Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2003 anche la S.p.A. B. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, riproponendo con il primo motivo l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni, assumendo che l’occupazione era intervenuta il 6 agosto 1982, a seguito della presa di possesso delle aree di proprietà degli S..

Con il secondo motivo di impugnazione la S.p.A. B. ha contestato la propria responsabilità in ordine ai danni conseguenti all’occupazione acquisitiva degli appezzamenti di terreno, non potendosi ravvisare nei suoi confronti alcun profilo di responsabilità.

Con il terzo motivo di gravame, invece, ha dedotto di non avere avuto alcuna colpa per il ritardo con cui il Prefetto di Pisa aveva prorogato il termine iniziale di occupazione legittima e, comunque, il Tribunale di Pisa aveva riconosciuto il danno in misura molto inferiore rispetto a quella stabilita dal consulente tecnico d'ufficio.

Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite tutte le parti e, nell’impugnazione introdotta dagli S., la S.p.A. B. ha proposto appello incidentale per gli stessi motivi già esposti nell’appello principale separato.

Anche la S.p.A. Ente Nazionale Strade ha contestando il fondamento di entrambi gli appelli principali ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale in primo luogo per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, in secondo luogo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e poi contestando l’ammontare complessivamente liquidato dal Tribunale di Pisa.

I due procedimenti sono stati riuniti ed alla prima udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE

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La redazione di megghy.com

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