Cosi ha stabilito il Tribunale di Brindisi –
Sezione Distaccata di Fasano, con la sentenza n. 50 del 13
aprile 2005.
N.27/2002 R.G. TRIB.; Sent. N.50/2005
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI FASANO
Sentenza 13 aprile 2005 n. 50
- G.U. Dott. Munno -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano,
in persona del Giudice Unico dott. Alberto Munno, ha pronunciato
la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d’ordine 27 dell’anno 2002
TRA
Giampaolo I., elettivamente domiciliata alla via T. Vasco
n.4 in Monopoli presso lo studio dell’avv. Fabrizio
Pugliese, dal quale è rappresentata e difesa come da
mandato a margine dell’atto introduttivo;
ATTORE
CONTRO
Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore,
elettivamente domiciliato al Corso Roma n.84 in Brindisi presso
lo studio dell’avv. Antonio Caiulo, dal quale è
rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa
e risposta
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
M. Giampiero, nella qualità di titolare di ditta individuale
Edil Mar corrente in Conversano alla via G. Puccini civico
n.52, elettivamente domiciliata alla via Fogazzaro n.132 in
Fasano presso lo studio dell’avv. Giovanni Cofano, dal
quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce
alla copia passiva dell’atto di citazione per chiamata
di terzo;
TERZO CHIAMATO
Lloyd Adriatico spa in persona del legale rappresentante
protempore, corrente in Trieste al largo Ugo Irneri n.1, elettivamente
domiciliato al Corso Vittorio Emanuele n.106 in Fasano presso
lo studio dell’avv. Ditoma, unitamente all’avv.
Pierfelice Annese del Foro di Monopoli, dal quale e rappresentato
e difeso come da manato a margine della comparsa di costituzione
e risposta;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione risarcitoria da illecito aquiliano;
All’udienza dell’13-01-2005 la causa era riservata
per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come
da verbale e riportate in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14-02-2002 Giampaolo
I. evocava in giudizio il Comune di Fasano chiedendone la
condanna al pagamento in proprio favore della somma di £.
6.465.832, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali
e spese e competenze i lite, a titolo di risarcimento dei
danni materiali riportati dalla vettura di sua proprietà
Opel Tigra tg. XXXXXX allorché, nella notte tra il
17 ed il 18 agosto 2001, percorrendo in direzione mare-monti
la strada comunale Egnazia che collega il lungomare della
c.da Capitolo di Monopoli alla S.P. 163, finiva in una grossa
buca ivi esistente e non segnalata, sbandando ed andando a
collidere con un muretto.
Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa di risposta,
contrastando la domanda attorea e deducendo la insussistenza
nella fattispecie degli estremi della insidia e trabocchetto,
indispensabili per la configurazione di una responsabilità
civile dell’ente proprietario della strada.
In via subordinata luceva la responsabilità della
EdilMar di M. Giampiero, ditta appaltatrice dei lavori di
manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana del
comune di Fasano, giusto contratto del 03-08-1999 con il relativo
capitolato speciale del 05-11-1998, e, per l’effetto,
chiedeva autorizzazione alla chiamata di essa ditta appaltatrice
dalla quale voleva essere manlevava per il caso di condanna
ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., con i favori delle spese
di lite.
Differita la prima udienza di comparizione ai sensi degli
artt.106 e 269 cpc, con decreto emesso dal G.I. in data 18-4-2002,
si costituiva all’udienza del il 10-10-2002 M. Giampiero,
titolare di omonima ditta individuale Edil Mar, contestando
il fondamento della chiamata e chiedeva al G.I., ottenendone
la autorizzazione alla chiamata in causa del Lloyd Adriatico
Assicurazioni spa per la udienza del 05-03-2003, dalla quale
intendeva essere garantito, autorizzazione che, a richiesta
del M., veniva reiterata in tale udienza per la successiva
del 05-06-2003, a causa di errore materiale nella indicazione
del terzo chiamato, identificato erroneamente nella “Piemontese
Assicurazione spa”.
Alla udienza del 05-06-2003 costituiva il Llyod Adriatico
Assicurazioni spa, eccependo e deducendo: a) il difetto i
legittimazione passiva per difetto di operatività della
polizza assicurativa n.81200895 stipulata con il chiamante
M. Giampiero, non comprensiva dei rischi derivanti dalla esecuzione
del contratto di appalto intercorso l’assicurato ed
il Comune di Fasano; b) la nullità del contratto di
assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod.civ., per
inesatte e reticenti dichiarazioni rese in sede di stipula
dell’assicurato che affermava la pendenza di pochi giudizi
di modesto valore; c) la insussistenza ei presupposti della
invisibilità oggettiva ed imprevedibilità soggettiva,
necessari per la configurabilità di una insidia e/o
trabocchetto, potenzialmente generatori a carico dell’ente
proprietario ella strada della responsabilità civile
verso terzi; d) la ascrivibilità del fatto alla colpevole
disattenzione della conducente attrice, per difetto della
ordinaria diligenza di cui all’art.1227 comma 2 cod.
civ.. Nelle memorie autorizzate ai sensi dell’art.183
ultimo comma cod.civ. all’esito della udienza i trattazione
ella causa, la parte attrice precisava che la domanda risarcitoria
era fondata in via principale sulla ordinaria ipotesi di responsabilità
aquilana di cui all’art.2043 cod.civ. e, in via subordinata,
sulla disposizione di cui all’art.2051 cod.civ.
All’esito, con ordinanza emessa ex art.184 c.p.c. il
29-03-2004, il G.U. ammetteva i mezzi i prova richiesti alle
parti. Espletati i quali il giudizio era rinviato per la precisazione
delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la irricevibilità
della comparsa conclusionale depositata da M. Giampiero solo
il 15-03-2005, e, pertanto, oltre il termine perentorio del
14-05-2005 assegnato dal G.U. con la ordinanza emessa il 13.01.2005.
Nel merito occorre rilevare come nell’atto di citazione
la parte attrice fondi la propria domanda sulla asserita violazione
del neminem laedere da parte della P.A., essendo essa venuta
meno al dovere di mantenere le strade pubbliche in condizioni
di regolare viabilità evitando al contempo la insorgenza
di asperità costituenti insidia e/o trabocchetto per
l’utente, come si desume dal tenore letterale dell’atto
introduttivo: “…poiché la responsabilità
del sinistro ricade esclusivamente sul Comune di Fasano, il
quale ometteva di osservare il controllo sulla manutenzione
e viabilità del tratto stradale in questione…”
Così facendo parte attrice evoca indiscutibilmente
la ipotesi generale di cui all’art.2043 cod.civ., atteso
che elemento costitutivo del giudizio di responsabilità
fondato sulla predetta disposizione e, tra gli altri, la condotta
dolosa o colposa del danneggiante, correttamente identificata
dalla parte attrice nella omissione dell’obbligo di
manutenzione elle strade.
Soltanto nella memoria di trattazione depositata ai sensi
dell’art.183 ultimo comma del c.p.c., e destinata alla
emendatio libelli, la parte attrice fonda la propria domanda
sulla diversa ipotesi normativa i cui all’art.2051 cod.civ.
che, richiedendo per la imputazione del fatto dannoso la sola
accertata sussistenza del nesso di causalità tra questo
e la condotta lesiva, e relegando il ruolo della colpa a mera
causa esimente della detta responsabilità, consentendo
al convenuto i provare la addebitabilità del fatto
al caso fortuito anche con il c.d. metodo indiretto, ovverosia
ricorrendo anche con il c.d. metodo indiretto, ovverosia ricorrendo
alla equazione casus=non culpa, introduce una vera e propria
mutatio libelli,1 inammissibile per esser la fase di trattazione
destinata alla sola precisazione della domanda già
proposta con l’atto introduttivo, e non anche alla formulazione
di una nuova , a meno che questa non sia conseguenza immediata
e diretta delle eccezioni sollevate dal convenuto.
In ogni caso la fattispecie dedotta in giudizio dall’attore
non può esser ricondotta nell’alveo di operatività
segnato all’art.2051 cod.civ..
E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è
verificato su di una strada comunale – via Egnazia in
agro di Fasano – facente parte del c.d. demanio accidentale
comunale ex artt.822 comma 2 e 824 cod.civ. e, pertanto, aperta
all’uso generale delle collettività che si esercita
mediante la fruizione uti civis delle utilità che al
bene è possibile trarre secondo la sua propria estinazione
e attitudine.
Nei confronti i siffatti beni non è configurabile
una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. a carico dell’Ente
proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per
la apertura all’uso generale della collettività,
non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei
poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza
dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi
lesivi di diritti ed interessi dei terzi2.
L’esclusione in parola trova il proprio fondamento
nel principio ad impossibilia nemo tenetur3 e nella ratio
su cui è fondata la responsabilità per cose
in custodia ex art.2051 cod.civ.. richiedendo questa pur sempre
la esigibilità dal custode di una condotta di controllo
e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione
dalla cosa del determinismo produttivo dell’evento dannoso
di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità
per il custode di esercitare un siffatto potere, viene ad
essere processualmente prova la sussistenza del caso fortuito,
inteso come evento dotato di autonoma efficacia etiologica
sulla produzione dell’evento dannoso, e che il custode
era impossibilitato ad evitare.
La speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art.2051
cod. civ. è infatti ricondotta dalla dottrina e dalla
giurisprudenza nell’alveo delle ipotesi i responsabilità
oggettiva, connotate da rapporto di specialità con
il paradigma generale della responsabilità civile costituito
dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi,
esige invece la accertata sussistenza dell’elemento
psicologico del dolo o della colpa.
Siffatto rapporto di specialità si estrinseca innanzitutto
nella diversità dei presupposti, essendo la ricorrenza
ella fattispecie di cui all’art.2051 cod.civ. fondata
sul rapporto di custodia con la res, e sulla produzione di
un evento annoso per i terzi che sia il risultato etiologico
di una serie causale che abbia come fattore produttivo proprio
la cosa custodita.
Laddove, invece, la generale ipotesi di responsabilità
aquiliana è fondata sull’azione antigiuridica
colposa e dolosa produttiva di un danum iniuria datur.
I tratti differenziali più marcati si apprezzano tuttavia
essenzialmente in tema di onere della prova, nella fattispecie
speciale dovendo l’attore-danneggiato provare solo il
nesso i causalità tra la cosa e l’evento lesivo,
e non già, come nella ipotesi generale, la esistenza
di una azione antigiuridica colposa o dolosa del custode,
mentre quest’ultimo, per liberarsi, dovrà provare
l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè,
un fattore esterno – che può essere anche il
fatto di un terzo o dello stesso danneggiato – che presenti
i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità
e dell’eccezionalità4.
Nondimeno siffatta prova liberatoria, che non può
evidentemente ridursi ad un vera e propria probativo diabolica,
potrà essere efficacemente fornita non solo in modo
diretto, attraverso la prova positiva del fortuito accidentale
verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione
casus=non culpa, ovverosia dimostrando la oggettiva impossibilità
di esercitare un effettivo esercizio del potere di controllo
sulla cosa custodita, tale da poter efficacemente escludere
la operatività dalla causa esterna produttiva dell’evento
dannoso.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della
ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente
la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei
beni in parola rende impossibile5 e, quindi inesigibile la
osservanza di quei poteri doveri di controllo e vigilanza
sul determinismo della res che il custode può e deve
porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di
serie causali produttive i eventi lesivi di diritti ed interessi
dai terzi; attività di controllo e vigilanza che, invece,
sono realisticamente esercitabili e, pertanto, esigibili,
in relazione a beni demaniali e/o patrimoniali che coniughino
la più ridotta estensione con l’interdizione
all’uso indiscriminato della collettività6.
Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della
P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di
si vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto
generale del neminem laedere imposto dall’art.2043 cod.
civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice
ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario
dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle
apposite discipline e delle regole di comune prudenza e cautela,
rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi
dei terzi7; e che la mancata osservanza da parte della P.A.
delle regole e discipline in parola, potrà configurare
a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta
la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di
manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di
una situazione di insidia o trabocchetto8.
E’ così necessario esaminare se gli elementi
costitutivi della responsabilità aquiliana fondata
sull’art.2043 cod.civ. siano rinvenibili nella odierna
vicenda; e, naturalmente, l’onere ella prova incomberà
integralmente a carico ella parte attrice, dovendo in difetto
soccombere ai sensi dell’art.2697 cod.civ..
II. – La valutazione della sussistenza della insidia
e/o trabocchetto integra una tipica valutazione in fatto da
effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze
di tempo e di luogo, e è riservata al giudice di merito
il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune
da censure di legittimità.
Nella valutazione in parola assume rilievo preminente la
diretta osservazione del luogo di causa, effettuata mediante
ispezione giudiziale o disamina di idonee riproduzioni fotografiche
offerte dalla parte in assolvimento all’onere probatorio
di cui all’art.2697 cod.civ..
Dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo si evince
che la buca è ubicata in prossimità del margine
destro della carreggiata lungo una curva sinistroconvessa
(o destrosa che dir si voglia), subito dopo seguita da una
seconda curva estroversa (o sinistrorsa).
E’ di rilevanti dimensioni – “notevoli”
nella deposizione del teste Pepe Tommaso -, il che costituisce
ex se un indice oggettivo di visibilità: è difficile
negare che una entità naturalistica risulti tanto più
visibile quanto più estesa.
E se pur il fatto è accaduto in ora notturna e, quindi,
in assenza di visibilità naturale ed artificiale, non
può revocarsi in dubbio come la predetta buca fosse
senz’altro visibile al conducente che diligentemente
avesse attivato i dispositvi di illuminazione imposti agli
artt.152 e 153 del C.d.S.
Il tutto anche considerando come, sia la ora notturna, che
il tratto di strada curvilineo, che l’assenza di illuminazione
artificiale, e la particolare angustia della carreggiata (“…la
strada dove è avvenuto il sinistro è piuttosto
stretta e è a doppio senso di marcia…”)
oggettivamente riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche,
imponessero una velocità particolarmente moderata,
in forza del combinato disposto degli articoli 142 comma 5
e 141 3 del C.d.S.
La velocità prudenziale così determinata, unitamente
al rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza di
sicurezza dal veicolo che precedeva l’auto condotta
dalla attrice – imposto dall’art.149 C.d.S. -,
avrebbero certamente consentito alla sig.ra Giampaolo I. di
poter affrontare al meglio la asperità che era certamente
visibile perché illuminata dal fascio di luce dei proiettori
anabbaglianti
Ma ulteriori elementi emersi dalla istruttoria depongono
in senso sfavorevole all’accoglimento della domanda.
La vettura condotta dalla attrice era, infatti, preceduta
da altro veicolo che ha felicemente superato l’asperità
senza mostrare “…alcun tipo di sbandamento o di
inusuale manovra…” (teste Trisolino Loredana),
nonostante le dimensioni “notevoli” (teste Pepe
Tommaso) della buca, ubicata in una strada “piuttosto
stretta” (teste Pepe Tommaso) costringevano necessariamente
il veicolo alla seguente alternativa: o impattare nella buca,
o evitare la buca con una manovra ‘emergenza che certamente
non sarebbe passata inosservata alla attenzione ella signora
Trisolino Loredana.
Proprio l’assetto di marcia costante conservato dal
veicolo precedente la vettura condotta dalla attrice, costituisce
prova logica della inoffensività della asperità
presente sul fondo stradale.
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La redazione di megghy.com |