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Esclusione della responsabilità civile della P.A. sull' "Insidia stradale"

Tribunale Brindisi, sentenza 13.04.2005 n° 50

Cosi ha stabilito il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, con la sentenza n. 50 del 13 aprile 2005.


N.27/2002 R.G. TRIB.; Sent. N.50/2005

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE DISTACCATA DI FASANO

Sentenza 13 aprile 2005 n. 50

- G.U. Dott. Munno -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Unico dott. Alberto Munno, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 27 dell’anno 2002

TRA


Giampaolo I., elettivamente domiciliata alla via T. Vasco n.4 in Monopoli presso lo studio dell’avv. Fabrizio Pugliese, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine dell’atto introduttivo;

ATTORE

CONTRO

Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato al Corso Roma n.84 in Brindisi presso lo studio dell’avv. Antonio Caiulo, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa e risposta

CONVENUTO

E NEI CONFRONTI DI

M. Giampiero, nella qualità di titolare di ditta individuale Edil Mar corrente in Conversano alla via G. Puccini civico n.52, elettivamente domiciliata alla via Fogazzaro n.132 in Fasano presso lo studio dell’avv. Giovanni Cofano, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia passiva dell’atto di citazione per chiamata di terzo;

TERZO CHIAMATO

Lloyd Adriatico spa in persona del legale rappresentante protempore, corrente in Trieste al largo Ugo Irneri n.1, elettivamente domiciliato al Corso Vittorio Emanuele n.106 in Fasano presso lo studio dell’avv. Ditoma, unitamente all’avv. Pierfelice Annese del Foro di Monopoli, dal quale e rappresentato e difeso come da manato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: azione risarcitoria da illecito aquiliano;

All’udienza dell’13-01-2005 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14-02-2002 Giampaolo I. evocava in giudizio il Comune di Fasano chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £. 6.465.832, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese e competenze i lite, a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati dalla vettura di sua proprietà Opel Tigra tg. XXXXXX allorché, nella notte tra il 17 ed il 18 agosto 2001, percorrendo in direzione mare-monti la strada comunale Egnazia che collega il lungomare della c.da Capitolo di Monopoli alla S.P. 163, finiva in una grossa buca ivi esistente e non segnalata, sbandando ed andando a collidere con un muretto.

Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa di risposta, contrastando la domanda attorea e deducendo la insussistenza nella fattispecie degli estremi della insidia e trabocchetto, indispensabili per la configurazione di una responsabilità civile dell’ente proprietario della strada.

In via subordinata luceva la responsabilità della EdilMar di M. Giampiero, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana del comune di Fasano, giusto contratto del 03-08-1999 con il relativo capitolato speciale del 05-11-1998, e, per l’effetto, chiedeva autorizzazione alla chiamata di essa ditta appaltatrice dalla quale voleva essere manlevava per il caso di condanna ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., con i favori delle spese di lite.

Differita la prima udienza di comparizione ai sensi degli artt.106 e 269 cpc, con decreto emesso dal G.I. in data 18-4-2002, si costituiva all’udienza del il 10-10-2002 M. Giampiero, titolare di omonima ditta individuale Edil Mar, contestando il fondamento della chiamata e chiedeva al G.I., ottenendone la autorizzazione alla chiamata in causa del Lloyd Adriatico Assicurazioni spa per la udienza del 05-03-2003, dalla quale intendeva essere garantito, autorizzazione che, a richiesta del M., veniva reiterata in tale udienza per la successiva del 05-06-2003, a causa di errore materiale nella indicazione del terzo chiamato, identificato erroneamente nella “Piemontese Assicurazione spa”.

Alla udienza del 05-06-2003 costituiva il Llyod Adriatico Assicurazioni spa, eccependo e deducendo: a) il difetto i legittimazione passiva per difetto di operatività della polizza assicurativa n.81200895 stipulata con il chiamante M. Giampiero, non comprensiva dei rischi derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto intercorso l’assicurato ed il Comune di Fasano; b) la nullità del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod.civ., per inesatte e reticenti dichiarazioni rese in sede di stipula dell’assicurato che affermava la pendenza di pochi giudizi di modesto valore; c) la insussistenza ei presupposti della invisibilità oggettiva ed imprevedibilità soggettiva, necessari per la configurabilità di una insidia e/o trabocchetto, potenzialmente generatori a carico dell’ente proprietario ella strada della responsabilità civile verso terzi; d) la ascrivibilità del fatto alla colpevole disattenzione della conducente attrice, per difetto della ordinaria diligenza di cui all’art.1227 comma 2 cod. civ.. Nelle memorie autorizzate ai sensi dell’art.183 ultimo comma cod.civ. all’esito della udienza i trattazione ella causa, la parte attrice precisava che la domanda risarcitoria era fondata in via principale sulla ordinaria ipotesi di responsabilità aquilana di cui all’art.2043 cod.civ. e, in via subordinata, sulla disposizione di cui all’art.2051 cod.civ.

All’esito, con ordinanza emessa ex art.184 c.p.c. il 29-03-2004, il G.U. ammetteva i mezzi i prova richiesti alle parti. Espletati i quali il giudizio era rinviato per la precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la irricevibilità della comparsa conclusionale depositata da M. Giampiero solo il 15-03-2005, e, pertanto, oltre il termine perentorio del 14-05-2005 assegnato dal G.U. con la ordinanza emessa il 13.01.2005.

Nel merito occorre rilevare come nell’atto di citazione la parte attrice fondi la propria domanda sulla asserita violazione del neminem laedere da parte della P.A., essendo essa venuta meno al dovere di mantenere le strade pubbliche in condizioni di regolare viabilità evitando al contempo la insorgenza di asperità costituenti insidia e/o trabocchetto per l’utente, come si desume dal tenore letterale dell’atto introduttivo: “…poiché la responsabilità del sinistro ricade esclusivamente sul Comune di Fasano, il quale ometteva di osservare il controllo sulla manutenzione e viabilità del tratto stradale in questione…”

Così facendo parte attrice evoca indiscutibilmente la ipotesi generale di cui all’art.2043 cod.civ., atteso che elemento costitutivo del giudizio di responsabilità fondato sulla predetta disposizione e, tra gli altri, la condotta dolosa o colposa del danneggiante, correttamente identificata dalla parte attrice nella omissione dell’obbligo di manutenzione elle strade.

Soltanto nella memoria di trattazione depositata ai sensi dell’art.183 ultimo comma del c.p.c., e destinata alla emendatio libelli, la parte attrice fonda la propria domanda sulla diversa ipotesi normativa i cui all’art.2051 cod.civ. che, richiedendo per la imputazione del fatto dannoso la sola accertata sussistenza del nesso di causalità tra questo e la condotta lesiva, e relegando il ruolo della colpa a mera causa esimente della detta responsabilità, consentendo al convenuto i provare la addebitabilità del fatto al caso fortuito anche con il c.d. metodo indiretto, ovverosia ricorrendo anche con il c.d. metodo indiretto, ovverosia ricorrendo alla equazione casus=non culpa, introduce una vera e propria mutatio libelli,1 inammissibile per esser la fase di trattazione destinata alla sola precisazione della domanda già proposta con l’atto introduttivo, e non anche alla formulazione di una nuova , a meno che questa non sia conseguenza immediata e diretta delle eccezioni sollevate dal convenuto.

In ogni caso la fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può esser ricondotta nell’alveo di operatività segnato all’art.2051 cod.civ..

E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato su di una strada comunale – via Egnazia in agro di Fasano – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt.822 comma 2 e 824 cod.civ. e, pertanto, aperta all’uso generale delle collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che al bene è possibile trarre secondo la sua propria estinazione e attitudine.

Nei confronti i siffatti beni non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi2.

L’esclusione in parola trova il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur3 e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod.civ.. richiedendo questa pur sempre la esigibilità dal custode di una condotta di controllo e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione dalla cosa del determinismo produttivo dell’evento dannoso di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità per il custode di esercitare un siffatto potere, viene ad essere processualmente prova la sussistenza del caso fortuito, inteso come evento dotato di autonoma efficacia etiologica sulla produzione dell’evento dannoso, e che il custode era impossibilitato ad evitare.

La speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art.2051 cod. civ. è infatti ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’alveo delle ipotesi i responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige invece la accertata sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa.

Siffatto rapporto di specialità si estrinseca innanzitutto nella diversità dei presupposti, essendo la ricorrenza ella fattispecie di cui all’art.2051 cod.civ. fondata sul rapporto di custodia con la res, e sulla produzione di un evento annoso per i terzi che sia il risultato etiologico di una serie causale che abbia come fattore produttivo proprio la cosa custodita.

Laddove, invece, la generale ipotesi di responsabilità aquiliana è fondata sull’azione antigiuridica colposa e dolosa produttiva di un danum iniuria datur.

I tratti differenziali più marcati si apprezzano tuttavia essenzialmente in tema di onere della prova, nella fattispecie speciale dovendo l’attore-danneggiato provare solo il nesso i causalità tra la cosa e l’evento lesivo, e non già, come nella ipotesi generale, la esistenza di una azione antigiuridica colposa o dolosa del custode, mentre quest’ultimo, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno – che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità4.

Nondimeno siffatta prova liberatoria, che non può evidentemente ridursi ad un vera e propria probativo diabolica, potrà essere efficacemente fornita non solo in modo diretto, attraverso la prova positiva del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa, ovverosia dimostrando la oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo esercizio del potere di controllo sulla cosa custodita, tale da poter efficacemente escludere la operatività dalla causa esterna produttiva dell’evento dannoso.

E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile5 e, quindi inesigibile la osservanza di quei poteri doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive i eventi lesivi di diritti ed interessi dai terzi; attività di controllo e vigilanza che, invece, sono realisticamente esercitabili e, pertanto, esigibili, in relazione a beni demaniali e/o patrimoniali che coniughino la più ridotta estensione con l’interdizione all’uso indiscriminato della collettività6.

Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di si vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere imposto dall’art.2043 cod. civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline e delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi7; e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto8.

E’ così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana fondata sull’art.2043 cod.civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda; e, naturalmente, l’onere ella prova incomberà integralmente a carico ella parte attrice, dovendo in difetto soccombere ai sensi dell’art.2697 cod.civ..

II. – La valutazione della sussistenza della insidia e/o trabocchetto integra una tipica valutazione in fatto da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo, e è riservata al giudice di merito il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità.

Nella valutazione in parola assume rilievo preminente la diretta osservazione del luogo di causa, effettuata mediante ispezione giudiziale o disamina di idonee riproduzioni fotografiche offerte dalla parte in assolvimento all’onere probatorio di cui all’art.2697 cod.civ..

Dalle fotografie prodotte nel fascicolo attoreo si evince che la buca è ubicata in prossimità del margine destro della carreggiata lungo una curva sinistroconvessa (o destrosa che dir si voglia), subito dopo seguita da una seconda curva estroversa (o sinistrorsa).

E’ di rilevanti dimensioni – “notevoli” nella deposizione del teste Pepe Tommaso -, il che costituisce ex se un indice oggettivo di visibilità: è difficile negare che una entità naturalistica risulti tanto più visibile quanto più estesa.

E se pur il fatto è accaduto in ora notturna e, quindi, in assenza di visibilità naturale ed artificiale, non può revocarsi in dubbio come la predetta buca fosse senz’altro visibile al conducente che diligentemente avesse attivato i dispositvi di illuminazione imposti agli artt.152 e 153 del C.d.S.

Il tutto anche considerando come, sia la ora notturna, che il tratto di strada curvilineo, che l’assenza di illuminazione artificiale, e la particolare angustia della carreggiata (“…la strada dove è avvenuto il sinistro è piuttosto stretta e è a doppio senso di marcia…”) oggettivamente riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche, imponessero una velocità particolarmente moderata, in forza del combinato disposto degli articoli 142 comma 5 e 141 3 del C.d.S.

La velocità prudenziale così determinata, unitamente al rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva l’auto condotta dalla attrice – imposto dall’art.149 C.d.S. -, avrebbero certamente consentito alla sig.ra Giampaolo I. di poter affrontare al meglio la asperità che era certamente visibile perché illuminata dal fascio di luce dei proiettori anabbaglianti

Ma ulteriori elementi emersi dalla istruttoria depongono in senso sfavorevole all’accoglimento della domanda.

La vettura condotta dalla attrice era, infatti, preceduta da altro veicolo che ha felicemente superato l’asperità senza mostrare “…alcun tipo di sbandamento o di inusuale manovra…” (teste Trisolino Loredana), nonostante le dimensioni “notevoli” (teste Pepe Tommaso) della buca, ubicata in una strada “piuttosto stretta” (teste Pepe Tommaso) costringevano necessariamente il veicolo alla seguente alternativa: o impattare nella buca, o evitare la buca con una manovra ‘emergenza che certamente non sarebbe passata inosservata alla attenzione ella signora Trisolino Loredana.

Proprio l’assetto di marcia costante conservato dal veicolo precedente la vettura condotta dalla attrice, costituisce prova logica della inoffensività della asperità presente sul fondo stradale.

SEGUE>>>>>

La redazione di megghy.com

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