Novità della Legge Prodi D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006: Il fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare diventano di competenza delle Commissioni tributarie. Art.35 comma 26 quinquies

Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono improvvisamente trovati la propria abitazione in vendita all'asta per debiti erariali non pagati, bisogna stare molto attenti, quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca. In un secondo momento ricevuto l'avviso di trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per pagare, poi l'esattoria procede.

Cosa fare

La prima cosa da verificare e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state realmente notificate, se non e' cosi' bisogna fare subito ricorso al Giudice ordinario. In merito alla correttezza delle notifiche verificare la sezione : notifica tributaria

Cosa dice la legge:

ART. 76 DPR. 602/1973

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della
cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza
che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%
Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96
Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue:
unità immobiliari classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate
nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella
misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica
all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella
misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.
Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il
moltiplicatore pari a settantacinque.
Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a
decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma,
sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168,
convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto
2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai
soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i
moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella
misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente
disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8,
D.L. n. 168/2004.


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