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Discussione: IL FERMO AMMINISTRATIVO: come difendersi

  1. #1
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    Predefinito IL FERMO AMMINISTRATIVO: come difendersi

    Come difendersi

    Novità della Legge Prodi D.L. 223/2006 conv. in Legge 248/2006: Il fermo amministrativo e l'ipoteca immobiliare diventano di competenza delle Commissioni tributarie. Art.35 comma 26 quinquies



    Il fermo amministrativo trova fondamento giuridico nell’art. 86 del Dpr 602/73, come modificato dal D.Lgs. n.193 del 27 aprile 2001, in vigore dall’08/06/01.



    La prima cosa da fare e’ verificare che le cartelle esattoriali riportate nel fermo amministrativo siano effettivamente state notificate secondo la legge.



    Se c’e’ la certezza di non aver firmato nulla personalmente, questa e’ già di per se’ una causa di nullità del provvedimento, perche’ quando la cartella esattoriale va notificata a terzi, cioe’ non direttamente all’interessato, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata, cosa non avvenuta nella fattispecie. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, essendo questi i requisiti minimi da pretendersi per una corretta instaurazione del contraddittorio nel rispetto del codice di rito - Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981 della Corte Cass.



    La seconda cosa da verificare e’ che non ci sia sproporzione tra fermo amministrativo e importo da pagare, ad esempio se si deve pagare un saldo di poche centinaia d’euro certamente il provvedimento non e’ proporzionato all’effettivo danno arrecato. Se per esempio l’auto viene utilizzata per lavoro, questa e’ un ottima giustificazione per ricorrere al giudice.

    Trib. Milano (ord. 9/4/2003): La sproporzione fra valore veicolo e ammontare del debito configura eccesso di potere dell'esattoria. E' possibile inibitoria ex art. 700 cpc.



    Inoltre il fermo amministrativo viene disposto senza dare alcuna indicazione sull’organo a cui ricorrere e i tempi per proporre opposizione, in palese violazione dell’art.3 della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa e sul rapporto cittadino istituzioni nonche’ dell’art.24 della Costituzione che tutela il diritto alla difesa.

    Secondo la recente giurisprudenza l’organo competente a cui ricorrere e’ il Giudice ordinario (Giudice di pace o tribunale a seconda del valore della controversia), qualunque sia l’oggetto delle cartelle, mute, tributi o contributi.



    Innumerevoli sono le violazioni dello Statuto del contribuente, L. n. 212 del 27 luglio 2000, che si applica anche all'attività dei concessionari, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 17. La più evidente è la violazione al principio espresso dall'art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie), laddove si consente che la comunicazione del fermo avvenga entro cinque giorni dalla sua trascrizione e quindi dalla sua efficacia, con il risultato di esporre il cittadino ignaro alle pesanti sanzioni in ipotesi di circolazione della vettura. Altra palese violazione, questa volta all'art. 7 della L. n. 212/2000 (Chiarezza e motivazione degli atti) è la mancanza nella lettera di comunicazione del fermo, di qualsiasi
    motivazione e qualsiasi intellegibile riferimento agli atti prodromici, quali la cartella o le cartelle, i tributi evasi, la data di notifica dell'accertamento, l'indicazione delle autorità amministrativa e giudiziaria cui fare ricorso, i termini entro i quali proporli.



    Il fermo amministrativo e’ legittimo solo per i tributi erariali. Trib. Novara (sent.12/5/2003): Il fermo amministrativo e' leggittimo solo per i crediti esattoriali di natura fiscale, sono escluse multe, contributi inps e inail

    Inoltre il concessionario non puo’ provvedere direttamente al fermo amministrativo senza aver tentato altre vie alternative. Trib. Brindisi (sent. 43/2002): Il fermo amministrativo è lecito quando non sia possibile per l’esattoria riscuotere con altri mezzi, e’ illegittimo il ricorso diretto al fermo amministrativo senza aver tentato altre azioni alternative.

    E’ inoltre illegittimo il fermo dell’autovettura; infatti, L'ulteriore anomalia del fermo amministrativo quale strumento cautelare del credito dell'Amministrazione dello Stato risiede nella sanzionabilità della eventuale circolazione del veicolo "fermato". Non solo si impedisce la trasferibilità del bene e si fonda la pignorabilità dello stesso, bensì si colpisce ulteriormente il contribuente, comprimendo il diritto di proprietà e indiscutibilmente esercitando una pressione fortissima, tale da indurre i restii a pagare non sulla scorta del timore della paventata esecuzione forzata ma facendo leva sul deterrente della sanzione prevista dall'art. 214 del codice della strada, applicabile giusta il rinvio operato dal comma 3 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/197.


    Spunti di discussioni tratti da "studiomarino.com"
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    Nella discussione tra coloro che amano i ragionamenti, vince chi perde, in quanto apprende. ...Epicuro

  2. #2
    Guest

    Predefinito é legittimo??

    Il 17/01/07 mi hanno fermato il mezzo senza nessun preavviso.
    Ho scoperto questo il 19/02/07 chiedendo duplicato del Certificato di proprietà al PRA.
    Alla Gestline mi dicono che in base alla legge attuale il "preavviso di fermo" è facoltativo e che non mi devono neanche informare che ho il fermo sul mezzo.
    La cartella esattoriale è per un velox preso nel 2002, la cartella è arrivata nel 2004 e mi iscrivono il fermo dopo 2 anni senza avvisarmi??
    E' lecito?
    La Gestline dopo averli contattati non ha le prove che mi ha spedito preavviso anche perchè io non l'ho mai ricevuto e loro mi dicono che non lo hanno mandato.
    Posso chiedere la cancellazione del fermo a loro spese??
    E magari sarebbe bello se mi diceste se per tale illecito che secondo me ho subito posso addirittura chiedere lo sgravio della cartella.
    Scusate ma non so a che ente rivolgermi e su internet ho visto che loro per la normativa in corso dovevano obbligatoriamente mandarmi il preavviso.

    Grazie mille per l'aiuto ...non so a chi rivolgermi.
    Alessandra

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