Cassazione
Sezione III civile
Sentenza 10 febbraio 2005 n. 2712
Svolgimento del processo
Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello di
Genova, in parziale riforma della prima sentenza, ha condannato
la FIRS Italiana di Ass.ni in l.c.a. a risarcire il danno
da sinistro stradale subito dal T. nei limiti del massimale
vigente all'epoca del fatto.
Il T. propone ricorso per la cassazione della sentenza della
Corte genovese, svolgendo due motivi. Risponde con controricorso
la FIRS Italiana di Ass.ni in l.c.a..
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione
dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, censura la sentenza
impugnata per aver dichiarato che l'impresa obbligata al risarcimento
dell'incidente in oggetto è tenuta al pagamento entro
i limiti dei massimali vigenti all'epoca. La stessa questione
è affrontata nel secondo motivo dal punto di vista
dei vizi della motivazione. Precisa poi il ricorrente in memoria
che le censure non comportano la richiesta di liquidazione
di somme ulteriori oltre quelle già da lui ottenute,
ma la sola evidenziazione dell'errore in cui sarebbe incorso
il giudice del gravame laddove non ha specificato se l'applicazione
del massimale di polizza debba riguardare la sola sorte capitale
o anche quanto dovuto a titolo di rivalutazione ed interessi.
Ha pure precisato il ricorrente che omettere tali censure
avrebbe consentito all'impresa designata di ripetere le sommecorrisposte
(a qualsiasi titolo) oltre il limite di legge.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
fondati e vanno accolti nei limiti di quanto si va a dire.
La giurisprudenza di legittimità, secondo una recente
evoluzione (Cass. 8 luglio 2003, n. 10725), ha chiarito che
nella disciplina codicistica del rapporto di assicurazione
l'obbligazione dell'assicuratore non da all'assicurato il
diritto di ottenere il pagamento dell'indennità fino
a quando non risulti accertato quanto l'assicurato deve al
danneggiato. Invece, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile tale aspetto subisce una
modifica come diretta conseguenza del fatto che l'assicuratore
è obbligato a pagare l'indennità direttamente
al danneggiato, che può appunto rivolgersi all'assicuratore
perottenerla. L'art. 22 della legge n. 990 del 1969 dispone
infatti che l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione può essere proposta solo dopo che
siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia
chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno. Scaduto
questo termine, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato
se è stato posto nella condizione di determinarsi in
ordine alla sussistenza della responsabilità del suo
assicurato ed all'entità della somma da lui dovuta
al danneggiato come risarcimento.
Da questa mora dell'assicuratore nell'adempimento di un'obbligazione
pecuniaria (ossia nell'obbligazione di pagare una somma corrispondente
al risarcimento che sarebbe dovuto dal danneggiante, suo assicurato,
con il limite della somma per la quale l'assicurazione è
stata conclusa: cfr. Cass. Sez., un. 29 luglio 1989, n. 5219)
deriva come conseguenza che, in base al 1^ comma dell'art.
1224 c.c. l'assicuratore deve gli interessi moratori al saggio
degli interessi legali, salva la prova del maggior danno che,
a mente del 2^ comma dello stesso art. 1224 c.c., deve essere
data dal danneggiato.
Si può dunque concludere che l'assicuratore, obbligato
nei confronti del danneggiato non oltre i limiti del massimale,
se nell'adempiere la sua obbligazione cade in mora, può
essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a
titolo di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione
pecuniaria. Obbligazione che sorge senza necessità
di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale
per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali,
ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova(se
del caso mediante ricorso a presunzioni) di un danno maggiore
(Cass. 8 luglio 2003, n. 10725, cit.).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di superamento del massimale
(per mala gestio c.d. impropria, alla quale il ricorrente
fa riferimento) occasionata dal colpevole ed ingiustificato
ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della prestazione
di indennizzo all'interno del rapporto impresa assicuratrice/danneggiato.
Ipotesi, dunque, diversa da quella del superamento del massimale
per inadeguata gestione della lite (mala gestio cd. propria),
che non concerne la fattispecie in questione e riguarda il
rapporto impresa assicuratrice/assicurato.
Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti ai quali s'è
fatto riferimento e la sentenza (la quale, in violazione del
principio sopra enunciato, ha genericamente affermato che
l'obbligazione risarcitoria a carico dell'assicuratore non
può superare il massimale) va cassata con rinvio al
giudice designato nel dispositivo, il quale si adeguerà
al principio sopra enunciato ed altresì provvedere
sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d'appello di Genova, diversa sezione,
anche perchè provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005.
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