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Assegno di divorzio: mancata corresponsione e risarcimento del danno morale

Tribunale Bassano del Grappa, sentenza 27.01.2005 n° 31

Il Tribunale di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna separata e successivamente divorziata dal marito, il quale ometteva di corrisponderle il dovuto assegno di mantenimento e di divorzio, ha condannato il marito al risarcimento del danno morale in senso stretto, come richiesto dalla stessa.

Il Giudice ha preso posizione in riferimento all’eccezione sollevata dal marito in ordine alla presunta carenza di elementi probatori, distinguendo nettamente la figura del danno morale in senso stretto dalla figura del danno esistenziale, ricordando come il danno morale derivante da reato integra un effetto immediato e diretto della condotta costituente reato, da identificarsi con il turbamento emotivo determinato dalla condotta stessa e che si connota come in re ipsa.

Nota dell'Avv. Daniele Giacetti, del sito BassanoIuris

 

La sentenza:


Tribunale di Bassano del Grappa

sentenza n. 31/2005 Sent. - n. 1202/2002 R.C. Lavoro

n. 629/2005 Cron.- n. 78/2005 Rep. - Data del deposito 27.01.2005

Risarcimento danno morale ex art. 2059 c.c. – Violazione dell’obbligo di mantenimento del coniuge p. e p. dall’art. 570 c.p. – Mancata corresponsione dell’assegno di separazione e di divorzio


REPUBBLICA ITALIANA


TRIBUNALE DI

BASSANO DEL GRAPPA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del Dr. Marco Cecchi


HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE


SENTENZA


Nella causa civile iscritta al n.1202/2002 R.G.


Promossa da:


Elettra, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio dell’Avv. Devis Bonato, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione.


PARTE ATTRICE


Contro:


Tizio, elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa presso lo studio dell’Avv. omissis, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.


PARTE CONVENUTA


Oggetto: risarcimento danni

Trattenuta in decisione all’udienza del 29.7.2004 sulle seguenti conclusioni delle parti:


per parte attrice: "come in atto di citazione e in via istruttoria come in atti e in verbale di udienza del 27.1.2004; dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande eventualmente formulate da controparte";


per parte convenuta: "come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 20.01.2004; dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte".


svolgimento del processo


Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte in data 8.10.2002, la sig.ra Elettra conveniva in giudizio il sig. Tizio, esponendo che come le parti predette avessero contratto matrimonio in data 25.7.1965, ma che l'odierno convenuto era stato indotto a tale atto solo a seguito delle pressioni dei propri genitori, in considerazione del fatto che la sig.ra Elettra avrebbe dato alla luce una figlia (poi nata il 6.1.1966). La vita coniugale si caratterizzava ben presto per le violenze, fisiche e morali, poste in essere dal sig. Tizio nei confronti della moglie, che veniva peraltro costretta ad interrompere l'attività di sarta. La famiglia si trasferiva poi a Bassano del Grappa, su iniziativa unilaterale del sig. Tizio, così allontanando la sig.ra Elettra dalla propria famiglia. La vita matrimoniale proseguiva quindi con il sig. Tizio che continuava a prestare attenzione unicamente alla propria attività lavorativa, mentre la sig.ra Elettra doveva occuparsi soltanto della casa e dei figli (rilevando che altri due figli erano nati nel '71- ‘72), facendo presente come il sig. Tizio sosteneva che sarebbe stato lui a pensare ai bisogni economici della famiglia: egli, del resto, provvedeva a consegnare alla moglie 4 milioni di vecchie lire al mese, per far fronte alle esigenze della famiglia. Tale situazione perdurava sino a quando, nel 1978, il sig. Tizio assumeva alle proprie dipendenze la sig.ra C.S., quale segretaria personale: di lì a poco, infatti, si verificava un ulteriore deterioramento della vita coniugale, a causa dell'insorgere di una relazione extramatrimoniale tra il sig. Tizio e la sig.ra C.S. (i quali erano tuttora conviventi). Nel 1987 l'odierna attrice veniva assunta nell'azienda del marito, Alfa S.n.c., ma dopo pochi mesi ne veniva licenziata, in concomitanza con la presentazione di richiesta di separazione giudiziale da parte del sig. Tizio (il quale si allontanava dalla casa familiare ed andava a vivere con la sig.ra C.S.). In data 23.9.1991 il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava la separazione dei coniugi de quo, imponendo a carico del sig. Tizio di corrispondere alla sig.ra Elettra un assegno mensile 1.200.000 lire, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa, oltre che un assegno di 1.300.000 lire, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Nel mese di dicembre 1996 il sig. Tizio sospendeva improvvisamente e senza motivo la corresponsione di tale assegno, così come dallo stesso ammesso nel corso dell'udienza presidenziale celebratasi in data 15.10.1997 nel procedimento per la cessazione degli offerti civili del matrimonio (al termine della quale il Presidente confermava le condizioni della separazione legale in atto). Rivelatisi inutili i solleciti di pagamento, l'odierna attrice promuoveva procedura esecutiva per il recupero del proprio credito, rimasta però infruttuosa. In data 26.2.2001 veniva poi depositata dal Tribunale di Bassano del Grappa sentenza con cui, provvedendo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, imponeva a carico del sig. Tizio l'obbligo di versare alla sig.ra Elettra un assegno mensile di 1.200.000 lire, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa sig.ra Elettra. A fronte dell'infruttuosità delle procedure esecutive esperite, l'odierna attrice si era peraltro decisa a presentare querela, in data 2.4.1998, nei confronti del sig. Tizio. Da tale iniziativa era poi scaturita la sentenza 250/98 della Pretura di Bassano del Grappa, di applicazione della pena (per il reato di cui all'art. 570 c.p.). Alle successive tre querele della sig.ra Elettra, presentate rispettivamente in data 19.2.2000, 16.10.2000 e 20.12.2000, faceva invece seguito la sentenza n° 191/2001 del Tribunale di Bassano del Grappa, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (anch'essa riferita ad imputazione ex art. 570 c.p., aggravato dalla recidiva). Nonostante la seconda condanna, il sig. Tizio continuava ad omettere il versamento dell'assegno, di talché la sig.ra Elettra presentava ulteriore querela, in data 19.4.2002, dando corso ad un nuovo procedimento penale, ancora pendente al momento della presentazione dell'atto di citazione, mentre un ulteriore querela veniva poi presentata in data 6.9.2002, atteso il persistere del mancato versamento dell'assegno. La sig.ra Elettra, quindi, per effetto della condotta del sig. Tizio, per oltre 70 mesi era stata privata dell'unica sua entrata economica, essendo stata licenziata dalla ditta Alfa s.n.c. (e tale licenziamento, impugnato, era stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Bassano del Grappa) e non usufruendo di alcuna forma di assistenza pensionistica. Il sig. Tizio quindi, socio unico della S.r.l. Beta, oltre che socio al 65% della Gamma S.r.l. (aziende operanti nel settore della lavorazione dei metalli preziosi), aveva complessivamente omesso di versare alla sig.ra Elettra la somma di € 111.726,56, arrecando alla stessa un grave danno patrimoniale, oltre che un danno alla salute psico-fisica dell'odierna attrice. Il comportamento volontariamente e pervicacemente tenuto dal sig. Tizio, infatti, aveva costretto la sig.ra Elettra ad una vita di straordinario sacrificio e ristrettezze economiche (a maggior ragione fonte di disagio in considerazione del tenore di vita medio-alto, sotto il profilo economico, goduto durante il matrimonio), peraltro considerando che, quando l'erogazione dell'assegno era stata sospesa, nel 1996, due dei tre figli erano ancora studenti. A causa di ciò la sig.ra Elettra era caduta in un profondo stato di prostrazione, che incideva in modo rilevante e negativo sulla sua vita di relazione e sulle sue condizioni di salute, ulteriormente aggravato dal fatto che il sig. Tizio aveva reiteratamente adito l'autorità giudiziaria per farsi restituire l'abitazione di Bassano del Grappa (del quale era proprietario) dove l'odierna attrice continuava odiernamente a vivere unitamente ai propri tre figli. Sulla base di tali circostanze, pertanto, la sig.ra Elettra così concludeva: "accertato che il sig. Tizio ha tenuto un comportamento intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio omettendo di versare il dovuto assegno di mantenimento a favore della sig.ra Elettra, anche in violazione del disposto dell'art. 570 c.p., configurando così un 'ipotesi di reato, condannarsi lo stesso sig. Tizio al risarcimento del danno morale ex art. 2059 c. c. ed art. 185 c.p. sopportato dalla sig.ra Elettra, da liquidarsi in via equitativa.

Radicatesi il contraddittorio con la costituzione di parte convenuta, questa contestava quanto dedotto da parte attrice, in particolare esponendo che il sig. Tizio aveva sospeso l'erogazione dell'assegno solo a causa delle difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare a seguito del dissesto economico della propria azienda. L'odierna attrice aveva poi omesso di far presente che, nel 1998, a seguito del venir meno del rapporto di lavoro dalla stessa intrattenuto con la ditta dei fratelli del sig. Tizio, aveva ottenuto una liquidazione pari omissis milioni di vecchie lire. La stessa ditta, peraltro, era poi stata condannata a corrispondere alla sig.ra Elettra altri omissis milioni di vecchie lire. Il sig. Tizio, in ogni caso, non si era mai disinteressato dei propri figli, tanto che aveva donato ad uno di essi un'abitazione (sita a omissis). Per quanto poi concerneva la casa coniugale (di proprietà esclusiva del sig. Tizio), veniva esposto come la stessa fosse tuttora occupata dalla sig.ra Elettra, la quale aveva peraltro instaurato una procedura esecutiva in ordine a tale immobile, che era stato posto all'asta e venduto. In tal modo la sig.ra Elettra, quale creditrice esecutante, avrebbe ottenuto soddisfazione del proprio credito. Veniva infine rilevato come l'attrice si fosse limitata a sostenere di versare in uno stato di prostrazione, senza tuttavia offrirsi di provare tale assunto. Sulla base di tali circostanze veniva quindi chiesta la reiezione della domanda attorca.

Nel corso del processo venivano concessi termini per memorie ai sensi degli artt. 180, 183, V° comma e 184 c.p.c., espletandosi istruttoria esclusivamente mediante produzione di documenti; infine, precisate le conclusioni come sopra ricordate, la causa veniva trattenuta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1) La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta, in base alle seguenti considerazioni.

2) In primo luogo occorre rilevare come l'istruttoria espletata abbia fornito adeguati riscontri alle deduzioni attoree, ricordandosi anzitutto come parte convenuta non abbia contestato, in punto di fatto, di non aver corrisposto alla sig.ra Elettra l'assegno a quest'ultima spettante (prima in sede di separazione e poi a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio). Il sig. Tizio ha tuttavia prospettato di non essere stato in grado di procedere al versamento dell'assegno stabilito in sede giudiziale, allegando l'insorgere di difficoltà economiche nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Alla stregua di tale impostazione, incombeva quindi sull'odierno convenuto l'onere di fornire compiuta dimostrazione del fatto di essersi trovato in condizioni economiche tali da non riuscire a versare l'assegno in questione.

Ciò premesso, si deve sin d'ora rilevare come tale onere istruttorio non possa considerarsi assolto, evidenziando come la produzione documentale offerta dal convenuto medesimo non si presti ad essere intesa nella prospettiva dallo stesso invocata. Si impone, peraltro, una precisazione preliminare alle considerazioni inerenti la valutazione del materiale istruttorio disponibile: il presente processo attiene esclusivamente alla domanda attorea relativa al risarcimento del danno morale subito dalla sig.ra Elettra, ed è perciò strutturalmente e eziologicamente distinto sia dalle procedure in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia da quelle di modifica delle condizioni della separazione o del "divorzio". È solamente nell'ambito delle procedure da ultimo citate che possono venire in rilievo aspetti inerenti la comparazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, oppure la valutazione della congruità (e della spettanza) dell'assegno disposto a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi (o dei figli).

In questa sede è esclusivamente possibile prendere atto che sul sig. Tizio incombeva l'obbligo di versare l'assegno in questione, dovendosi peraltro opportunamente precisare che la Corte d'Appello di Venezia (con sentenza 1625/2002 del 3.6/15.10.2002: cfr doc. 20 fascicolo attoreo), decidendo in sede di appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha determinato in € 1.291,14 l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Elettra ed a carico dell'odierno convenuto.

Si rileva, peraltro, come la predetta Corte d'Appello abbia motivato la propria decisione evidenziando testualmente che "il Tizio, infatti, ha nettamente una posizione economica predominante rispetto alla Elettra in quanto, nonostante il tentativo di celare il suo patrimonio ed il suo reddito:

a) è tornato ad essere titolare delle quote sociali della s.r.l. Beta della quale è unico socio (detenendo il 100% delle quote sociali del valore complessivo di £ 75.000.000) nonché amministratore unico della stessa; e della s.r.l. Gamma (della quale è socio di maggioranza per quote del valore di £ 123.500.000 sul valore complessivo di £. 190.000.000...;
b) nel corso dell'anno 1997 ha alienato un capannone, con annesso negozio per una somma dichiarata di £ 2.045.832.520 e verosimilmente superiore sul piano commerciale...;
e) risulta essere titolare, personalmente, di certificati di deposito al portatore per 125.000.000;
d) conduce un alto tenore di vita (casa, macchina Mercedes, etc. etc.)”, per contro rilevando che "la Elettra ha attualmente 54 anni e, verosimilmente, non può svolgere un'attività lavorativa proficua. È ben vero che l'appellata ha ricevuto omissis lordi dal Tizio in esito ad una controversia che peraltro sarebbe ancora "sub indice": ma comunque, detratte le spese legali (£ omissis) e tutti gli accessori (interessi etc.) la somma si riduce notevolmente e, quindi, non può garantire un reddito, comunque non superiore ai omissis milioni annui. Nè deve essere trascurato che la Elettra ha sostenuto le spese mediche per il figlio D. (£ omissis) per una grave forma di spondilolistesi alla colonna vertebrale, con complesso intervento chirurgico, al fine di scongiurare più gravi effetti agli arti superiori". Il Giudice competente a valutare i profili sulla spettanza o meno dell'assegno, dunque, con una decisione depositata in concomitanza con la notifica dell'atto introduttivo della presente causa (e dunque con valutazione pienamente sovrapponentesi con l'arco cronologico rilevante ai presenti fini), ha ritenuto il sig. Tizio caratterizzati da tali disponibilità economiche da dover corrispondere alla sig.ra Elettra, in relazione alle condizioni economiche di quest'ultima, un assegno di € 1.291,14. Già tale valutazione rende di per sé insuscettibili di valorizzazione tutte le difese svolte sul punto dall'odierno convenuto, comunque rilevandosi che (in relazione alla documentazione prodotta dal sig. Tizio) di poco o nessun momento si appalesano, ai fini specifici della decisione della presente causa, la missiva della Banca Antonveneta dell'8.11.2002 (cfr doc. 1 fascicolo di parte convenuta) con cui è stata disposta la revoca delle linee di credito della Gamma s.r.l, o la missiva del commercialista S. del 19.1.2004 (doc. 3 ibidem) con cui si informa il sig. Tizio della messa in liquidazione della Gamma e della Beta, o, infine, i bilanci della Gamma e della Beta (docc. 4-11 ibidem).

A prescindere dalla considerazione di carattere generale per cui, nella totale assenza di ogni altro documento o riscontro, non è dato di valutare se e quanto la messa in liquidazione delle società predette incida sul patrimonio del sig. Tizio (che, si può ipotizzare, abbia comunque percepito dei redditi, quantomeno nella qualità di amministratore unico della Beta), atteso che le valutazioni operate dalla Corte d'Appello di Venezia consentono di individuare la sussistenza di dotazioni ed utilità economiche di cospicua entità del sig. Tizio, al di là dei rapporti con le predette società (come la vendita del capannone indicata nella citata sentenza 1625/2002), si deve comunque osservare come i riscontri prodotti dal convenuto attestino (nei limiti di efficacia già detti) l'insorgere di difficoltà economiche a decorrere dal 2002.

Tuttavia emerge pacificamente (non essendo stata sollevata alcuna contestazione sul punto) che l'assegno spettante alla sig.ra Elettra (e, in un primo momento, anche ai figli) non è stato più corrisposto a far data dal dicembre 1996. Anche accedendo (in via di mera ipotesi) alla valorizzazione dei riscontri offerti dal convenuto, ne deriverebbe comunque che per un periodo di sei anni non risulta fornita alcuna dimostrazione a giustificazione dell'impossibilità di versare l'assegno de quo. Tale valutazione, unita alle considerazioni svolte dalla Corte d'Appello, portano a ritenere del tutto prive di plausibilità le argomentazioni e deduzioni esposte dal convenuto, dovendosi quindi concludere che l'assegno in questione non è stato versato per una pura e semplice opzione del sig. Tizio.

Tale considerazione consente di ritenere accertata, ai fini specifici della valutazione da operarsi nella presente sede, la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p.c. A tale ultimo proposito appare opportuno ricordare come l'odierno convenuto abbia già proceduto a definire con applicazione della pena due procedimenti penali relativi all'imputazione di cui all'art. 570 c.p., rilevandosi come in entrambe le ipotesi la pena detentiva sia stata convertita in pena pecuniaria (per complessive lire 7.150.000) - che non risulta non sia stata versata - mentre nello stesso periodo di tempo non ha versato alcunché a titolo di assegno alla sig.ra Elettra, ciò che, nei limitati ambiti in cui tale considerazione può assumere valore, conferma che il sig. Tizio aveva delle disponibilità economiche e che l'omesso versamento dell'assegno in questione è stato frutto esclusivamente di una valutazione discrezionale dello stesso sig. Tizio. Parte convenuta ha poi rilevato come parte attrice non avrebbe fornito prova dello stato di prostrazione mentale da quest'ultima patito a causa della condotta dell'odierno convenuto.

A tale proposito, tuttavia, si deve ricordare come la presente causa attenga esclusivamente al risarcimento del danno morale subito dalla sig.ra Elettra, e non anche ad eventuali danni biologici (ove sarebbe da allocare un danno di natura psico-fisica trasmodante la transitoria afflizione emotiva), ricordando come il danno morale derivante da reato integra un effetto immediato e diretto della condotta costituente reato, da identificarsi con il turbamento emotivo determinato dalla condotta stessa e che si connota come in re ipsa.

Tuttavia, a prescindere da tali valutazioni, si osserva come la condotta del convenuto, che per otto anni (non risultando, al momento del deposito degli scritti conclusionali, che tale comportamento sia cessato) ed in forza di una propria libera scelta, ha omesso di versare alla sig.ra Elettra l'assegno a quest'ultima dovuto (e riconosciuto da tutti gli organi giudicanti a cui la questione è stata sottoposta), anche in periodi in cui l'odierna attrice era priva di qualunque attività lavorativa e subiva la pressione derivante dal dover far fronte alle esigenze di tre figli (ricordando anche l'inciso espresso dalla Corte d'Appello in ordine alle vicende sanitarie del figlio D.), appare più che verosimilmente presentarsi come fonte di un indubbio turbamento emotivo in capo all'odierna attrice (oltre che plausibile fonte di angoscia e senso di frustrazione), anche a fronte della scarsa efficacia deterrente (che vieppiù evidenzia la fermezza del proposito dell'odierno convenuto) manifestata dall'instaurazione di vari procedimenti penali nei confronti del sig. Tizio.

3) Alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, ritiene lo scrivente che l'odierno convenuto debba essere condannato al risarcimento dei danni morali cagionati alla sig.ra Elettra con la propria condotta, integrante gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p. La determinazione del quantum risarcitorio in questione si presta peraltro a non indifferenti difficoltà, dovendosi comunque procedere ad una liquidazione dello stesso in via puramente equitativa (e non disponendosi dello spesso frequente parametro di confronto determinato dalla usuale compresenza, in ipotesi di cause di risarcimento danni, della sussistenza di un danno biologico). In considerazione della durata della condotta posta in essere dal sig. Tizio, della reiterazione della stessa anche a seguito di procedimenti penali, e dell'entità complessiva del danno economico (superiore ad € 100.000,00: circostanza mai contestata da parte convenuta) cagionato alla sig.ra Elettra (che, come rilevato dalla Corte d'Appello di Venezia, non risulta comunque connotarsi per disponibilità economiche di rilievo), si ritiene equo liquidare il danno in questione, in via omnicomprensiva ed al valore attuale, in complessivi € omissis (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo).

4) In base al criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate, come da notula, in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l’effetto, condanna il convenuto Tizio a versare alla sig.ra Elettra, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma complessiva di € omissis oltre interessi legali sulla stessa dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

2) condanna parte convenuta Tizio a rifondere a parte attrice le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Euro omisis, di cui Euro omissis per spese. Euro omissis per diritti. Euro omissis per onorari, oltre iva e epa come per legge e maggiorazione del 12,5% su diritti ed onorari per rimborso forfetario spese generali.

Bassano del Grappa, 9.12.2004

Il Giudice Dr. Cecchi Marco

Fonte notizia: www.bassano.tribunale.org.

La redazione di megghy.com

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