Il Tribunale di Bassano del Grappa pronunciandosi
in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento
danni avanzata da una donna separata e successivamente divorziata
dal marito, il quale ometteva di corrisponderle il dovuto
assegno di mantenimento e di divorzio, ha condannato il marito
al risarcimento del danno morale in senso stretto, come richiesto
dalla stessa.
Il Giudice ha preso posizione in riferimento all’eccezione
sollevata dal marito in ordine alla presunta carenza di elementi
probatori, distinguendo nettamente la figura del danno morale
in senso stretto dalla figura del danno esistenziale, ricordando
come il danno morale derivante da reato integra un effetto
immediato e diretto della condotta costituente reato, da identificarsi
con il turbamento emotivo determinato dalla condotta stessa
e che si connota come in re ipsa.
Nota dell'Avv. Daniele Giacetti, del sito BassanoIuris
La sentenza:
Tribunale di Bassano del Grappa
sentenza n. 31/2005 Sent. - n. 1202/2002 R.C. Lavoro
n. 629/2005 Cron.- n. 78/2005 Rep. - Data del deposito 27.01.2005
Risarcimento danno morale ex art. 2059 c.c. – Violazione
dell’obbligo di mantenimento del coniuge p. e p. dall’art.
570 c.p. – Mancata corresponsione dell’assegno
di separazione e di divorzio
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI
BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Dr. Marco Cecchi
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1202/2002 R.G.
Promossa da:
Elettra, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa presso
lo studio dell’Avv. Devis Bonato, che la rappresenta
e difende come da procura a margine dell’atto di citazione.
PARTE ATTRICE
Contro:
Tizio, elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa presso
lo studio dell’Avv. omissis, che lo rappresenta e difende
come da procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Trattenuta in decisione all’udienza del 29.7.2004 sulle
seguenti conclusioni delle parti:
per parte attrice: "come in atto di citazione e in via
istruttoria come in atti e in verbale di udienza del 27.1.2004;
dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande
eventualmente formulate da controparte";
per parte convenuta: "come in comparsa di costituzione
e risposta e in via istruttoria come da memoria ex art. 184
c.p.c. depositata il 20.01.2004; dichiara di non accettare
il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate
da controparte".
svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte
in data 8.10.2002, la sig.ra Elettra conveniva in giudizio
il sig. Tizio, esponendo che come le parti predette avessero
contratto matrimonio in data 25.7.1965, ma che l'odierno convenuto
era stato indotto a tale atto solo a seguito delle pressioni
dei propri genitori, in considerazione del fatto che la sig.ra
Elettra avrebbe dato alla luce una figlia (poi nata il 6.1.1966).
La vita coniugale si caratterizzava ben presto per le violenze,
fisiche e morali, poste in essere dal sig. Tizio nei confronti
della moglie, che veniva peraltro costretta ad interrompere
l'attività di sarta. La famiglia si trasferiva poi
a Bassano del Grappa, su iniziativa unilaterale del sig. Tizio,
così allontanando la sig.ra Elettra dalla propria famiglia.
La vita matrimoniale proseguiva quindi con il sig. Tizio che
continuava a prestare attenzione unicamente alla propria attività
lavorativa, mentre la sig.ra Elettra doveva occuparsi soltanto
della casa e dei figli (rilevando che altri due figli erano
nati nel '71- ‘72), facendo presente come il sig. Tizio
sosteneva che sarebbe stato lui a pensare ai bisogni economici
della famiglia: egli, del resto, provvedeva a consegnare alla
moglie 4 milioni di vecchie lire al mese, per far fronte alle
esigenze della famiglia. Tale situazione perdurava sino a
quando, nel 1978, il sig. Tizio assumeva alle proprie dipendenze
la sig.ra C.S., quale segretaria personale: di lì a
poco, infatti, si verificava un ulteriore deterioramento della
vita coniugale, a causa dell'insorgere di una relazione extramatrimoniale
tra il sig. Tizio e la sig.ra C.S. (i quali erano tuttora
conviventi). Nel 1987 l'odierna attrice veniva assunta nell'azienda
del marito, Alfa S.n.c., ma dopo pochi mesi ne veniva licenziata,
in concomitanza con la presentazione di richiesta di separazione
giudiziale da parte del sig. Tizio (il quale si allontanava
dalla casa familiare ed andava a vivere con la sig.ra C.S.).
In data 23.9.1991 il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava
la separazione dei coniugi de quo, imponendo a carico del
sig. Tizio di corrispondere alla sig.ra Elettra un assegno
mensile 1.200.000 lire, a titolo di concorso nel mantenimento
della stessa, oltre che un assegno di 1.300.000 lire, a titolo
di concorso nel mantenimento dei figli. Nel mese di dicembre
1996 il sig. Tizio sospendeva improvvisamente e senza motivo
la corresponsione di tale assegno, così come dallo
stesso ammesso nel corso dell'udienza presidenziale celebratasi
in data 15.10.1997 nel procedimento per la cessazione degli
offerti civili del matrimonio (al termine della quale il Presidente
confermava le condizioni della separazione legale in atto).
Rivelatisi inutili i solleciti di pagamento, l'odierna attrice
promuoveva procedura esecutiva per il recupero del proprio
credito, rimasta però infruttuosa. In data 26.2.2001
veniva poi depositata dal Tribunale di Bassano del Grappa
sentenza con cui, provvedendo in ordine alla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, imponeva a carico del sig.
Tizio l'obbligo di versare alla sig.ra Elettra un assegno
mensile di 1.200.000 lire, a titolo di concorso nel mantenimento
della stessa sig.ra Elettra. A fronte dell'infruttuosità
delle procedure esecutive esperite, l'odierna attrice si era
peraltro decisa a presentare querela, in data 2.4.1998, nei
confronti del sig. Tizio. Da tale iniziativa era poi scaturita
la sentenza 250/98 della Pretura di Bassano del Grappa, di
applicazione della pena (per il reato di cui all'art. 570
c.p.). Alle successive tre querele della sig.ra Elettra, presentate
rispettivamente in data 19.2.2000, 16.10.2000 e 20.12.2000,
faceva invece seguito la sentenza n° 191/2001 del Tribunale
di Bassano del Grappa, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
(anch'essa riferita ad imputazione ex art. 570 c.p., aggravato
dalla recidiva). Nonostante la seconda condanna, il sig. Tizio
continuava ad omettere il versamento dell'assegno, di talché
la sig.ra Elettra presentava ulteriore querela, in data 19.4.2002,
dando corso ad un nuovo procedimento penale, ancora pendente
al momento della presentazione dell'atto di citazione, mentre
un ulteriore querela veniva poi presentata in data 6.9.2002,
atteso il persistere del mancato versamento dell'assegno.
La sig.ra Elettra, quindi, per effetto della condotta del
sig. Tizio, per oltre 70 mesi era stata privata dell'unica
sua entrata economica, essendo stata licenziata dalla ditta
Alfa s.n.c. (e tale licenziamento, impugnato, era stato ritenuto
legittimo dal Tribunale di Bassano del Grappa) e non usufruendo
di alcuna forma di assistenza pensionistica. Il sig. Tizio
quindi, socio unico della S.r.l. Beta, oltre che socio al
65% della Gamma S.r.l. (aziende operanti nel settore della
lavorazione dei metalli preziosi), aveva complessivamente
omesso di versare alla sig.ra Elettra la somma di € 111.726,56,
arrecando alla stessa un grave danno patrimoniale, oltre che
un danno alla salute psico-fisica dell'odierna attrice. Il
comportamento volontariamente e pervicacemente tenuto dal
sig. Tizio, infatti, aveva costretto la sig.ra Elettra ad
una vita di straordinario sacrificio e ristrettezze economiche
(a maggior ragione fonte di disagio in considerazione del
tenore di vita medio-alto, sotto il profilo economico, goduto
durante il matrimonio), peraltro considerando che, quando
l'erogazione dell'assegno era stata sospesa, nel 1996, due
dei tre figli erano ancora studenti. A causa di ciò
la sig.ra Elettra era caduta in un profondo stato di prostrazione,
che incideva in modo rilevante e negativo sulla sua vita di
relazione e sulle sue condizioni di salute, ulteriormente
aggravato dal fatto che il sig. Tizio aveva reiteratamente
adito l'autorità giudiziaria per farsi restituire l'abitazione
di Bassano del Grappa (del quale era proprietario) dove l'odierna
attrice continuava odiernamente a vivere unitamente ai propri
tre figli. Sulla base di tali circostanze, pertanto, la sig.ra
Elettra così concludeva: "accertato che il sig.
Tizio ha tenuto un comportamento intenzionalmente e pervicacemente
defatigatorio omettendo di versare il dovuto assegno di mantenimento
a favore della sig.ra Elettra, anche in violazione del disposto
dell'art. 570 c.p., configurando così un 'ipotesi di
reato, condannarsi lo stesso sig. Tizio al risarcimento del
danno morale ex art. 2059 c. c. ed art. 185 c.p. sopportato
dalla sig.ra Elettra, da liquidarsi in via equitativa.
Radicatesi il contraddittorio con la costituzione di parte
convenuta, questa contestava quanto dedotto da parte attrice,
in particolare esponendo che il sig. Tizio aveva sospeso l'erogazione
dell'assegno solo a causa delle difficoltà economiche
in cui si era venuto a trovare a seguito del dissesto economico
della propria azienda. L'odierna attrice aveva poi omesso
di far presente che, nel 1998, a seguito del venir meno del
rapporto di lavoro dalla stessa intrattenuto con la ditta
dei fratelli del sig. Tizio, aveva ottenuto una liquidazione
pari omissis milioni di vecchie lire. La stessa ditta, peraltro,
era poi stata condannata a corrispondere alla sig.ra Elettra
altri omissis milioni di vecchie lire. Il sig. Tizio, in ogni
caso, non si era mai disinteressato dei propri figli, tanto
che aveva donato ad uno di essi un'abitazione (sita a omissis).
Per quanto poi concerneva la casa coniugale (di proprietà
esclusiva del sig. Tizio), veniva esposto come la stessa fosse
tuttora occupata dalla sig.ra Elettra, la quale aveva peraltro
instaurato una procedura esecutiva in ordine a tale immobile,
che era stato posto all'asta e venduto. In tal modo la sig.ra
Elettra, quale creditrice esecutante, avrebbe ottenuto soddisfazione
del proprio credito. Veniva infine rilevato come l'attrice
si fosse limitata a sostenere di versare in uno stato di prostrazione,
senza tuttavia offrirsi di provare tale assunto. Sulla base
di tali circostanze veniva quindi chiesta la reiezione della
domanda attorca.
Nel corso del processo venivano concessi termini per memorie
ai sensi degli artt. 180, 183, V° comma e 184 c.p.c.,
espletandosi istruttoria esclusivamente mediante produzione
di documenti; infine, precisate le conclusioni come sopra
ricordate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda avanzata da parte attrice è fondata e
deve pertanto essere accolta, in base alle seguenti considerazioni.
2) In primo luogo occorre rilevare come l'istruttoria espletata
abbia fornito adeguati riscontri alle deduzioni attoree, ricordandosi
anzitutto come parte convenuta non abbia contestato, in punto
di fatto, di non aver corrisposto alla sig.ra Elettra l'assegno
a quest'ultima spettante (prima in sede di separazione e poi
a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Il sig. Tizio ha tuttavia prospettato di non essere stato
in grado di procedere al versamento dell'assegno stabilito
in sede giudiziale, allegando l'insorgere di difficoltà
economiche nell'ambito della propria attività imprenditoriale.
Alla stregua di tale impostazione, incombeva quindi sull'odierno
convenuto l'onere di fornire compiuta dimostrazione del fatto
di essersi trovato in condizioni economiche tali da non riuscire
a versare l'assegno in questione.
Ciò premesso, si deve sin d'ora rilevare come tale
onere istruttorio non possa considerarsi assolto, evidenziando
come la produzione documentale offerta dal convenuto medesimo
non si presti ad essere intesa nella prospettiva dallo stesso
invocata. Si impone, peraltro, una precisazione preliminare
alle considerazioni inerenti la valutazione del materiale
istruttorio disponibile: il presente processo attiene esclusivamente
alla domanda attorea relativa al risarcimento del danno morale
subito dalla sig.ra Elettra, ed è perciò strutturalmente
e eziologicamente distinto sia dalle procedure in tema di
separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sia da quelle di modifica delle condizioni
della separazione o del "divorzio". È solamente
nell'ambito delle procedure da ultimo citate che possono venire
in rilievo aspetti inerenti la comparazione delle condizioni
patrimoniali dei coniugi, oppure la valutazione della congruità
(e della spettanza) dell'assegno disposto a favore dell'uno
o dell'altro dei coniugi (o dei figli).
In questa sede è esclusivamente possibile prendere
atto che sul sig. Tizio incombeva l'obbligo di versare l'assegno
in questione, dovendosi peraltro opportunamente precisare
che la Corte d'Appello di Venezia (con sentenza 1625/2002
del 3.6/15.10.2002: cfr doc. 20 fascicolo attoreo), decidendo
in sede di appello nei confronti della sentenza del Tribunale
di Bassano del Grappa che aveva pronunciato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, ha determinato in €
1.291,14 l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
Elettra ed a carico dell'odierno convenuto.
Si rileva, peraltro, come la predetta Corte d'Appello abbia
motivato la propria decisione evidenziando testualmente che
"il Tizio, infatti, ha nettamente una posizione economica
predominante rispetto alla Elettra in quanto, nonostante il
tentativo di celare il suo patrimonio ed il suo reddito:
a) è tornato ad essere titolare delle quote sociali
della s.r.l. Beta della quale è unico socio (detenendo
il 100% delle quote sociali del valore complessivo di £
75.000.000) nonché amministratore unico della stessa;
e della s.r.l. Gamma (della quale è socio di maggioranza
per quote del valore di £ 123.500.000 sul valore complessivo
di £. 190.000.000...;
b) nel corso dell'anno 1997 ha alienato un capannone, con
annesso negozio per una somma dichiarata di £ 2.045.832.520
e verosimilmente superiore sul piano commerciale...;
e) risulta essere titolare, personalmente, di certificati
di deposito al portatore per 125.000.000;
d) conduce un alto tenore di vita (casa, macchina Mercedes,
etc. etc.)”, per contro rilevando che "la Elettra
ha attualmente 54 anni e, verosimilmente, non può svolgere
un'attività lavorativa proficua. È ben vero
che l'appellata ha ricevuto omissis lordi dal Tizio in esito
ad una controversia che peraltro sarebbe ancora "sub
indice": ma comunque, detratte le spese legali (£
omissis) e tutti gli accessori (interessi etc.) la somma si
riduce notevolmente e, quindi, non può garantire un
reddito, comunque non superiore ai omissis milioni annui.
Nè deve essere trascurato che la Elettra ha sostenuto
le spese mediche per il figlio D. (£ omissis) per una
grave forma di spondilolistesi alla colonna vertebrale, con
complesso intervento chirurgico, al fine di scongiurare più
gravi effetti agli arti superiori". Il Giudice competente
a valutare i profili sulla spettanza o meno dell'assegno,
dunque, con una decisione depositata in concomitanza con la
notifica dell'atto introduttivo della presente causa (e dunque
con valutazione pienamente sovrapponentesi con l'arco cronologico
rilevante ai presenti fini), ha ritenuto il sig. Tizio caratterizzati
da tali disponibilità economiche da dover corrispondere
alla sig.ra Elettra, in relazione alle condizioni economiche
di quest'ultima, un assegno di € 1.291,14. Già
tale valutazione rende di per sé insuscettibili di
valorizzazione tutte le difese svolte sul punto dall'odierno
convenuto, comunque rilevandosi che (in relazione alla documentazione
prodotta dal sig. Tizio) di poco o nessun momento si appalesano,
ai fini specifici della decisione della presente causa, la
missiva della Banca Antonveneta dell'8.11.2002 (cfr doc. 1
fascicolo di parte convenuta) con cui è stata disposta
la revoca delle linee di credito della Gamma s.r.l, o la missiva
del commercialista S. del 19.1.2004 (doc. 3 ibidem) con cui
si informa il sig. Tizio della messa in liquidazione della
Gamma e della Beta, o, infine, i bilanci della Gamma e della
Beta (docc. 4-11 ibidem).
A prescindere dalla considerazione di carattere generale
per cui, nella totale assenza di ogni altro documento o riscontro,
non è dato di valutare se e quanto la messa in liquidazione
delle società predette incida sul patrimonio del sig.
Tizio (che, si può ipotizzare, abbia comunque percepito
dei redditi, quantomeno nella qualità di amministratore
unico della Beta), atteso che le valutazioni operate dalla
Corte d'Appello di Venezia consentono di individuare la sussistenza
di dotazioni ed utilità economiche di cospicua entità
del sig. Tizio, al di là dei rapporti con le predette
società (come la vendita del capannone indicata nella
citata sentenza 1625/2002), si deve comunque osservare come
i riscontri prodotti dal convenuto attestino (nei limiti di
efficacia già detti) l'insorgere di difficoltà
economiche a decorrere dal 2002.
Tuttavia emerge pacificamente (non essendo stata sollevata
alcuna contestazione sul punto) che l'assegno spettante alla
sig.ra Elettra (e, in un primo momento, anche ai figli) non
è stato più corrisposto a far data dal dicembre
1996. Anche accedendo (in via di mera ipotesi) alla valorizzazione
dei riscontri offerti dal convenuto, ne deriverebbe comunque
che per un periodo di sei anni non risulta fornita alcuna
dimostrazione a giustificazione dell'impossibilità
di versare l'assegno de quo. Tale valutazione, unita alle
considerazioni svolte dalla Corte d'Appello, portano a ritenere
del tutto prive di plausibilità le argomentazioni e
deduzioni esposte dal convenuto, dovendosi quindi concludere
che l'assegno in questione non è stato versato per
una pura e semplice opzione del sig. Tizio.
Tale considerazione consente di ritenere accertata, ai fini
specifici della valutazione da operarsi nella presente sede,
la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 570
c.p.c. A tale ultimo proposito appare opportuno ricordare
come l'odierno convenuto abbia già proceduto a definire
con applicazione della pena due procedimenti penali relativi
all'imputazione di cui all'art. 570 c.p., rilevandosi come
in entrambe le ipotesi la pena detentiva sia stata convertita
in pena pecuniaria (per complessive lire 7.150.000) - che
non risulta non sia stata versata - mentre nello stesso periodo
di tempo non ha versato alcunché a titolo di assegno
alla sig.ra Elettra, ciò che, nei limitati ambiti in
cui tale considerazione può assumere valore, conferma
che il sig. Tizio aveva delle disponibilità economiche
e che l'omesso versamento dell'assegno in questione è
stato frutto esclusivamente di una valutazione discrezionale
dello stesso sig. Tizio. Parte convenuta ha poi rilevato come
parte attrice non avrebbe fornito prova dello stato di prostrazione
mentale da quest'ultima patito a causa della condotta dell'odierno
convenuto.
A tale proposito, tuttavia, si deve ricordare come la presente
causa attenga esclusivamente al risarcimento del danno morale
subito dalla sig.ra Elettra, e non anche ad eventuali danni
biologici (ove sarebbe da allocare un danno di natura psico-fisica
trasmodante la transitoria afflizione emotiva), ricordando
come il danno morale derivante da reato integra un effetto
immediato e diretto della condotta costituente reato, da identificarsi
con il turbamento emotivo determinato dalla condotta stessa
e che si connota come in re ipsa.
Tuttavia, a prescindere da tali valutazioni, si osserva come
la condotta del convenuto, che per otto anni (non risultando,
al momento del deposito degli scritti conclusionali, che tale
comportamento sia cessato) ed in forza di una propria libera
scelta, ha omesso di versare alla sig.ra Elettra l'assegno
a quest'ultima dovuto (e riconosciuto da tutti gli organi
giudicanti a cui la questione è stata sottoposta),
anche in periodi in cui l'odierna attrice era priva di qualunque
attività lavorativa e subiva la pressione derivante
dal dover far fronte alle esigenze di tre figli (ricordando
anche l'inciso espresso dalla Corte d'Appello in ordine alle
vicende sanitarie del figlio D.), appare più che verosimilmente
presentarsi come fonte di un indubbio turbamento emotivo in
capo all'odierna attrice (oltre che plausibile fonte di angoscia
e senso di frustrazione), anche a fronte della scarsa efficacia
deterrente (che vieppiù evidenzia la fermezza del proposito
dell'odierno convenuto) manifestata dall'instaurazione di
vari procedimenti penali nei confronti del sig. Tizio.
3) Alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, ritiene
lo scrivente che l'odierno convenuto debba essere condannato
al risarcimento dei danni morali cagionati alla sig.ra Elettra
con la propria condotta, integrante gli estremi del reato
di cui all'art. 570 c.p. La determinazione del quantum risarcitorio
in questione si presta peraltro a non indifferenti difficoltà,
dovendosi comunque procedere ad una liquidazione dello stesso
in via puramente equitativa (e non disponendosi dello spesso
frequente parametro di confronto determinato dalla usuale
compresenza, in ipotesi di cause di risarcimento danni, della
sussistenza di un danno biologico). In considerazione della
durata della condotta posta in essere dal sig. Tizio, della
reiterazione della stessa anche a seguito di procedimenti
penali, e dell'entità complessiva del danno economico
(superiore ad € 100.000,00: circostanza mai contestata
da parte convenuta) cagionato alla sig.ra Elettra (che, come
rilevato dalla Corte d'Appello di Venezia, non risulta comunque
connotarsi per disponibilità economiche di rilievo),
si ritiene equo liquidare il danno in questione, in via omnicomprensiva
ed al valore attuale, in complessivi € omissis (oltre
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo).
4) In base al criterio della soccombenza, le spese di lite
devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono
liquidate, come da notula, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza
ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l’effetto,
condanna il convenuto Tizio a versare alla sig.ra Elettra,
a titolo di risarcimento del danno morale, la somma complessiva
di € omissis oltre interessi legali sulla stessa dalla
domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta Tizio a rifondere a parte attrice
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Euro
omisis, di cui Euro omissis per spese. Euro omissis per diritti.
Euro omissis per onorari, oltre iva e epa come per legge e
maggiorazione del 12,5% su diritti ed onorari per rimborso
forfetario spese generali.
Bassano del Grappa, 9.12.2004
Il Giudice Dr. Cecchi Marco
Fonte notizia: www.bassano.tribunale.org.
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