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Amministratore di sostegno, in certi casi può nominarsi senza l'audizione

Tribunale Modena, decreto 21.03.2005

T R I B U N A L E D I M O D E N A

(Sezione II° civile)


R.G. 234/2005

Il g.t.


a scioglimento della riserva che precede,


rilevato che va dato conto del fatto che il beneficiario della procedura non è stato sentito dal giudice, ai sensi dell’art. 407 c.c.;

che il procedimento in esame proviene dal Tribunale (avanti al quale era stata avanzata istanza di inabilitazione), che l’ha rimesso a questo giudice, con ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 418, 3° co., c.c., “ritenendo opportuna l’applicazione dell’amministrazione”;

che, avanti al g.i. del Tribunale, nel corso della procedura di inabilitazione, l’A. era stato “esaminato”, come pure era stata disposta CTU, volta ad acclarare il grado di capacità di intendere e di volere del medesimo;

che, la trasmissione del “procedimento” dal Tribunale al giudice tutelare, ai sensi dell’art. 418 c.c., per via di un percorso interno di “circolarità” della domanda di protezione del disabile all’interno degli uffici giudiziari, rende, evidentemente utilizzabile il materiale istruttorio che sia stato colà raccolto;

che, infatti, sembra possibile ritenere che il procedimento iniziato innanzi al Tribunale e poi trasmigrato avanti all’ufficio tutelare, abbia avuto una semplice “prosecuzione” e non sia iniziato ex novo;

che, in tal caso, non sembra possibile richiamare la nozione tecnica di “competenza”, dal momento che i rapporti tra g.i. e g.tut. si snodano sempre nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario; viceversa, come noto, la competenza attiene alla distribuzione della giurisdizione tra organi giudiziari diversi;

che, quindi, nel caso di specie, non sembra doveroso procedere, ai sensi dell’art. 407 c.c., ad ulteriore “audizione” del disabile, già oggetto di duplice esame, prima da parte del giudice e, poi, da parte del CTU, nel corso della procedura di inabilitazione;

che, alla soluzione adottata, sembra fornire un non secondario conforto anche l’articolato contenuto nella nuova disciplina dettata dalla l. 6/2004;

che, in particolare, soccorre il tenore dell’art. 407, co. 2° e 3°, c.c.;

che, il co. 2° della norma rende “doveroso” per il giudice sentire personalmente il beneficiario del procedimento, anche recandosi in loco;

che, però, la nuova disposizione, dal punto di vista letterale, non presenta la perentorietà del tenore dell’art. 419 c.c., dettato per “l’esame” dell’interdicendo e dell’inabilitando, secondo cui “non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione” senza esame della persona;

che, peraltro, da parte della dottrina più avvertita, quest’ultima disposizione veniva interpretata con una certa flessibilità, nel senso di ritenere non obbligatorio l’esame quando l’interdicendo o l’inabilitando fossero irreperibili o si rifiutassero di sottoporsi al mezzo (su cui C. Cost. 31.3.1988, n. 332);

che, ancora, il testo del novellato art. 407, 3° co., c.c., dispone che “il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso”;

che, tra i soggetti indicati dall’art. 406, quali legittimati attivi alla presentazione del ricorso per l’istituzione dell’amministrazione, è ricompreso anche il soggetto beneficiario della misura;

che, quindi, sembra possibile ritenere che, a fronte di motivi giustificati ed in casi determinati, possa prescindersi dall’audizione di quest’ultimo, dovendo, comunque, il giudice tutelare, provvedere sul ricorso;

che, nel caso di specie, alle superiori considerazioni giuridiche, va aggiunta la particolare condizione di salute in cui si trova il beneficiario della misura; soggetto facilmente impressionabile tutte le volte in cui vede gente estranea al suo nucleo familiare; situazione questa che giustificò il suo mancato esame, da parte del CTU, durante il supplemento peritale, come il medesimo dava atto nella relazione del 13.9.2004;

che, in concreto, poi, il beneficiario della procedura, Giuseppe A., stando agli esiti della CTU espletata nel procedimento di inabilitazione, soffre “di una condizione di decadimento cognitivo di grado medio lieve, con patologia di “involuzione cerebrale”; sicchè, egli si trova “in una condizione di deficit dell’incentivazione psichica, che lo pone in una condizione di dipendenza relazionale ed affettiva”. In altre parole, il soggetto, così ha concluso nella relazione scritta il perito d’ufficio, è “facilmente plagiabile”. Anche in sede di esame giudiziale, l’A. si era, poi, dimostrato decisamente poco orientato nello spazio e nel tempo, sicché il medesimo è persona "psichicamente menomata" (art. 404 c.c.);

che, poi, il medesimo necessita di essere assistito da un amministratore di sostegno, in quanto, a causa dell’indicata menomazione, è “impossibilitato a provvedere ai propri interessi”, non essendo autosufficiente ed è assistito dalla moglie, oltre che da badanti; gli interessi del medesimo, dal punto di vista economico-patrimoniale, sono i seguenti; egli gode di pensione di invalidità e di vecchiaia, è proprietario di un immobile ad uso officina posto a Bologna, che si trova in condizioni di degrado ed abbandono; è proprietario di due appartamenti ad uso civile abitazione, posti pure essi a Bologna; di un appartamento posto a Zadina di Cesenatico, di cui l’A. è comproprietario con la moglie; infine, egli è intestatario di due conti correnti bancari c/o Rolo Banca e Banca Popolare dell’Emilia di Castelfranco;

che, nella scelta dell’amministratore va prescelto il ricorrente, Alessandro A., figlio, rispetto alla moglie del beneficiario, B. Gloriana, ed al fratello, Alberto A., che, stando a quanto riferito dal CTU, nell’integrazione di perizia del 13.9.2004, avrebbero tentato di alienare il capannone del predetto disabile ad insaputa del medesimo, oltre che del ricorrente;

che il medesimo sembra essere la persone più idonea alla cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario;

NOMINA

Alessandro A., nato a Bologna il xxxxxxxxxxxx ed ivi residente in via xxxxxxxxxxxx, amministratore di sostegno del padre, Giuseppe A., nato a Castelfranco Emilia (MO) il xxxxxxxxxxx e residente a Gaggio di Castelfranco, via xxxxxxxxxxxxx, con le seguenti prescrizioni:

l’incarico è a tempo indeterminato;

l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:

- alienazioni e permute relative agli immobili in proprietà o in comproprietà del beneficiario descritti in parte motiva, con possibilità di compiere le connesse formalità notarili e burocratiche e con rilascio di quietanza; con obbligo di riversare il ricavato delle eventuali vendite effettuate sui conti correnti del beneficiario;

4) l’amministratore avrà il potere di compiere, assieme al beneficiario, i seguenti atti:

- riscossione e gestione delle pensioni mensili di cui gode il beneficiario, con rilascio di quietanza; pensione da utilizzare per intero per la cura ordinaria della persona assistita;

5) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo;

6) l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;

7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.

DISPONE

che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.

Il presente decreto è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, lett. p), d.p.r. 14.11.2002, n. 313).

Modena, 21.3.2005

Si comunichi

Il g.t.

(dott. R. Masoni)

La redazione di megghy.com

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