T R I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)
R.G. 234/2005
Il g.t.
a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che va dato conto del fatto che il beneficiario della
procedura non è stato sentito dal giudice, ai sensi
dell’art. 407 c.c.;
che il procedimento in esame proviene dal Tribunale (avanti
al quale era stata avanzata istanza di inabilitazione), che
l’ha rimesso a questo giudice, con ordinanza, pronunciata
ai sensi dell’art. 418, 3° co., c.c., “ritenendo
opportuna l’applicazione dell’amministrazione”;
che, avanti al g.i. del Tribunale, nel corso della procedura
di inabilitazione, l’A. era stato “esaminato”,
come pure era stata disposta CTU, volta ad acclarare il grado
di capacità di intendere e di volere del medesimo;
che, la trasmissione del “procedimento” dal Tribunale
al giudice tutelare, ai sensi dell’art. 418 c.c., per
via di un percorso interno di “circolarità”
della domanda di protezione del disabile all’interno
degli uffici giudiziari, rende, evidentemente utilizzabile
il materiale istruttorio che sia stato colà raccolto;
che, infatti, sembra possibile ritenere che il procedimento
iniziato innanzi al Tribunale e poi trasmigrato avanti all’ufficio
tutelare, abbia avuto una semplice “prosecuzione”
e non sia iniziato ex novo;
che, in tal caso, non sembra possibile richiamare la nozione
tecnica di “competenza”, dal momento che i rapporti
tra g.i. e g.tut. si snodano sempre nell’ambito del
medesimo ufficio giudiziario; viceversa, come noto, la competenza
attiene alla distribuzione della giurisdizione tra organi
giudiziari diversi;
che, quindi, nel caso di specie, non sembra doveroso procedere,
ai sensi dell’art. 407 c.c., ad ulteriore “audizione”
del disabile, già oggetto di duplice esame, prima da
parte del giudice e, poi, da parte del CTU, nel corso della
procedura di inabilitazione;
che, alla soluzione adottata, sembra fornire un non secondario
conforto anche l’articolato contenuto nella nuova disciplina
dettata dalla l. 6/2004;
che, in particolare, soccorre il tenore dell’art. 407,
co. 2° e 3°, c.c.;
che, il co. 2° della norma rende “doveroso”
per il giudice sentire personalmente il beneficiario del procedimento,
anche recandosi in loco;
che, però, la nuova disposizione, dal punto di vista
letterale, non presenta la perentorietà del tenore
dell’art. 419 c.c., dettato per “l’esame”
dell’interdicendo e dell’inabilitando, secondo
cui “non si può pronunziare l’interdizione
o l’inabilitazione” senza esame della persona;
che, peraltro, da parte della dottrina più avvertita,
quest’ultima disposizione veniva interpretata con una
certa flessibilità, nel senso di ritenere non obbligatorio
l’esame quando l’interdicendo o l’inabilitando
fossero irreperibili o si rifiutassero di sottoporsi al mezzo
(su cui C. Cost. 31.3.1988, n. 332);
che, ancora, il testo del novellato art. 407, 3° co.,
c.c., dispone che “il giudice tutelare provvede, assunte
le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art.
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul
ricorso”;
che, tra i soggetti indicati dall’art. 406, quali legittimati
attivi alla presentazione del ricorso per l’istituzione
dell’amministrazione, è ricompreso anche il soggetto
beneficiario della misura;
che, quindi, sembra possibile ritenere che, a fronte di motivi
giustificati ed in casi determinati, possa prescindersi dall’audizione
di quest’ultimo, dovendo, comunque, il giudice tutelare,
provvedere sul ricorso;
che, nel caso di specie, alle superiori considerazioni giuridiche,
va aggiunta la particolare condizione di salute in cui si
trova il beneficiario della misura; soggetto facilmente impressionabile
tutte le volte in cui vede gente estranea al suo nucleo familiare;
situazione questa che giustificò il suo mancato esame,
da parte del CTU, durante il supplemento peritale, come il
medesimo dava atto nella relazione del 13.9.2004;
che, in concreto, poi, il beneficiario della procedura, Giuseppe
A., stando agli esiti della CTU espletata nel procedimento
di inabilitazione, soffre “di una condizione di decadimento
cognitivo di grado medio lieve, con patologia di “involuzione
cerebrale”; sicchè, egli si trova “in una
condizione di deficit dell’incentivazione psichica,
che lo pone in una condizione di dipendenza relazionale ed
affettiva”. In altre parole, il soggetto, così
ha concluso nella relazione scritta il perito d’ufficio,
è “facilmente plagiabile”. Anche in sede
di esame giudiziale, l’A. si era, poi, dimostrato decisamente
poco orientato nello spazio e nel tempo, sicché il
medesimo è persona "psichicamente menomata"
(art. 404 c.c.);
che, poi, il medesimo necessita di essere assistito da un
amministratore di sostegno, in quanto, a causa dell’indicata
menomazione, è “impossibilitato a provvedere
ai propri interessi”, non essendo autosufficiente ed
è assistito dalla moglie, oltre che da badanti; gli
interessi del medesimo, dal punto di vista economico-patrimoniale,
sono i seguenti; egli gode di pensione di invalidità
e di vecchiaia, è proprietario di un immobile ad uso
officina posto a Bologna, che si trova in condizioni di degrado
ed abbandono; è proprietario di due appartamenti ad
uso civile abitazione, posti pure essi a Bologna; di un appartamento
posto a Zadina di Cesenatico, di cui l’A. è comproprietario
con la moglie; infine, egli è intestatario di due conti
correnti bancari c/o Rolo Banca e Banca Popolare dell’Emilia
di Castelfranco;
che, nella scelta dell’amministratore va prescelto
il ricorrente, Alessandro A., figlio, rispetto alla moglie
del beneficiario, B. Gloriana, ed al fratello, Alberto A.,
che, stando a quanto riferito dal CTU, nell’integrazione
di perizia del 13.9.2004, avrebbero tentato di alienare il
capannone del predetto disabile ad insaputa del medesimo,
oltre che del ricorrente;
che il medesimo sembra essere la persone più idonea
alla cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario;
NOMINA
Alessandro A., nato a Bologna il xxxxxxxxxxxx ed ivi residente
in via xxxxxxxxxxxx, amministratore di sostegno del padre,
Giuseppe A., nato a Castelfranco Emilia (MO) il xxxxxxxxxxx
e residente a Gaggio di Castelfranco, via xxxxxxxxxxxxx, con
le seguenti prescrizioni:
l’incarico è a tempo indeterminato;
l’amministratore deve adempiere l’incarico con
esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni
del beneficiario;
l’amministratore avrà il potere di compiere,
in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:
- alienazioni e permute relative agli immobili in proprietà
o in comproprietà del beneficiario descritti in parte
motiva, con possibilità di compiere le connesse formalità
notarili e burocratiche e con rilascio di quietanza; con obbligo
di riversare il ricavato delle eventuali vendite effettuate
sui conti correnti del beneficiario;
4) l’amministratore avrà il potere di compiere,
assieme al beneficiario, i seguenti atti:
- riscossione e gestione delle pensioni mensili di cui gode
il beneficiario, con rilascio di quietanza; pensione da utilizzare
per intero per la cura ordinaria della persona assistita;
5) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo
Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa
l’attività svolta a favore del beneficiario e
sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo;
6) l’amministratore deve tempestivamente informare
il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo
Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;
7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni
di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli
atti ivi indicati.
DISPONE
che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente
ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni
di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale
dello Stato civile per le annotazione a margine dell’atto
di nascita del beneficiario.
Il presente decreto è iscritto nel casellario giudiziale
(art. 3, lett. p), d.p.r. 14.11.2002, n. 313).
Modena, 21.3.2005
Si comunichi
Il g.t.
(dott. R. Masoni)
La redazione di megghy.com
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