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Sentenza sul vizio di omesso preavviso di avvio del procedimento amministrativo

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 09.08.2005 n° 4239

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 10148/1999, proposto da:

- S.I.D.E.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, (omissis)..

c o n t r o

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze - U.T.I.F. di Catanzaro e Dipartimento Dogane Calabria e Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, (Omissis);

per l’annullamento

della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, 23 settembre 1998 n. 787, resa inter partes e concernente il divieto di svolgimento di attività commerciale in materia di olii combustibili e carburanti ed atti connessi.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle p.a. appellate;

Visti gli atti tutti della causa;

(omissis)

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

L’attuale appellante impugnava il provvedimento dell’U.T.I.F. di Catanzaro n. 6469/1995, recante l’inibitoria di cui in epigrafe, congiuntamente alla nota n. 11680/1995 della Direzione compartimentale delle dogane di Napoli, a tutela della propria attività di esercizio di deposito libero di olii lubrificanti, deducendo la violazione dell’art. 3, legge n. 474/1957 (recante obbligo di denuncia del deposito de quo), e dell’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241 (omesso preavviso procedimentale)

La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva respinto con sentenza poi impugnata dalla S.I.D.E.P. S.r.l. mediante censure di violazione degli artt. 1 e 3, legge 2 luglio 1957 n. 474; dell’art. 11, legge 8 febbraio 1934 n. 367; dell’art. 30, r.d. 20 luglio 1934 n. 1303; dell’art. 1, Cost.; degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990 n. 241 (vizio di motivazione ed omesso preavviso procedimentale); eccesso di potere per sviamento, illogicità, erronei presupposti e travisamento.

L’Amministrazione appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosene condividere la censura di omesso preavviso procedimentale (qui ritenuta assorbente per la palese interdipendenza rispetto alle ulteriori doglianze sostanziali, anch’esse comunque fondate nel merito) per le ragioni che seguono.

Risulta infatti essere stato omesso l’avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990, nella procedura conclusasi con gli atti poi impugnati in questa sede.

Orbene, tale omesso preavviso non può non viziare tutti i provvedimenti (intervenuti successivamente ed) impugnati, secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 14/1999 e dec. n. 2/2000), che ha ritenuto detta normativa applicabile anche ai procedimenti del tipo di quello in esame, con una pronuncia cui questo Collegio non ha motivo di non aderire (cfr. T.S.A.P., sent. n. 59/2002 e sent. n. 38/2004), dato che la parte ricorrente non ha potuto interloquire nel relativo contraddittorio, che pur l’avrebbe vista direttamente interessata, in quanto titolare della discussa attività commerciale.

E’ infatti appena il caso di osservare che si tratta di norme di principio, senza dubbio applicabili in tutti i casi in cui non ostino motivi d’urgenza, comunque da esplicitarsi e nella fattispecie insussistenti (cfr. Cons. Stato, IV, dec. n. 753/1999).

A ciò si aggiunga poi l’esigenza di sentire in ogni caso previamente gli interessati nel caso di procedimenti destinati (in ipotesi) a concludersi con possibili atti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari.

Orbene, tutto ciò ha inevitabilmente impedito all’Amministrazione procedente di valutare a ragion veduta i contrapposti interessi e le possibili soluzioni alternative: donde la riscontrata illegittimità, che permette di ritenere assorbite le rimanenti doglianze (pur fondate, come si è già detto), per la loro palese interdipendenza rispetto a quella esaminata e condivisa.

Il ricorso va dunque accolto, annullandosi i provvedimenti impugnati per quanto di ragione, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,

accoglie l’appello;

annulla l’impugnata sentenza;

accoglie il ricorso di primo grado;

annulla gli atti ivi impugnati;

compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Presidente Lucio VENTURINI

Consigliere Pier Luigi LODI

Consigliere Antonino ANASTASI

Consigliere estensore Aldo SCOLA

Consigliere Bruno MOLLICA


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

Aldo Scola Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

9 agosto 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

La redazione di megghy.com

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