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I titoli idonei per il trasferimento del possesso

Cassazione , sez. II civile, sentenza 22.04.2005 n° 8502
REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA 22-04-2005, n. 8502

Svolgimento del processo


Teresa D. con atto notificato il 25 settembre 1987 convenne Angelo F. davanti al Tribunale di Brindisi e, premesso che il F. nel realizzare un fabbricato su di un lotto di terreno al confine tra le locali via Sicilia e via Daunia, acquistato il 20 dicembre 1956 da Giuseppina G., aveva sconfinato, occupando circa mq. 50 di un fondo, a lei pervenuto nell'anno 1962 per successione mortis causa alla G., rivendicò la proprietà della porzione di suolo indebitamente occupata e della sovrastante costruzione e domandò la condanna del F. al rilascio degli immobili, al risarcimento dei danni cagionatile ed alla restituzione dei frutti percepiti, previa corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 936, c.c..


Il F., costituitosi in giudizio, resistette alle domande e chiese, in via riconvenzionale, il riconoscimento del suo acquisto del diritto di proprietà sul suolo revindicato, essendo maturata l'usucapione ventennale.


Con successivo atto notificato il 18 luglio 1988, la D. convenne nuovamente in giudizio il F. davanti al medesimo giudice e, esponendo che con sentenza del 21 settembre 1983 la Corte di Appello di Lecce aveva risolto il contratto con il quale la G. aveva venduto il 25 ottobre ad Alberto B. un altro lotto di terreno, includendo in esso anche mq. 48 del suolo già ceduto al F. nell'anno 1956, e che con rogito del 23 marzo 1988 il B. in esecuzione della sentenza le aveva trasferito, quale avente causadella G., il possesso dell'intera superficie acquistata, domandò la declaratoria dell'intervenuta usucapione in suo favore della zona di 48 mq. per effetto dell'accessione del B. a quello a lei trasferito, nonchè la condanna del convenuto al risarcimento del danno.


Il F. resistette anche in tale giudizio ed il Tribunale, riuniti i procedimenti e rigettata l'istanza della D. di reintegrazione nell'area il cui possesso le era stato trasferito dal B., con sentenza del 27 aprile 1998, dichiarò che il F. aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà sulla superficie di mq. 53,48 e sul sovrastante fabbricato, oggetto di revindica dell'attrice con il primo atto di citazione, e che la D. era divenuta proprietaria per il medesimo titolo della zona di mq. 48, già appartenuta al F., ordinando al convenuto il rilascio della stessa e compensando tra le parti le spese di lite.


La decisione, appellata dal F. e, in via incidentale, dalla D., venne confermata il 26 gennaio 2001 dalla Cotte di Appello di Lecce.


Osservò il giudice di secondo grado che il possesso del F. sul parte di suolo della D. occupata con il proprio fabbricato e quello del B. sulla parte di suolo compresa nel lotto già venduto dalla proc. n. 7241/02 R.G. G. al F. erano stati continui, ininterrotti, pacifici, pubblici nell'acquisto e nell'esercizio e sorretti da animus corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e che il F. aveva esercitato personalmente il possesso per oltre un ventennio, mentre la D. aveva utilmente volto a suo favore, a norma dell'art. 1146, 2 co., c.c., ed agli effetti di cui all'art. 1158, c.c., il possesso esercitato sin dal 1961 dal B. ed a lei trasferito con il rogito del 1988. Il F. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e la D. ha resistito con controricorso notificato il 15 aprile 2002, depositando successiva memoria.


Motivi della decisione


Il ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 2^ co., e 1158, c.c., e per omessa e/o insufficiente motivazione, lamenta l'erronea applicazione dell'istituto dell'accessione del possesso nella declaratoria dell'usucapione in favore dell'attrice, sull'assunto che:


- la dante causa dell'attrice gli aveva trasferito il 20 dicembre 1956 sia la proprietà che il possesso della zona di 48 mq. ceduta il successivo 25 ottobre 1961 anche al B. e, benchè la stessa non fosse stata da lui utilizzata per la realizzazione del fabbricato, non vi era prova che nel periodo intercorso tra i due trasferimenti la venditrice avesse esercitato sulla superficie un suo possesso;


- l'animus possidendi del B. era cessato sin dal 27 agosto 1968 con la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita ed il rogito del 23 marzo 1988, dando attuazione all'effetto restitutorio della sentenza che aveva risolto la compravendita, aveva trasferito all'attrice il possesso sulla zona a lui acquistata nel 1956 e non anche il diritto di proprietà di cui questo costituiva l'esercizio.

Il motivo è fondato.


L' articolo 1146, c.c., disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, pergoderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria, ed in base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.


In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso de possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacchè la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 12 settembre 2000, n. 12034; cass. civ., sez. 2^, sent. 3 luglio 1998, n. 6489; cass. civ., sez. 2^, sent. 12 novembre 1996, n. 9884).


Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 23 giugno 1999, n. 6382).


La Corte di appello, dopo avere rimarcato in puntò di fatto che il B. aveva esercitato dal suo acquisto nell'anno 1961 e sino alla sua consegna all'attrice nell'anno 1988 un possesso utile all'usucapione sulla porzione di suolo di 48 mq., che la dante causa dell'attrice aveva trasferito al convenuto nell'anno 1956, haaffermato che la risoluzione dell'acquisto del B. aveva travolto con effetto retroattivo il diritto di proprietà a lui trasmesso sul lotto acquistato, ma non il fatto materiale del possesso esercitato per oltre un ventennio, e che, avendo egli trasferito alla D. tale possesso con il rogito del 23 marzo 1988, quest'ultima poteva volgerlo in suo favore "ex art. 1146, 2^ comma, cod. civ., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ.".


L'affermazione, contraddittoria nella parte in cui alla risoluzione del titolo di acquisto, da un lato, ricollega l'obbligo di restituzione al venditore anche del bene ceduto a non domino e, dall'altro, suppone nell'acquirente, nonostante tale obbligo, un possesso utile ai fini dell'accessione (cfr.: Cass. civ., sez. 11, sent. 14 dicembre 1989, n. 5623), contrasta con i principi già enunciati, e del tutto condivisibili in difetto della prospettazione di argomenti contrari, che regolano l'istituto applicato, giacchè la premessa che il rogito del 1988 non aveva avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene, ma unicamente del suo possesso, escludeva il riconoscimento del concorso delle condizioni che l'art. 1146, 2^ co., c.c., richiede per l'accessione del possesso. Ne soccorre in senso contrario il richiamo all'art. 1158, c.c., giacchè, potendo essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di compravendita l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione soltanto ove accertato e dichiarato nei modi di legge (cfr.. Cass. civ., sez. 2^, sent. 12 novembre 1996, n.9884), nessun rilievo poteva assumere riguardo alla D. l'avvenuta maturazione all'atto del rogito dell'esercizio ultraventennale del possesso uti dominus della superficie da parte del B.. Alla fondatezza dell'unico motivo seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2005.


Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005

La redazione di megghy.com

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