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Uffici giudiziari e Accesso ai dati personali

Garante Privacy , newsletter 09.05.2005

Garante per la protezione dei dati personali

Newsletter N. 255 del 9 - 15 maggio 2005


Uffici giudiziari e accesso ai dati personali
La normativa sulla privacy prevede una procedura particolare per le informazioni personali trattate per ragioni di giustizia

Il cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un ufficio giudiziario, non può farlo rivolgendosi direttamente all'ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante, ma deve segnalare il caso all'Autorità, che disporrà opportuni accertamenti.

A questa particolare procedura, confermata dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, si è richiamato il Garante nel definire un ricorso, presentato in via d'urgenza, da una donna che chiedeva il blocco o la trasformazione in forma anonima di alcuni dati, tra i quali il suo nominativo, che comparivano, a suo dire illecitamente e provocandole notevole nocumento, sul sito Internet di un Tribunale. L'interessata, una debitrice colpita da un provvedimento di esecuzione immobiliare di un giudice, lamentava che il suo nome comparisse per intero e non fosse stato oscurato nella documentazione allegata agli avvisi di vendita giudiziaria, pubblicati anche on line sul sito del tribunale, determinando in questo modo una ingiustificata diffusione dei propri dati personali. Nel sostenere l'illegittimità del comportamento tenuto dal tribunale la donna si appellava alle recenti modifiche apportate al Codice di procedura civile (artt. 490 e 570 cpc) dall'entrata in vigore del Codice sulla protezione dei dati personali (art. 174, commi 9 e 10). In particolare, quelle riguardanti la riservatezza delle notifiche di atti e delle vendite giudiziarie, in cui viene sancito che nell'avviso di vendita sia omessa l'indicazione del debitore e che maggiori informazioni sulla vendita, tra cui anche le generalità della persona sottoposta ad esecuzione immobiliare, possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque ne abbia interesse.

Il Garante ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso solo perché non rientrava tra i casi (art. 8, comma 2, Codice della privacy) in cui è possibile esercitare direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura. Ma, alla luce della documentazione prodotta nel corso del procedimento dalla donna, il Garante ha, tuttavia, deciso di avviare accertamenti sui trattamenti di dati personali effettuati dal tribunale, del cui esito informerà la ricorrente.

La redazione di megghy.com

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