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Ridotto del 20% il costo delle chiamate da fisso a cellulare

Garante Comunicazioni , delibera 19.07.2005 n° 286/05/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 286/05/CONS

Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili


L’Autorità

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l’articolo 12, comma 6 dello stesso, che consente all’Autorità di adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. C(2003)497 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS, recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 47/03/CONS, recante "Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 465/04/CONS, recante "Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato, della valutazione del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 2005;

VISTA la proposta del Dipartimento Regolamentazione;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sullo schema di provvedimento, pervenuto in data 14 luglio 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento

1. L'Autorità, valutata la possibile sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) ("In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4"), nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2005, ha disposto, su proposta del Dipartimento Regolamentazione, l’avvio di un "Procedimento per l’adozione di un eventuale provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori".
Facendo seguito a tale decisione, in data 24 giugno 2005, l’Autorità ha notificato l’avvio del procedimento agli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia), Tim Italia S.p.A. (TIM), Vodafone Omnitel NV (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind).
L’Autorità, considerato il carattere di urgenza della procedura cautelare, ha richiesto ai soggetti interessati di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica dell’avviso di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all’articolo 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Sono pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30 giugno 2005), Wind (29 giugno 2005), H3G (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio 2005).
L’Autorità ha altresì convocato in audizione, in data 5 luglio 2005, su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind, H3G, nonché le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Assortenti, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Gli operatori suindicati e le associazioni Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc hanno partecipato all’audizione.
Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso in data 8 luglio 2005 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) per l’acquisizione di un parere, in considerazione del fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela della concorrenza. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM è pervenuto all’Autorità in data 14 luglio 2005.

B. Il quadro regolamentare di riferimento

2. L’Autorità, con la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, aveva fissato, a partire dal 1° giugno 2003, il prezzo massimo di terminazione degli operatori TIM e Vodafone al valore di 14,95 centesimi di euro al minuto. Nell’ambito di tale delibera l’Autorità aveva altresì ritenuto ragionevole una riduzione programmata di tale prezzo di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l’anno al lordo dell’inflazione. L’effettiva applicazione delle riduzioni era subordinata al perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali ed alla revisione degli obblighi regolamentari, in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile, conseguenti all’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo quadro regolamentare. In particolare, la ragionevolezza di tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili incrementi di efficienza degli operatori di rete mobile come rilevati dall’analisi dei dati pubblici di bilancio per gli anni 1999-2001. Successivamente alla decisione di cui alla delibera n. 47/03/CONS, l’Autorità ha completato la verifica delle contabilità regolatorie degli operatori TIM e Vodafone dell’anno 2001 ed ha esaminato le contabilità regolatorie degli anni 2002 e 2003. L’ipotesi di una riduzione del 10% annuo per gli anni 2004-2005 è risultata nella media confermata dall’analisi dei dati contabili sopra indicati. L’introduzione del nuovo quadro regolamentare comunitario, con i relativi adempimenti (v. infra n.18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento dell’Autorità volto a rendere effettive le riduzioni previste nella predetta delibera.

3. Con la successiva delibera n. 465/04/CONS, l’Autorità ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. Con tale provvedimento, l’Autorità ha quindi avviato il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto previsto all’art. 19 del Codice, per quanto attiene all’analisi del mercato rilevante, e dagli artt. 44 e 45 per ciò che riguarda l’imposizione, la modifica e la revoca degli obblighi nei confronti delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello stesso Codice, la proposta di provvedimento dell’Autorità è stata sottoposta ad una consultazione pubblica, avviata con la pubblicazione della delibera.

4. La delibera n. 465/04/CONS delinea una serie di orientamenti relativi all’adozione di misure regolamentari ed obblighi ex-ante, di alcune delle quali era prevista l’applicazione a partire dal l° giugno 2005. Gli orientamenti espressi nel provvedimento sono i seguenti:

in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti, l’Autorità ha individuato, per ogni rete mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS), un singolo mercato nazionale della terminazione vocale, suscettibile di regolamentazione ex ante, con riferimento al servizio di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia da reti fisse sia da reti mobili.
Sulla base della definizione di mercato individuata, ciascun operatore di rete mobile (mobile network operator, MNO) risulta essere operatore dominante per la terminazione sulla propria rete, in quanto detiene il 100% di ciascun mercato rilevante. L’analisi ha inoltre evidenziato l’esistenza di elevate barriere all’ingresso (anche per l’impossibilità di duplicare l’infrastruttura di terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di potenziali concorrenti. Relativamente all’andamento dei prezzi, nonostante l’intervento regolamentare, le tariffe di terminazione mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla luce di tali motivazioni, l’Autorità ha indicato l’orientamento di identificare gli operatori TIM, Vodafone, Wind, e H3G come individualmente dominanti nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale sulle proprie reti.
L’Autorità ha quindi proceduto alla individuazione dei rispettivi obblighi ex-ante ritenuti necessari al fine di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza sostenibile, nonché di recare il massimo vantaggio ai consumatori. Considerando il quadro concorrenziale emerso dall’analisi di mercato, gli obblighi sono stati graduati in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore secondo il seguente schema:
tutti gli operatori sono soggetti ad obblighi di trasparenza e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di un’Offerta di Riferimento che includa, oltre al prezzo del servizio di terminazione, anche le condizioni di interconnessione alla rete di ciascun operatore;
relativamente all’obbligo di non discriminazione, l’Autorità ritiene che tale previsione debba consentire di assicurare le medesime condizioni economiche agli operatori terzi che acquistano servizi di terminazione, e risulti pertanto giustificata dalla necessità di garantire a tutti gli operatori le medesime condizioni concorrenziali nel mercato al dettaglio. Il prezzo del servizio di terminazione offerto alle società controllate, collegate ed alle divisioni commerciali dell’operatore mobile, dovrà pertanto essere uguale a quello offerto agli operatori terzi;
con riguardo al controllo del prezzo di terminazione, l’Autorità ha espresso la posizione di confermare, in capo agli operatori TIM e Vodafone, l’obbligo di orientamento al costo attraverso un meccanismo del network cap che prevede un valore obiettivo, al 2007, del prezzo della terminazione di 8,70 centesimi di euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilità a costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione nel periodo di applicazione del network cap è valutata in misura pari al 15%. La proposta di provvedimento prevede che al 1° giugno 2005 gli operatori TIM e Vodafone riducano il prezzo di terminazione di tutte le chiamate sulle proprie reti secondo il meccanismo del network cap ad un valore che, in ogni caso, non deve essere superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto;
l’obbligo di orientamento al costo viene altresì esteso all’operatore WIND con l’applicazione del cd. delayed approach. In particolare, il prezzo massimo previsto, a valere dal 1° giugno 2005, è fissato in misura pari al valore attualmente praticato dagli operatori TIM e Vodafone, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto. L’imposizione di un meccanismo di network cap consente di ridurre tale valore nel periodo 2005-2007, prevedendo un valore obiettivo, da perseguire nel 2007, valutato sulla base di un modello di contabilità a costi incrementali, tenendo conto delle specificità dell’operatore, stimato sempre dell’ordine di 8,70 centesimi di euro al minuto;
gli operatori di rete mobile hanno la possibilità di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco, nel rispetto del predetto vincolo sul prezzo medio di terminazione;
in considerazione della differente posizione di mercato, ed in particolare del recente ingresso sul mercato, nel provvedimento viene inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo considerato, H3G all’obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;
nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l’obbligo di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria che, a partire dall’esercizio 2005, dovrà essere realizzato sulla base della metodologia a costi incrementali, il provvedimento estende anche a WIND, dal 2005, tale obbligo con l’utilizzazione della stessa metodologia contabile.
C. La posizione espressa dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento

5. Come sopra esposto, le società Telecom Italia, TIM, Vodafone, Wind e H3G hanno espresso le proprie argomentazioni attraverso memorie scritte. Alcune di esse hanno fatto richiesta e sono state sentite in audizione. L’Autorità ha altresì sentito in audizione le seguenti associazioni dei consumatori: Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc.

6. Le argomentazioni delle predette società riguardano, in sintesi, principalmente i seguenti aspetti:

la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una simile misura in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili;
l’ambito del potere di adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Codice;
l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure da adottare con tale provvedimento temporaneo cautelare;
il valore del prezzo massimo di terminazione da imporre in esito all’approvazione del provvedimento temporaneo cautelare;
il calendario di attuazione e la definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.
a) la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento cautelare

7. In merito alla sussistenza dei presupposti per l’azione cautelare, parte dei soggetti intervenuti (Tim, Vodafone) esprime perplessità in merito alla sussistenza di tali presupposti almeno per la presunta assenza di circostanze straordinarie e la mancanza dei requisiti di urgenza, sebbene un operatore (Tim) non si nasconda una specifica situazione di criticità derivata dal rinnovamento del Consiglio dell’Autorità sovrapposto all’eccezionale impegno richiesto agli Uffici per lo svolgimento delle analisi di mercato per la transizione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare. Tim e Vodafone ritengono che la mancata riduzione del prezzo di terminazione a partire dal 1° giugno 2003, data prevista per l’applicazione del valore massimo (14,95 centesimi di euro al minuto) del prezzo di terminazione dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa essere considerata presupposto per un intervento straordinario da parte dell’Autorità, atteso che tale provvedimento non imponeva alcuna riduzione, ma si limitava ad indicare come ragionevole una riduzione programmata del prezzo di terminazione del 20% nel biennio 2004-2005. Peraltro un operatore sottolinea che nel periodo che va dal 1° giugno 2003 ad oggi, a fronte dell’invarianza nominale delle tariffe di terminazione, si è comunque assistito, per effetto dell’inflazione, ad una riduzione, in termini reali, di circa il 5% di tali valori. Un altro operatore (Wind) sostiene che la mancata riduzione dei propri prezzi di terminazione nel biennio successivo all’approvazione della delibera n. 47/03/CONS deriva dalla diversa forza economica del medesimo operatore, non notificato, nei confronti degli altri operatori notificati cui tale provvedimento era rivolto. Infine, H3G ritiene corretto e necessario l’intervento cautelare da parte dell’Autorità, in considerazione del ritardo della riduzione dei prezzi della terminazione su reti mobili e della non applicazione della delibera n.47/03/CONS.

b) l’ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare

8. Con riguardo all’ambito di applicazione del potere di adozione di un provvedimento cautelare, un operatore (Wind) ritiene che l’art. 12, comma 6, del Codice non possa applicarsi a misure quali l’individuazione dei mercati rilevanti, l’identificazione di operatori aventi significativo potere di mercati o l’imposizione di nuovi obblighi regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato esclusivamente al fine di precisare e/o ulteriormente specificare obblighi regolamentari già esistenti. Un altro operatore (Vodafone) ritiene che in ogni caso, anche nell’ambito del procedimento cautelare debba essere previsto, ai sensi dell’art. 11 del Codice, un meccanismo di consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento, proposta che, secondo lo stesso operatore, non risulta contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento in esame.

c) l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure

9. In merito all’ambito di applicazione delle misure, alcuni operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che saranno contenute nel provvedimento temporaneo cautelare non dovranno contenere elementi di novità rispetto agli orientamenti espressi dalla delibera n. 465/04/CONS, sui quali, come riconosciuto dagli stessi operatori, si è svolto un ampio contraddittorio nel corso della consultazione pubblica. In tale ambito, tuttavia, due operatori (Tim, Vodafone) ritengono che quanto previsto dalla comunicazione di avvio, ovvero una riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali indipendentemente dalla rete di originazione (fissa o mobile), costituisca un elemento di novità, in quanto, a loro parere, gli orientamenti previsti dalla sunnominata delibera riguardano esclusivamente il mercato della terminazione delle chiamate fisso-mobile. Inoltre, gli stessi operatori assumono che una eventuale riduzione dei prezzi di terminazione mobile-mobile non comporterebbe nessun beneficio nei confronti degli utenti; ciò in mancanza di una specifica regolamentazione dei prezzi finali delle chiamate originate da rete mobile, prevista invece per quelle da rete fissa, destinata a ribaltare in maniera puntuale tali riduzioni nel prezzo finale.

10. In tema di salvaguardia della concorrenza, i citati operatori ritengono che un intervento in tema di terminazione mobile-mobile, da un lato, non sarebbe giustificato, stante l’elevata competitività del mercato radiomobile nazionale, e dall’altro potrebbe provocare distorsioni competitive. Al contrario, Wind e H3G ritengono opportuno che l’intervento riguardi anche la terminazione mobile-mobile, sottolineando, tra l’altro, come l’Autorità, nella delibera n. 465/04/CONS, abbia già identificato un unico mercato della terminazione su singola rete mobile delle chiamate vocali ed abbia dimostrato la sostanziale coincidenza tra i costi di terminazione delle chiamate vocali originate da rete fissa e quelle originate da rete mobile. Rimane tuttavia ferma la posizione da parte di uno di questi operatori (Wind) circa l’applicabilità delle misure temporanee ai soli operatori sino ad ora notificati quali detentori di significativo potere di mercato.

11. Sempre con riguardo ai profili concorrenziali, due operatori (Tim e Vodafone) ritengono che nel caso di assoggettamento a controllo di prezzo del servizio di terminazione mobile-mobile, la differenziazione dei livelli di controllo proposta dalla delibera n. 465/04/CONS per Tim e Vodafone, da una parte, e Wind, dall’altra, e l’assenza di obbligo per H3G, non risulterebbero giustificate e introdurrebbero un’asimmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione (del tutto analoghi e speculari) scambiati tra gli operatori. A parere di Tim e Vodafone, il differenziale di prezzo tra loro e Wind non sarebbe sufficientemente motivato dalla differente dotazione spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota di mercato di Wind. Quest’ultima, secondo gli stessi operatori, non potrebbe essere a questo punto considerata come nuovo entrante, avendo ricevuto la licenza nel 1998. Wind non avrebbe quindi più alcun titolo per godere ancora di quelle misure asimmetriche (assenza di obblighi regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione fisso-mobile, condizioni agevolate per il roaming nazionale, etc.) fino ad ora usufruite. Sempre per gli stessi operatori, una condizione di asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe quindi una ingiustificata sovvenzione a favore di Wind e metterebbe in discussione il "principio di simmetria" sino ad ora adottato nella sottoscrizione degli accordi di interconnessione mobile-mobile e giustificato dalla natura del servizio.

12. A quest’ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G sottolineano che la scelta della "reciprocità" nei contratti sia tuttavia stata loro imposta dagli operatori con maggiore forza di mercato.

d) il valore del prezzo massimo di terminazione

13. In merito allo specifico valore del prezzo massimo di terminazione sulle singole reti mobili sono state espresse, sempre in sintesi, le seguenti considerazioni. In primo luogo, viene sottolineato da un operatore (Vodafone) che il riferimento, per la misura di riduzione, alla rilevazione (benchmark) IRG non può sostituirsi al criterio di orientamento al costo. Viene aggiunto dal medesimo operatore che i propri dati di costo per il 2003 risulterebbero coerenti con quelli del benchmark IRG laddove si restringa lo stesso ai paesi UE15 ed all’area Euro. Peraltro, l’operatore sostiene che il benchmark così valutato mostra una media pari rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro al minuto che non sarebbe molto distante dal prezzo attualmente praticato dallo stesso (14,95 centesimi di euro al minuto); l’elevato valore del prezzo medio nazionale avrebbe poi origine nei valori di terminazione di Wind e H3G, tra i più alti d’Europa. Un altro operatore (Tim) ritiene che i livelli delle tariffe di terminazione da applicarsi in via temporanea cautelare dovranno, eventualmente, essere corrispondenti a quanto previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia 12,60 centesimi di euro al minuto per Tim e Vodafone e 14,95 centesimi di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di una attenta ed articolata analisi, gli operatori hanno fatto affidamento per le proprie pianificazioni delle scelte commerciali e degli investimenti. Un terzo operatore (Wind) ritiene che i benchmark tariffari possano fornire utili indicazioni in merito al livello di prezzo, in particolare nel caso in cui le informazioni desumibili dai sistemi di contabilità regolatoria degli operatori notificati non siano considerate soddisfacenti.

14. Inoltre, alcuni operatori (Vodafone e Wind) ritengono che debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le misure di lungo periodo quali la definizione e durata del meccanismo di programmazione pluriennale (network cap) ed i valori finali dello stesso meccanismo; secondo un altro operatore (Tim) dovrà comunque essere confermato il principio in base al quale i tre operatori Tim, Vodafone e Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind obietta peraltro che questa misura risulta eccessivamente penalizzante in quanto comporterebbe una riduzione di oltre il 50% in due anni.

e) la definizione del periodo di vigenza del provvedimento cautelare

15. Vodafone ha evidenziato l’importanza di definire, nell’ambito del provvedimento temporaneo cautelare, il periodo di vigenza dello stesso provvedimento, e contestualmente i tempi di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS.

SEGUE>>>

La redazione di megghy.com

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