Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
blank.gif (130 byte)blank.gif (130 byte)

Sottotetto negli edifici condominiali e permesso di costruire

Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 14.09.2005 n° 4744
Consiglio di stato, Sez. IV, decisione 14/09/2005, n. 4744

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da T. Mara, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Sergio Dal Prà, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri n. 5;

contro

M. Marcello e D. Sonia, rappresentati e difesi dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Nicolò Paoletti, presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliata in Roma Via Barnaba Tortolini n. 34;

e nei confronti

del comune di Selvazzano Dentro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – II Sez. 19.1. 2004 n. 142;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avvocati Dal Prà, Manzi e Cacciavillani Chiara per delega dell’avv. Cacciavillani Ivone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

L’originaria proprietaria dell’immobile in controversia, dopo averlo frazionato in due distinte unità, le ha alienate nel 1976 in favore rispettivamente dell’odierna appellante e del dante causa degli odierni appellati.

Nel prosieguo la sig.ra T. ha ottenuto dal comune di Selvazzano il permesso di costruire n. 90/2003 per ristrutturare e sopraelevare l’unità di sua pertinenza.

Il titolo edilizio è stato impugnato avanti al TAR Veneto dai signori M. e D. i quali ne hanno chiesto l’annullamento deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 11 c. 1 del TU n. 380 del 2001.

A giudizio dei ricorrenti il permesso risultava infatti rilasciato su istanza di soggetto non legittimato, soprattutto in quanto la porzione di tetto e sottotetto interessata dalla sopraelevazione non è di proprietà esclusiva della sig.ra T..

Con la sentenza in epigrafe indicata, resa in forma semplificata, il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato sottrae alla sin qui comune disponibilità dei comproprietari il sottotetto e autorizza interventi incidenti sul muro portante comune che separa le due unità abitative nonchè sull’unitario sistema di scarico delle acque piovane.

La sentenza è impugnata col ricorso in esame dalla sig.ra T. che ne chiede l’integrale riforma deducendo da un lato che il sistema di scarico delle acque meteoriche di ciascuna delle unità abitative è autonomo ed indipendente; dall’altro e soprattutto che nel caso in esame non ricorre l’ipotesi del condominio orizzontale in quanto il sottotetto costituisce pro quota pertinenza esclusiva dell’abitazione sottostante.

Ne consegue, secondo la deducente, che nella fattispecie legittimamente il comune ha dato applicazione al disposto dell’art. 885 cod. civ. il quale consente la sopraelevazione del muro comune divisorio senza il consenso del comproprietario.

Si sono costituiti gli appellati instando per il rigetto del gravame.

Entrambe le parti hanno presentato memorie e documentazione.

Con istanza versata in vista dell’Udienza l’appellante ha reiterato la richiesta, già avanzata in ricorso, di specifica consulenza volta a chiarire la situazione dell’immobile.

All’Udienza del 17 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

Come risulta dalla narrativa, la sentenza gravata ha rilevato l’insussistenza in capo all’odierna appellante della proprietà esclusiva della porzione di immobile sulla quale la assentita sopraelevazione incide.

A giudizio del Tribunale l’immobile in controversia è infatti di proprietà esclusiva solo per quanto concerne le unità abitative e gli spazi scoperti di pertinenza, mentre il sottotetto, il muro portante divisorio e l’impianto di scarico delle acque piovane costituiscono parti comuni di un complesso condominiale di tipo c.d orizzontale.

Con l’unico ed articolato motivo d’appello la sig.ra T. contesta tale statuizione deducendo che il sistema di scarico delle acque meteoriche di ciascuna delle unità abitative è autonomo ed indipendente e soprattutto che nel caso in esame il sottotetto – ancorchè non materialmente frazionato - costituisce pertinenza esclusiva dell’abitazione sottostante.

Al riguardo, si premette che sebbene l’appellante non contesti espressamente quanto statuito dal Tribunale in ordine alla comunione del muro portante divisorio, ciò non comporta l’inammissibilità del mezzo (e dell’appello) in quanto il permesso di costruire è stato rilasciato dal comune in applicazione dell’art. 885 cod. civ. il quale appunto consente al comproprietario di innalzare il muro comune anche senza il consenso dell’altro avente titolo.

Di talchè, invocando la legittimità del permesso ed instando per l’applicabilità della richiamata disposizione civilistica al caso in esame, l’appellante deduce argomenti oggettivamente incompatibili con la statuizione di primo grado, così adeguatamente assolvendo all’onere di specificità dei motivi.

Il mezzo è dunque ammissibile – fermo restando che l’applicabilità dell’art. 885 cod. civ. nell’ipotesi della sopraelevazione di una costruzione unita ad un’altra con la quale abbia in comune il muro divisorio non viene qui in rilievo – ma nel merito non è fondato.

Per quanto riguarda il sistema di raccolta delle acque meteoriche deve intanto ritenersi pacifico che lo stesso ha struttura unitaria e indivisa, ancorchè le acque raccolte dai canali di gronda rispettivamente posti sulle falde est ed ovest ed aventi punto sommitale sul confine scarichino in condizioni di normalità l’uno nella proprietà esclusiva T. e l’altro nella proprietà M.-D..

A ciò deve aggiungersi che in epoca posteriore alla originaria costruzione, l’impianto è stato corredato – vista la sua insufficienza in caso di precipitazioni particolarmente copiose - di pluviali centrali proprio finalizzati a consentire un corretto deflusso delle acque a vantaggio di entrambe le porzioni della bifamiliare.

Ma, anche a voler prescindere dal precedente rilievo, ad avviso del Collegio tutta la documentazione disponibile in atti induce a confermare – senza necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie – quanto statuito dal Tribunale in ordine alla natura evidentemente comune del sottotetto.

Al riguardo si ricorda che, il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.

In tale ultima ipotesi, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. è applicabile ove il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse comune. (ex multis Cass., sez. II, 20.6.2002, n.8968).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, in cui i titoli di acquisto delle parti in causa dalla precedente proprietà nulla indicano al riguardo, si deve escludere a giudizio del Collegio che il locale in questione costituisca pro quota pertinenza degli appartamenti sottostanti, svolgendo cioè una funzione meramente isolante o protettiva.

La difficoltà di ingresso nell’ambiente non impedisce infatti allo stesso, in quanto adeguatamente praticabile all’interno, di essere adibito – di fatto e potenzialmente - all’uso comune, quale deposito e ripostiglio o alloggiamento degli impianti o servizi di interesse appunto comune.

In tal senso, dirimente è il rilievo che il locale (diversamente da come a parere del Collegio rappresentato nell’elaborato relativo allo stato di fatto dell’immobile allegato alla richiesta di concessione) è sempre stato al suo interno oggettivamente indiviso ed accessibile in tutta la sua estensione da entrambi gli appartamenti, ospitando ad esempio l’ antenna televisiva pacificamente in comunione ed a servizio di entrambe le due proprietà.

Si tratta dunque di un locale che per le sue caratteristiche funzionali e strutturali risulta utilizzabile, non solo in potenza ma anche in fatto, per servizi comuni di uso comune e che deve presumersi pertanto rientrante nella comunione ex art. 1117 comma secondo cod. civ..

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata e dell’annullamento del permesso di costruire rilasciato all’odierna appellante in violazione dell’art. 11 c. 1 T.U. n. 380 del 2001.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di questo grado del giudizio che liquida in Euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Lucio VENTURINI Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Dedi RULLI Consigliere

Antonino ANASTASI Consigliere, est.

Vito POLI Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi Lucio Venturini


IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14/09/2005

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

per Il Dirigente

dott. Antonio Serrao

La redazione di megghy.com

blank.gif (130 byte)blank.gif (130 byte)

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati