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Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
( D.P.R. 02.07.2004 n° 184, G.U. 27.07.2004 )
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Con il D.P.R. n.184 del 2 luglio 2004 è stato riorganizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della normativa sopravvenuta.

Il Ministero è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(GU n. 174 del 27-7-2004)


Capo I Organizzazione del Ministero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessita' di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:


Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali e' articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero.


Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Capo II Attribuzioni dei Dipartimenti Art. 3.
Aree funzionali

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attivita' per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale;
infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza;
sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Capo III Articolazione dei Dipartimenti Art. 4.
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
e) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilita';
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attivita' di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attivita' correlate per le materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilita' sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta';
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' informatica per la pubblica amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

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