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Funzionamento dell' istituto della patente a punti
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Dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che introducono in Italia la patente a punti.
Per meglio comprendere quali novità sono state introdotte, riportiamo alcuni passi della circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2003 n. 300.

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO DELLA PATENTE A PUNTI
“A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica (…).”

VEICOLI ALLA GUIDA DEI QUALI E’ PREVISTA LA DECURTAZIONE
“La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pura condotti da persona titolare di patente di guida.”

DECURTAZIONI IN CASO DI PIU’ VIOLAZIONI
“Nel caso siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma, ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con lo stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida: in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.”

RADDOPPIO PER NEOPATENTATI
“La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il primo ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata al proprietario del veicolo.”
Rimane salvo il limite di 15 punti in caso di cumulo di infrazioni.

SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA DECURTAZIONE
“La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida – al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti alla applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180 C.d.S.
quando il veicolo non è intestato ad un a persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente.” In questi casi si applicano le sanzioni di cui all’art. 180 comma 8 C.d.S.

RECUPERO DEI PUNTI SOTTRATTI
“Secondo il comma 5 dell’art. 126 bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per 2 anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. in entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamenteesaurito, il comma 4 dello stesso art. 126 bis C.d.S. ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.”

SOSPENSIONE DELLA PATENTE A SEGUITO DELL’OBBLIGO DI REVISIONE
Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile viene notificato il provvedimento di revisione della patente. Se, entro 30 giorni dalla notifica, l’interessato non si sottoponga agli accertamenti prescritti, gli verrà sospesa la patente a tempo indeterminato.

FREQUENZA DEI CORSI
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.


RICORSO AL PREFETTO
Il trasgressore o gli altri soggetti legittimati che intendano contestare il verbale di accertamento dell’infrazione possono proporre ricorso al Prefetto o, alternativamente, al Giudice di Pace.
Se il Prefetto respinge il ricorso e, quindi, ritiene fondato l’accertamento dell’infrazione, condanna il ricorrente al pagamento di una somma che non sia inferiore al doppio della sanzione minima prevista per l’infrazione.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Quanto al ricorso davanti al Giudice di Pace, la nuova legge ha introdotto l’obbligo di versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Tale somma deve essere versata all’atto di deposito del ricorso e, in caso di accoglimento del ricorso, verrà restituita al ricorrente.

 

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