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Attività giornalistica - Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv

Garante Privacy provvedimento 07.07.2005

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 7 luglio 2005

Attività giornalistica - Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in nome e per conto di XY, dagli avv.ti Luciano Randazzo e Magdalena Giannavola;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1);

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art 15. del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il giorno 11 marzo 2004, nel corso della trasmissione televisiva di Rai Tre "Un giorno in pretura", è andata in onda una puntata, già trasmessa nel 1988, dedicata ad un procedimento penale a carico di alcune persone accusate di omicidio volontario, celebrato nello stesso anno dinanzi alla Corte di assise di Roma.

Con segnalazione presentata al Garante è stata lamentata la circostanza che Rai S.p.a, nel riproporre la predetta puntata, abbia diffuso illecitamente immagini che ritraevano, oltre alle parti del processo, altre persone presenti nell'aula del dibattimento, tra cui la sig.ra XY, all'epoca del processo legata affettivamente ad uno degli imputati.

In particolare, è stato fatto presente che nella puntata dell'11 marzo 2004 sarebbero state diffuse nuovamente le immagini che coglievano la stessa assistita in vivaci reazioni emotive emerse durante il processo, legate alla drammaticità del momento.

Secondo quanto sostenuto nella segnalazione, la rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti avrebbe danneggiato l'interessata "ledendo l'onore, la reputazione e la dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto sociale differente".

Per tali motivi i legali hanno adito l'autorità giudiziaria competente, segnalando invece al Garante la possibile violazione, da parte di Rai S.p.a., della disciplina a tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali;

Nel fornire riscontro alla richiesta di questa Autorità volta ad acquisire ogni elemento utile all'esame del caso, Rai S.p.a. ha risposto precisando che la decisione di riproporre le sequenze del processo era assunta per permettere al pubblico di confrontare le regole processuali vigenti all'epoca dei fatti e il diverso rito processuale intervenuto successivamente, nonché per evidenziare il "contesto sociale e di costume" di allora. La società ha evidenziato che la puntata dell'11 marzo 2004 seguiva un'altra, andata in onda la settimana precedente e relativa ad un caso giudiziario analogo a quello del 1988, ma risalente al 1999 e quindi trattato con il nuovo rito processuale. Rai S.p.a. ha poi ritenuto infondate le doglianze della segnalante, adducendo che le riprese sarebbero state autorizzate dal giudice presso il quale era incardinato il giudizio e che le immagini contestate consistevano, in realtà, in "una ripresa larga", di "pochissimi secondi", del pubblico presente in aula, effettuata "senza ritrarre alcuna delle persone ivi presenti in primo piano" e con telecamere ben visibili a tutti i soggetti presenti in aula; in ogni caso -ha aggiunto- tali persone non sarebbero state riconoscibili in ragione del tempo trascorso e del presumibile mutamento del loro aspetto avvenuto nel frattempo. RAI S.p.a. ha infine precisato che aveva preannunciato ai telespettatori l'intenzione di riproporre il processo de quo, con un comunicato stampa e con altri canali di promozione dei propri programmi televisivi, e che nessun dissenso era stato manifestato al riguardo dall'interessata o da altre persone; ha specificato da ultimo di aver comunque deciso di non trasmettere più il programma, "fino a diversa decisione".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione oggetto di segnalazione riguarda la liceità della diffusione, a distanza di diversi anni (sedici), di immagini riprese nel corso di un dibattimento penale.

Com'è noto, tale fase processuale, salvo casi particolari, è pubblica (art. 471 c.p.p.). Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice, può anche autorizzarne la ripresa televisiva (art. 147 disp. att. c.p.p.). Invero, la cronaca diretta nell'aula giudiziaria riguarda a volte vicende umane, dettagli e relazioni interpersonali particolarmente delicati. L'ordinamento processuale detta alcune cautele volte a non interferire sulla regolarità e genuinità del procedimento e a tutelare i soggetti presenti in aula (art. 472 c.p.p. e art. 147 cit.). Tali cautele non esauriscono i doveri dei giornalisti relativi alla successiva diffusione delle immagini, posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle fonti ad esso allegate o presupposte. Infatti, la disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta in particolare nel Codice (artt. 136 e 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003) e nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato in allegato, permette di trattare dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso degli interessati, ma nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto della dignità della persona. In particolare, la diffusione dei dati è ammessa sul presupposto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del predetto codice di deontologia).

Il trattamento oggetto della segnalazione non rispetta tale disciplina.

La finalità dichiarata da Rai S.p.a. di far conoscere quale sia stata l'evoluzione nel tempo del sistema processual-penalistico italiano e dell'ambiente culturale e sociale di cui esso è espressione giustificava un approfondimento informativo quale quello realizzato da Rai Tre, volto ad illustrare tale evoluzione utilizzando anche immagini di repertorio relative ad un processo risalente agli anni antecedenti alla riforma del processo penale del 1989 e relativo ad un grave fatto di cronaca.

Dall'esame della registrazione della puntata dell'11 marzo 2004 emerge che Rai S.p.a. ha omesso talune inquadrature del pubblico presente nell'aula giudiziaria, rendendo non identificabili alcuni dei soggetti coinvolti nel processo; analoghe cautele non sono invece state adottate con riguardo alla segnalante.

Le immagini che ritraggono quest'ultima e le sue reazioni emotive nel corso del processo medesimo sono state proposte senza alcuna cautela volta ad evitarne l'identificazione, non rispettando il richiamato requisito di essenzialità.

Tali immagini riguardano infatti una persona presente tra il pubblico, estranea al processo e che è stata poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, intercorrente all'epoca con uno degli imputati (cfr. art. 5, comma 1 del codice deontologico).

Già all'epoca della prima trasmissione televisiva riguardante la vicenda giudiziaria la stessa segnalante aveva contestato alla Rai la liceità della diffusione delle immagini che la ritraevano nel corso del processo, documentando specifiche conseguenze negative.

Alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali intervenuta dopo la prima trasmissione del 1988, la tutela invocata dalla segnalante trova un giusto fondamento anche nel diritto della segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti anni (cd. diritto all'oblio; art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale -già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione- ha leso il diritto dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa, anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

A differenza di quanto sostenuto da Rai S.p.a., la tipologia delle riprese consente di riconoscere la segnalante. Dall'esame della registrazione emerge infatti che le telecamere si soffermano sull'interessata mentre la stessa reagisce a seguito della richiesta di condanna del pubblico ministero. Le immagini diffuse concernono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze, pertanto, non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo.

Inoltre, la circostanza che Rai S.p.a avesse annunciato tramite comunicato stampa e canali di promozione dei propri programmi la messa in onda di detto processo non era sufficiente a rendere di per se stessa lecita la diffusione delle immagini suddette, in ragione dei richiamati principi.

A sostegno di quanto sin qui osservato, non è poi priva di rilievo la circostanza che anche in caso di interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento che giustifica la ripresa dell'udienza, le parti presenti nell'aula hanno diritto di non essere riprese (art. 147, comma 3, cit.).

Non risulta infine sufficiente l'autonoma decisione di Rai S.p.a. di sospendere la trasmissione del programma, ma solo fino a diversa decisione della stessa, dovendo questa Autorità assicurare un risultato certo di garanzia provvedendo ai sensi dell'art. 144 del Codice, anche al fine di prevenire il rischio di un nuovo possibile pregiudizio per l'interessata.

Alla luce delle considerazioni svolte va disposto nei confronti di Rai S.p.a e del direttore di Rai tre, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle immagini relative alla segnalante descritte in premessa in difformità dai principi sopra affermati.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondata la segnalazione e, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta alla Rai S.p.a e al direttore di Rai tre, l'ulteriore diffusione delle immagini relative alla sig.ra XY; inoltre, ai sensi degli art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) prescrive agli stessi soggetti l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.


Roma, 7 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

La redazione di megghy.com

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