Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
Immagine trasparenteImmagine trasparente

Decorrenza degli interessi legali e anatocistici sulla pensione privilegiata

Corte dei Conti , sez. Emilia-Romagna, sentenza 13.06.2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

la Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia Romagna

in composizione monocratica nella persona del Consigliere

dott. Franco Mencarelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35378/PC del registro di segreteria, presentato da F., nato il 6 settembre 1962, rappresentato dalla dottoressa Angelo CARRIERO, difeso dagli avvocati Massimo CASSIANO e Roberta FANELLI ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Roma, via G. Palumbo n. 26,

avverso

il decreto n. 48013, in data 14 luglio 2003, del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II° pensioni privilegiate.

Udito, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2005, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Lucia Caldarelli, l'avvocato Giuseppe Petix per delega degli avv.ti Cassiano e Fanelli per il ricorrente.

Non comparsa l'Amministrazione.

Visti gli atti della causa

FATTO

Il ricorrente ricorda che con decisione n. 649/98 pubblicata il 12 agosto 1998, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna ha accolto un ricorso da lui promosso avverso la mancata concessione di trattamento pensionistico privilegiato ordinario. Con la citata decisione invece la Sezione ha riconosciuto l'infermità sofferta “nevrosi d'angoscia in personalità psicosomatica” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI^ categoria tab. A per anni due dal congedo, oltre agli interessi legali.

Per l'esecuzione del suddetto giudicato l'Amministrazione ha emesso il decreto n. 32907 del 4 gennaio 1999, concessivo di rateo pensionistico di VI^ categoria tab. A dal 1991 per anni quattro (per proroga ex articolo 182 DPR N. 1092 del 1973). Con successivo decreto n. 48013 del 14 luglio 2003 tale trattamento è stato confermato a vita. Lo stesso decreto, che per questa parte viene impugnato, pur conferendo al F. la pensione privilegiata ordinaria di VI^ categoria tab. A dal 10 luglio 1991, ha precisato che “gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria ai sensi del D.M. 1 settembre 1998 n. 352 decorrono dal 4 gennaio 2001”.

Il ricorrente impugna tale determinazione rilevando che essa è in contrasto con quanto affermato esplicitamente nella sentenza n. 649/98 e più in generale con l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di riconoscimento degli interessi legali sui ratei di pensione arretrati.

Conclusivamente avendo l'Amministrazione liquidato solo con il citato decreto del 2003 gli arretrati che spettavano al ricorrente dal 1991 non c'è dubbio che su tali arretrati debbano essere corrisposti anche i relativi interessi legali con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico.

Nel ricorso si evidenzia altresì che vi è stata un'erronea lettura del D.M. n. 352 del 1998, il quale all'articolo 2 si limita a stabilire che i benefici accessori debbono essere liquidati d'ufficio secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione e, per quanto riguarda la decorrenza, nell'articolo 3 stabilisce che i benefici suddetti decorrono dalla data di maturazione del credito principale: nel caso di specie il 1991, data di decorrenza del primo rateo pensionistico privilegiato.

Sugli interessi così spettanti in relazione agli arretrati, e a decorrere dal 1991, si chiede che vengano altresì corrisposti, dal giorno della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso, anche gli interessi di cui all'articolo 1283 del codice civile fino all'effettivo soddisfo.

Si chiede infine la condanna dell'Amministrazione al pagamento di spese di giudizio, diritti ed onorari.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e in quanto tale va accolto.

Rileva anzitutto il Giudice che il D.M. 1 settembre 1998 n. 352 - richiamato dall'Amministrazione per fissare al 4 gennaio 2001 la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli arretrati spettanti al F. - si limita a determinare i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento anche degli emolumenti pensionistici. In particolare stabilisce solo che, ove tali accessori facciano riferimento a più periodi diversamente regolati, la loro liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale. Prevede altresì (all'art. 3) che ove occorra un apposito provvedimento, per la maturazione del credito principale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrano dalla scadenza del termine previsto per l'adozione di tale provvedimento.

Nel caso di specie peraltro la sentenza n. 649 del 1998 di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva già stabilito che sulle somme accordate in forza di essa dovevano essere corrisposti interessi legali a far data dal provvedimento impugnato (29 settembre 1993) e, per i ratei scaduti anteriormente a detto provvedimento, con decorrenza dalla data di quest'utlimo e, per quelli successivi, dalle relative scadenze.

Immotivatamente ed illegittimamente l'Amministrazione non ha dato quindi esecuzione a quanto stabilito nella sentenza.

Sugli interessi legali e/o rivalutazione monetaria così spettanti dovranno altresì essere corrisposti, a far data dalla domanda giudiziale di cui al presente ricorso, anche gli interessi previsti dall'articolo 1283 cc. fino all'effettivo soddisfo.

Sussistono invece equi motivi, connessi anche alla complessità dell'interpretazione del D.M. n. 352 del 1998 in relazione all'applicazione di una decisione giudiziale, per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 8 giugno 2005.

Il Giudice

F.to Franco Mencarelli

Depositato in segreteria il 13/06/2005

Il Direttore di Segreteria

F.to Dott.ssa Valeria Sama

La redazione di megghy.com

Immagine trasparenteImmagine trasparente

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati