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Patteggiamento: legittima l’inchiesta disciplinare nei confronti del dipendente

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 09.08.2005 n° 4244

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 9 agosto 2005 n°4244

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 9948/1998, proposto da:

- C* rappresentato e difeso dall’avv. GR

c o n t r o

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,

per l’annullamento

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione II, 10 marzo 1998 n. 372, resa inter partes e concernente la rimozione dal grado di capitano della Guardia di Finanza.

(omissis)

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

L’attuale appellante, all’epoca dei fatti capitano della Guardia di Finanza, ricorreva al T.a.r. Lazio impugnando il provvedimento recante la sua rimozione dal grado, in seguito alla pena patteggiata di un anno ed otto mesi di reclusione per tentata concussione aggravata (con la sospensione condizionale), inflittagli dal Tribunale penale di Roma con sentenza in data 15 novembre 1990.

Egli deduceva la violazione della legge 10 aprile 1954 n. 113 e l’eccesso di potere per travisamento, vizio di motivazione, difetto istruttorio e violazione dei principii vigenti in materia disciplinare.

La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva respinto con sentenza poi impugnata dal C* mediante censure sostanzialmente analoghe a quelle già prospettate in prima istanza e sintetizzabili nella violazione dell’art. 445, c.p.p., nel vizio motivazionale e nell’omesso autonomo esame della fattispecie in sede disciplinare.

L’Amministrazione appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

D I R I T T O

L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere la pronuncia qui impugnata, correlativamente disattendendosi le doglianze prospettate dall’appellante.

Infatti, la sentenza patteggiata non spiega effetti extrapenali ma, equiparandosi ad una sentenza di condanna (cfr. art. 445, c.p.p.), legittima l’apertura di un’autonoma inchiesta disciplinare, in relazione ai fatti accertati in sede penale (tentata concussione aggravata) con connotazioni di gravità tale (in particolare, per essere stati commessi da un ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza, istituzionalmente deputato a garantire il rispetto degli obblighi fiscali, nella specie, ai danni di una società esposta al rischio di un accertamento tributario) da non consentire alla pubblica amministrazione di ignorarli, tanto più in presenza di adeguato supporto probatorio (cfr. documentazione in atti).

Nessuna illegittimità può, dunque ravvisarsi nel comportamento dell’Amministrazione procedente che, con autonoma valutazione di quanto emerso in sede penale (dove si dispone di strumenti d’indagine ben più pregnanti di quelli altrove riscontrabili), ha ritenuto di aderire alle relative risultanze così come ivi ricostruite, essendo implicito che l’adesione ad una sentenza di patteggiamento implica l’accettazione di tutte le conseguenze del caso, alle quali ci si può sottrarre solo rinunciandovi e sottoponendosi al dibattimento.

Si tratta, quindi, di una scelta rimessa all’interessato che, facendola, ne accetta necessariamente tutte le conseguenze senza alcuna possibilità di ritrattazione, pena la certezza dei rapporti giuridici.

Il correlativo procedimento disciplinare si è, poi, svolto con rigorosa regolarità, dato che il 9 luglio 1991 venivano contestati al C* gli addebiti ad opera dell’ufficiale inquirente, che ne ritirava ricevuta firmata dall’incolpato il 10 luglio 1991; il Consiglio di disciplina veniva ritualmente costituito secondo il dettato degli artt. 79 ed 80, legge n. 113/1954, con la partecipazione di cinque ufficiali superiori, tra cui un colonnello quale presidente del collegio; l’intero carteggio istruttorio e probatorio ha potuto essere visionato dall’inquisito, ammesso a fornire ogni chiarimento ritenuto utile; la conclusiva sanzione della rimozione è stata inflitta con il prescritto decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 2, legge 12 gennaio 1991 n. 13.

Né può ipotizzarsi che la scelta della pena patteggiata, ai sensi dell’art. 444, c.p.p., possa essere dovuta all’intuibile desiderio di evitare una possibile sentenza di condanna vera e propria, facendo affidamento sull’inettitudine della prima a precostituire un presupposto legittimante l’apertura di un procedimento disciplinare, essendo impossibile attribuire al legislatore penale un intento deflattivo pagato a tal prezzo.

Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,

respinge l’appello;

condanna C* a rifondere alle Amministrazioni appellate, creditrici solidali, le spese di costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi duemilacinquecento/00 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Presidente Lucio VENTURINI

Consigliere Pier Luigi LODI

Consigliere Antonino ANASTASI

Consigliere estensore Aldo SCOLA

Consigliere Bruno MOLLICA

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Aldo Scola Lucio Venturini


SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

9 agosto 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

La redazione di megghy.com

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