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Responsabilità dell'equipe medica nelle fasi post-operatorie (omicidio colposo)

Cassazione , sez. IV penale, sentenza 08.02.2005 n° 12275

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. COCO Giovanni Silvio – PresidenteDott. TUCCIO Giuseppe – ConsigliereDott. MARINI Lionello – ConsigliereDott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA 30-03-2005 n. 12275


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con separati atti Francesco A., Giacomo C. e Benedetto Z. hanno proposto a mezzo dei rispettivi difensori ricorso avverso la sentenza in data 13.12.2002 della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza 10.7.2001 del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, con la quale ciascuno è stato condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 40 cpv. e 589 c.p., commesso il 4.10.1995.


Gli imputati, costituenti l'equipe chirurgica che effettuò l'intervento operatorio su Bordarmi Eugenio il 2.10.1995, sono statiritenuti responsabili del detto reato per aver omesso di effettuare su di un soggetto con fratture costali multiple e doppie l'intervento di stabilizzazione di dette fratture o di applicargli un tubo oro- tracheale allo scopo di ovviare all'insufficienza respiratoria, per averlo fatto rientrare al reparto dopo l'intervento anzichè sottoporlo a terapia intensiva, e per aver sottovalutato elementi significativi che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, provocando così la morte del paziente per insufficienza respiratoria acuta. La corte di merito non dava rilievo ad una discrasia tra cartella clinica e cartellino anestesiologico, che non parlavano d'intervento di osteosintesi, e registro di sala operatoria, che ne attestava l'esecuzione, sul rilievo che era senz'altro da escludersi che vi fosse stata un'osteosintesi completa, relativa a tutte le 24 fratture costali, mache non poteva escludersi che l'intervento avesse interessato le costole prossime alla ferita chirurgica, sì che ben poteva esservi stata un'osteosintesi parziale. Rilevava invece come la ventilazione forzata cui si era fatto ricorso durante l'intervento operatorio era stata interrotta dopo l'esecuzione di questo e nulla era stato fatto per consentire la respirazione del paziente, e ravvisava la responsabilità di tutti detti medici, che avevano partecipato o assistito all'intervento e che erano o dovevano essere a conoscenza delle condizioni del ricoverato, e quindi avevano l'obbligo giuridico, sulla scorta dei D.P.R. 761/79 e 128/69 (che comporta che primari, aiuti ed assistenti assumono tutti e per intero, salve le eccezioni che non sono qui ravvisabili, la responsabilità del caso concreto) di impedire l'evento indicando, promovendo, imponendo odoperando direttamente i necessari presidi, accertamenti ed interventi.


All'udienza del 17.3.2004 si celebrava il giudizio di Cassazione a carico dell'A. e del C., e veniva straciata per difetto di notifica la posizione dello Z., il giudizio nei cui confronti si è celebrato in data odierna.


Osserva questa Corte che il reato è prescritto: il termine di prescrizione, infatti, per effetto delle attenuanti generiche e compresa l'interruzione, è di anni sette e mesi sei, per cui - pur tenendosi conto della sospensione per mesi 11 e gg. 25 - esso si è interamente consumato.


Lamenta il ricorrente vizi che non sono idonei a far apparire evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, si che non è consentito un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, co. 2^, c.p.p.La stessa esclusione del reato di falso ideologico, dimostrata dalla sentenza 7.2.2003 esibita, non dimostra che vi è stata un'osteosintesi completa, e prevalentemente i motivi si fondano su risultanze processuali che non emergono dal testo della sentenza impugnata, nè si può dubitare del fatto che, se l'intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l'uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria; tale obbligo, rientrante tra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d'opera professionale, di tal che la violazione dell'obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento casualmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, co. 2 c.p. (cfr. Cass. 3492/02).


L'impugnata sentenza va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.


Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.


Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005.

La redazione di megghy.com

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