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Nulla la notifica al portiere

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 n° 8214

Nulla la notifica al portiere se la relazione dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione del mancato rinvenimento, lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8214 depositata il 20 aprile 2005.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

ORDINANZA 20-04-2005, n. 8214

LA CORTE

Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla s.r.l. Impresa Edile S., presso il difensore domiciliatario della stessa Avv. Roberto Cefaloni in V.le Parioli n. 67, ha avuto luogo a mani del portiere e che la relata non indica in alcun modo l'avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall'art. 139 CPC;

Rilevato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita;

RILEVATO

che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);

Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde la detta nullità non ha beneficiato la sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato avere l'atto raggiunto comunque il suo scopo;

Ritenuto doversi, consequenzialmente, discorre, ex art. 291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all'uopo il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005.

La redazione di megghy.com

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