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Non può poi chiedere il mantenimento il figlio maggiorenne che si è reso autonomo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 07.07.2004 n° 12477
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la Corte di Cassazione,ha stabilito con la sentenza n.12477 del 7 luglio 2004,che allorquando un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili nè un suo rientro o una sua permanenza in famiglia.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

SENTENZA 7 luglio 2004, n. 12477


Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di Grosseto, la curatela del Fallimento della (omissis) e, tra gli altri, del socio (omissis) conveniva (omissis) esponendo che il padre della stessa e del fallito (omissis) (omissis) deceduto il (omissis) nel proprio testamento olografo aveva istituito sua unica erede la prima mentre aveva pretermesso il secondo con evidente lesione di legittima, onde chiedeva che la convenuta venisse condannata alla restituzione in favore del fratello di quanto relitto dal padre sino alla concorrenza della quota di legge.

Costituendosi, (omissis) eccepiva, per quanto ancora interessa, che, ove collazionate le elargizioni di danaro effettuate in vita dal de cuius in favore del fratello (omissis) nessuna lesione di legittima sarebbe risultata.

Con sentenza 4.5.98, l'adito tribunale, in composizione monocratica, accertato il relictum in L. 263.000.000, escludendo dalla riunione fittizia sia un credito di L. 49.200.000 iscritto al passivo fallimentare in favore del de cuius per prestito all'impresa del figlio sia le elargizioni effettuate dallo stesso de cuius direttamente al figlio per L. 130.000.000 in quanto donazioni nulle per difetto di forma, determinava la legittima spettante al fallito in L. 87.666.666 e, dedotto il debito di questi, in L. 38.4 66.666 la quota di legittima di sua spettanza alla corresponsione della qualecondannava la convenuta.

Avverso tale decisione (omissis) proponeva gravame cui resisteva il Fallimento contestualmente proponendo gravame incidentale.

D'entrambi decideva la corte d'appello di Firenze con sentenza 11.5.00 accogliendo il primo e respingendo il secondo, con consequenziale reiezione dell'originaria domanda, sulla considerazione che il credito del de cuius verso l'erede per L. 49.200.000, comprovato e riconosciuto con la stessa iscrizione al passivo fallimentare, dovesse essere ricompreso nel relictum non a titolo di collazione ma ai fini della riunione fittizia e che le elargizioni dello stesso de cuius all'erede per L. 130.000.000, atteso il tenore del riferimento ad esse nella scheda testamentaria e di questa nel suo complesso ed esclusane la natura alimentare,fossero da considerare assegnazioni collazionabili ex art. 741 C.C..

Detta sentenza il Fallimento impugnava per cassazione con ricorso affidato a tre motivi.

Resisteva (omissis) con controricorso contestualmente proponendo ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Sostiene, in definitiva il ricorrente Fallimento, per le ragioni di seguito riportate, che le assegnazioni di danaro per L. 130.000.00 dal padre (omissis) al figlio (omissis) dovessero essere considerate come effettuate a titolo di mantenimento e non di donazione e, quindi, non assoggettabili a collazione nel rispetto del disposto dell'art. 742 C.C..

Con il primo motivo - denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1362 ss. C.C. - si duole che la corte territoriale, omettendo d'applicare il prioritario canone ermeneutico della valutazione testuale del documento, essenziale in materia testamentaria, a fronte dell'inequivocabile tenore letterale della scheda in questione, laddove il de cuius aveva nominato erede universale la figlia (omissis) dando atto d'aver versato al figlio (omissis) nel corso degli ultimi anni la complessiva somma di L. 130.000.000 a titolo di mantenimento, abbia erroneamente ravvisato nella disposizione, quanto al detto versamento, il riconoscimento d'un'avvenuta donazione e non d'un'elargizione effettuata in virtù del proprio obbligo se non giuridico per lo meno morale di mantenere il figlio in difficoltà economiche.

Con il secondo motivo - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - si duole che la corte territoriale abbia fornito una spiegazione dell'espresso convincimento fondata su di un'erronea valutazione dei fatti, avendo ritenuto incompatibile con il semplice mantenimento e, quindi, riferibile a ripetute donazioni, l'entità complessiva delle elargizioni, tale rapporto parametrando ad un periodo di tempo (anni 1990-1994) inferiore a quello della reale pendenza del fallimento (anni 1987-1994) e senza considerare che, ove di donazioni si fosse trattato e non di mantenimento, le somme relative avrebbero dovuto essere acquisite al fallimento stesso.

Con il terzo motivo - denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 147 C.C. - si duole che la corte territoriale abbia affermato la pretesa natura liberale delle elargizioni ed esclusol'ipotesi del mantenimento sull'erroneo presupposto che il beneficiario a tanto non avesse diritto nonostante fosse ancora convivente con il padre ed, alla data dell'apertura del fallimento, avesse ancora solo trent'anni.

Nessuna delle riportate censure - che, per loro evidente connessione e per esigenza di coordinata esposizione, possono essere congiuntamente trattate - merita accoglimento.

Devesi, infatti, tener presente come, pur essendo indiscutibile che, in tema d'interpretazione dei contratti, regole prioritarie per la ricerca della comune intenzione delle parti siano l'utilizzazione dei criteri ermeneutici soggettivi ( artt. 1362-1365 C.C.), anzi di ricorrere a quelli oggettivi sussidiari ( artt. 1366-1370 C.C.) e di chiusura ( art. 1371 C.C.), e, nell'ambito dei primi, il desumere, anzi tutto, la volontà negoziale dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalle parti per manifestarla C.C.), (art. 1362/1 queste non possano, tuttavia, salvo ne risulti una manifestazione inequivoca a tal punto da essere incompatibile con qualsiasi altro significato, essere prese in considerazione singolarmente o, comunque, nel ristretto ambito di ciascuna clausola della quale costituiscono l'esternazione, sebbene debbano essere valutate e verificate in relazione tanto alle altre clausole quanto all'intero contesto della dichiarazione negoziale nella quale sono inserite, onde se ne possa intendere l'esatto significato ( art. 1363 C.C.).

In vero, la soluzione d'ogni controversia che s'incentri sull'interpretazione d'un contratto, come l'accertamento d'ogni situazione soggettiva che s'affermi in ragione della vigenza d'una regola convenzionale, non possono prescindere dalla necessaria integrazione del dato testuale con quello logico-ricostruttivo, questa risultando legittimata, ed al contempo imposta, dall'espressa disciplina normativa del coordinato disposto desumibile dalle affermazioni dell'insufficienza del solo senso letterale delle parole del testo, di cui al primo comma dell'art. 1362 C.C., e dell'esigenza dell'esame comparativo delle singole clausole e complessivodell'atto, di cui all'art. 1363 C.C.; per il che l'interpretazione non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole espressioni o clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco ed, in fine, razionalmente armonizzi nella valutazione unitaria dell'atto.

La predisposizione normativa del rapporto d'interdipendenza necessaria tra il primo comma dell'art. 1362 CC ed il successivo art. 1363 CC ai fini dell'accertamento della comune volontà delle parti quale desumibile dal testo contrattuale è stata, nel senso sopra indicato, ripetutamente evidenziata nelle pronunzie di questa Corte (e pluribus Cass. 24.4.90 n. 3439, 11.6.91 n. 6610, 11.1.95 n. 268, 10.6.95 n. 6557, 21.2.95 n. 1877, 23.11.98 n. 11878, 27.6.98 n. 6389,28.6.00 n. 8791) che ha, d'altronde, del pari più volte evidenziato come il nomen iuris dato al negozio dalle parti e le espressioni tecniche o pseudo tali utilizzate dalle stesse od anche dal rogante non vincolino l'interprete che ne ravvisi la incompatibilità con l'effettiva volontà risultante dalla disamina dell'atto compiuta mediante gli strumenti ermeneutici predisposti dal legislatore (Cass. 28.6 00 n. 8791, 21.4.99 n. 3964, 20.6.97 n. 5520, 5.10.92 n. 10898, 11.6.91 n. 6610).

Aggiungasi che, in particolare, l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole d'ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura d'atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 C.C., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione ed, in via sussidiaria, id est ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, se pur sempre riferibili al testatore, quali la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l'ambiente di vita, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda, ecc. (cass. 17.4.01 n. 5604, 19.3.01 n. 3940, 28.12.93 n. 12861, 24.8.90 n. 8668, 15.3.90 n. 2107).

Il giudice del merito, di conseguenza, nell'interpretazione del testamento, la quale si risolve in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici egiuridici, può attribuire alle espressioni adoperate nell'atto un significato diverso da quello tecnico o letterale, purchè non contrastante o antitetico, quando, valutando la scheda nel suo complesso e tenendo conto dei sopra indicati elementi di giudizio propri alla persona del de cuius, tale diverso significato si presti ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione dello stesso.

Ond'è che non violando, sibbene correttamente applicando, i richiamati fondamentali canoni dell'ermeneutica contrattuale nella loro particolare applicazione alla materia testamentaria, la corte territoriale, nell'esaminare la scheda di cui trattasi, con motivazione esaustiva e coerente, in quanto perfettamente aderente alla ratio della disposizione valutata nel suo complesso ed in rapporto alle circostanze estrinseche costituenti il suo logico presupposto, è pervenuta alla conclusione che il de cuius avesse effettivamente inteso istituire la figlia (omissis) in universum ius e nel contempo voluto evidenziare la legittimità di tale sua scelta in quanto insuscettibile di comportare lesione dei diritti ereditari derivanti ex lege all'altro figlio (omissis) questi avendo egli in vita " ... nel corso degli ultimi anni ... " beneficiato con ripetute donazioni d'importo complessivamente superiore alla quota di riserva.

Nè il fatto che il testatore si fosse riferito a dette elargizioni utilizzando il termine "mantenimento" può indurre a ritenere ch'egli avesse inteso dare atto dell'adempimento ad un obbligo legale in tal senso, dacchè - anche a prescindere dall'irrilevanza, già sottolineata, di termini tecnico-legali utilizzati da parte dei dichiaranti, nell'atto oggetto d'interpretazione, in modo inconsapevole e/o inappropriato - nessun obbligo legale di mantenimento può ritenersi sussistesse a carico del testatore.

Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato con indirizzo costante, la normativa in materia d'obbligo d'educazione e di mantenimento della prole va interpretata nel senso che l'obbligazione d'assistenza gravante sui genitori si estenda anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e, tuttavia, perduri soltanto sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (e pluribus, da ultimo, Cass. 3.4.02 n. 4765, 30.8.99 n. 9109, 8.9.98 n. 8868, 7.5.98 n. 4616, 11.3.98 n. 2670, ma già 11.12.92 n. 13126, 3.7.91 n. 7295, 26.1.90 n. 475, 28.6.88 n. 4373, 10.4.87 n. 3570, 25.5.81 n. 3416, 11.8.77 n. 3709).

E', infatti, evidente come l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita, od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se sessi, alternativamente sussistendo solo situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, salve le diverse ipotesi, che portano, peraltro, alle medesime conclusioni, nelle quali si siano inseriti in diversi nuclei familiari o comunitari, in tal modo interrompendo, comunque, il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (confr. nel complesso cass. 28.6.88 n. 4373, Cass. 11.8.77 n. 3709 cit.) Ancora, non può omettersi di considerare come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre i limiti su indicati in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza allontanati dal nucleo familiare od altrimenti resi autosufficienti pur mantenendo la convivenza, si fossero successivamente trovati a versare in situazione tale da dover chiedere anch'essi, in termini legali, il sostegno dei genitori: gli uni, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'ammontare dello stesso, sia della presunzione del diritto con onere della prova delle circostanze negative a carico della controparte; gli altri, per contro, pur maggiormente meritevoli per aver tentato, sebbene senza fortuna o con esito positivo temporalmente limitato, la via dell'indipendenza economica, si troverebbero a dover invocare la normativa sugli alimenti, deteriore sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell'assegno, sia dell'entità dello stesso, sia della prova delle circostanze legittimanti a carico del richiedente secondo le norme comuni.

Premesse le sopra esposte considerazioni di carattere generale, pertanto, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con l'un d'essi, va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato giustamente evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cfr. Cass. 6.4.93 n. 4108, 11.12.92 n. 13126).

In particolare, come si è sopra già accennato, una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili nè un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, nè un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto d'un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta adimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di particolare favore de qua; nell'ipotesi, quindi, in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, ed è un diritto che l'alimentando, ricorrendone le condizioni, delle quali è tenuto a fornire la prova, deve azionare jure proprio, in quanto il far valere pretesa siffatta implica valutazioni strettamente personali e morali nell'ambito del rapporto familiare con l'obbligato che nessuna norma, per tal motivo, rimette ai terzi nè a questi consente di azionarla in surrogazione (tesi già affermata nella giurisprudenza di merito e confermata da Cass. 5.8.97 n. 7195).

Nel caso di specie, dunque, escluso, per le sopra esposte ragioni, che (omissis) per età e per raggiunta autonomia, potesse aver diritto ad un mantenimento "di ritorno" in ragione del sopravvenuto fallimento dell'attività economica intrapresa, e che, pertanto, un corrispondente onere potesse incombere su (omissis) ed escluso, altresì, in difetto d'accertamento al riguardo, che il primo avesse avanzato legittime pretese alimentari soddisfatte dal secondo, è stato correttamente consequenziale ritenere, da parte della corte di merito, che le elargizioni effettuate dal padre in favore del figlio, comunque cospicue in relazione al patrimonio del disponente anche a prescindere dall'arco di tempo nel quale erano state effettuate e tenuto conto dell'evidenziata insussistenza di qualsiasi obbligo legale al riguardo, avessero quella natura di atti di liberalità collazionabili ed imputabili alla quota di legittima che è loro chiaramente attribuita, con la significativa espressione " ... per evitare disparità di trattamento tra i miei figli ... ", nella scheda testamentaria in discussione.

E', poi, appena il caso di rilevare come l'eventuale soggettiva convinzione del donante di dover adempiere ad un proprio obbligo morale nel compiere l'atto di liberalità non rilevi per alcun verso ai fini dell'applicabilità alla donazione delle norme sulla collazione e come, d'altra parte, di tale situazione il testatore, giusta quanto in precedenza evidenziato, fosse pienamente consapevole.

Nè, all'evidenza, minimamente rileva, nel rapporto tra il fallimento attore e l'erede (omissis) convenuta dedotto in giudizio, accertare quale dovesse essere la destinazione delle somme donate dal (omissis) al (omissis) in pendenza della procedura concorsuale e se quest' ultimo le avesse o meno legittimamente trattenute.

Non è, in definitiva, riscontrabile nell'impugnata sentenza alcuno di denunziati profili di violazione di legge, nè censura alcuna può fondatamente muoversi alla motivazione, logica e del tutto esauriente.

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Con il ricorso incidentale (omissis) si duole della compensazione delle spese d'entrambi i gradi disposta dalla corte territoriale.

Tale ricorso non merita accoglimento.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, anche al di fuori dei casi particolari d'impugnazione ex art. 111 Cost. e ferma l'esclusione dalla condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, il controllo di legittimità sulle pronunzie del giudici del merito con le quali sia stata disposta la compensazione delle spese giudiziali, parziale od anche totale, è comunque limitato all'accertamento dell'avvenuto richiamo, da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti dall'art. 92 C.P.C., il provvedimento di compensazione non necessitando di specifica motivazione ove a tale lata previsione normativa, ampiamente derogatoria del principio generale posto dal precedente art. 91 C.P.C., venga effettuato esplicito riferimento nell'esercizio del discrezionale potere dei detti giudici di valutare, in relazione a tutte le vicende processuali prese in considerazione, l'opportunità d'una pronunzia in tal senso (e pluribus, Cass. 1.10.02 n. 14095, 2.8.02 n. 11597, 23.4.01 n. 5976, 12.3.99 n. 2216, 19.5.98 n. 4997, 6.5.98 n. 4575, 21.2.98 n. 1887, 8.10.97 n. 9762, 23.6.97 n. 5607).

Il sindacato di legittimità può estendersi all'esame della motivazione solo ove i giusti motivi previsti dall'art. 92 C.P.C., oltre che enunziati, siano stati anche sviluppati formando oggetto di specifiche argomentazioni, in tal caso essendovi luogo a verificare così l'idoneità in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronunzia come la logicità ed adeguatezza delle argomentazioni svolte al riguardo, giacchè vizi in tal senso sarebbero indicativi d'un erroneo processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, mentre resta comunque escluso l'accertamento in concreto di detti motivi, quaestio facti la cui valutazione si sottrae al sindacato medesimo (ibidem).

Nel caso di specie, il giudice del merito, avendo fatto riferimento all'esito complessivo della lite ha operato una valutazione generica ed onnicomprensiva per la quale ha ritenuto rispondente ad equità la compensazione delle spese utilizzando, evidentemente, l'espressione non in senso tecnico ma omologo alla ricorrenza dei giusti motivi, secondo una prassi invalsa d'equiparazione, per quanto impropria tuttavia non altrimenti interpretabile, non essendovi luogo a pronunzia secondo equità in materia di spese; pertanto, giusta la richiamata costante interpretazione della giurisprudenza in materia, la pronunzia non necessitava di motivazione ulteriore al riguardo.

Le spese del giudizio di legittimità fanno carico al ricorrente principale, stante la palese prevalente sua soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna il ricorrente principale alle spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2.000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004.

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