MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 4 ottobre 2005
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio
2003 recante “condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
generali per la fornitura al pubblico dell’accesso radio
LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice
delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;
Visto l’esito delle audizioni svolte in data 26 e 28
ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni
di Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete
fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del wireless
local loop, le associazioni di utenti; nonché la consultazione
pubblica 25 giugno 2005 indetta ai sensi dell’art. 11
del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni
Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal
decreto ministeriale 28 maggio 2003;
Visto il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con
modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;
Udito il Consiglio Superiore delle Comunicazioni;
Considerata l’opportunità di estendere l’ambito
geografico di applicazione del sistema definito dall’art.
2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003;
DECRETA
Art. 1
1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28
maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole
da “in locali aperti”, fino alla fine del comma;
dopo “ai servizi di telecomunicazioni” si aggiungono
le parole “in modalità fissa e nomadica”.
2. All’art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto
le parole “la sicurezza delle operazioni di rete,”
sono sostituite da “la sicurezza della rete contro l’accesso
non autorizzato conformemente alla normativa in materia,”;
dopo “protezione dei dati” si aggiungono le parole
“ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia
sin dall’inizio dell’attività”; sono
soppresse inoltre le parole “l’interconnessione
tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso
reti pubbliche di telecomunicazioni ;” e “limitatamente
all’ambito geografico locale definito all’articolo
2, comma 1 e”; sono sostituite le parole “alla
medesima radio LAN” con “al medesimo operatore
nonché ad operatori distinti a condizione che, in quest’ultimo
caso, trattandosi di interconnessione tra reti, si rispettino
tutte le regole in materia ed in particolare le esigenze ai
fini di giustizia”.
3. All’art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto
dopo “dalle medesime utilizzazioni” si aggiungono
le parole “in particolare secondo quanto previsto dalle
raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche”.
Art. 2
1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti
autorizzati all’offerta al pubblico, attraverso reti
ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande
5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio
2003, come modificato dal presente decreto acconsentono in
maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole richiesta
di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi
titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree
confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo
aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali,
devono consentire alla più ampia pluralità di
soggetti l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture
Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e senza alcuna
limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili
ragioni legate alla sicurezza delle reti o all’esercizio
di servizi di pubblica utilità che siano state accertate
da parte del Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi
motivatamente opposti a richieste di istallazione ed esercizio
dovranno essere comunicati, al Ministero delle comunicazioni
- Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione.
Art. 3
1. Le imprese già autorizzate all’esercizio
sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente
provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 4
1. Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale
28 maggio 2003, secondo quanto già disposto dall’art.
8 comma 2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni del
decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 citato nelle
premesse.
IL MINISTRO
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