| DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
(GU n. 222 del 23-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del
pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva
90/313/CEE del Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39,
recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente
la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento
per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il codice dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 16 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali
in materia di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale
detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini,
le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che l'informazione
ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a
disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme
o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine,
in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica
od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi
gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica
ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero
1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa,
nonche' le attivita' che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e
2), e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i
suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al
numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa
la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi,
da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche
statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali,
gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi,
nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilita'
amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»:
l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica
in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente
detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che
chiede l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche,
e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche
o giuridiche.
Art. 3.
Accesso all'informazione ambientale su richiesta
1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare
il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto
del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita'
pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione
ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni
dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60
giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita'
della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla
entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso
l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque,
entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della
proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in
maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo'
chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro
30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa,
di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli,
a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso
la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici
di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero puo', se lo ritiene
opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta
in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione
di documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione
nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra
forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile
per il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita'
pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione
nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30
giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita'
pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente
richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le
informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi
compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di
preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione
ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale
detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per
quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione
informatica o altri mezzi elettronici.
Art. 4.
Cataloghi e punti d'informazione
1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili
al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita'
pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi
cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti
l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta
ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico
gia' esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di
cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non
possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo
5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico
sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato
dal presente decreto.
Art. 5.
Casi di esclusione del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita'
pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In
tale caso l'autorita' pubblica, se conosce quale autorita'
detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta
a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica
allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e'
possibile ottenere l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalita' di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti
o in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica
informa il richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale
e la data approssimativa entro la quale detto materiale sara'
disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in
ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto
di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando
la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti
in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilita'
per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per l'accertamento
di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,
per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico,
ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale,
nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una
persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito
alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto
di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito
di sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un
obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia
acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi
1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna
richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse
pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato
dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h),
la richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi
informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma
2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore
del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione
richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai
sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto
o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente
per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i
termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi
del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di
riesame prevista all'articolo 7.
Art. 6.
T a r i f f e
1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame
presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti,
fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente
al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita'
pubblica puo', in casi specifici, applicare una tariffa per
rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa
determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In
tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita'
della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere
applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione
l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza
di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione
dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa
calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata
e pubblica.
Art. 7.
Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti
il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro
i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente puo'
presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura
di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette
determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo
25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore
civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241
del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali
o periferiche dello Stato.
Art. 8.
Diffusione dell'informazione ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita'
pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta
rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi,
ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica
e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un piano per rendere l'informazione
ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche
facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione
pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce
nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui
al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali,
atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali,
aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di
cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma
elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo
1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente
a livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti
autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto
ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un
riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita
l'informazione, a norma dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in
cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita
a norma dell'articolo 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione
ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti
a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche
gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente
accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per
l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali,
le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle
attivita' di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni
in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute
che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale
minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno
che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
Art. 9.
Qualita' dell'informazione ambientale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario,
apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
Art. 10.
Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro
il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i
dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11
e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione
ambientale, nonche' una relazione sugli adempimenti posti
in essere in applicazione del presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni
di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello
comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma
1 alla Commissione europea. Detta relazione e', altresi',
presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
al Parlamento e resa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo
1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita'
al pubblico.
Art. 11.
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli
enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli
aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni
e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente
decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere
in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno
2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in
applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le
norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo
5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale sull'applicazione
del presente decreto.
Art. 12.
Norme finanziarie e abrogazioni
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni
del presente decreto.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate
a carico della finanza pubblica.
4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com |