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L’applicazione della nuova normativa sull'incentivo al posticipo del pensionamento

Circolare INPS 07.07.2005 n° 86
INPS

CIRCOLARE N. 86 del 07.07.2005

OGGETTO: Legge n. 243 del 23 agosto 2004. Incentivo al posticipo del pensionamento per iscritti ai fondi integrativi.

SOMMARIO: I lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo sia all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di lavoratori dipendenti che alle forme integrative della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro il relativo importo. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS ed integrativi, maggiorata egli importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della pensione

INDICE
Introduzione - Incentivo per il posticipo al pensionamento (“bonus”) per iscritti ai fondi integrativi
Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi

Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
I commi da 12 a 17 dell’articolo 1 dettano una disciplina tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell’esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.
Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è stato pubblicato il decreto del 6 ottobre 2004 con il quale il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla normativa sull’incentivo per il posticipo del pensionamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i propri orientamenti in merito all’applicabilità dell’incentivo al posticipo del pensionamento anche agli iscritti ai fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa sopra indicata agli iscritti ai fondi integrativi gestiti dall’Inps.

Incentivo per il posticipo al pensionamento (“bonus”)per i lavoratori iscritti a fondi integrativi
I fondi integrativi operanti presso l’Istituto sono:
A) Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
B) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
C) Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato in ordine all’applicazione della normativa in argomento anche agli iscritti ai predetti fondi, ha chiarito quanto segue.
Al fine di evitare il verificarsi di eventuali esiti applicativi della norma in contrasto con lo spirito e la specifica finalità sottesa alla norma stessa, considerata la particolarità di tali forme integrative delle gestioni obbligatorie dell’assicurazione generale e la connessione funzionale con la previdenza di base, si ravvisa la necessità di estendere gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il posticipo al pensionamento anche alla contribuzione dovuta a tali fondi da corrispondere, al pari di quella obbligatoria, al lavoratore con conseguente cristallizzazione della posizione assicurativa e contributiva , nonché del trattamento da erogare all’atto del pensionamento.
Infatti l’eventuale prosecuzione dell’obbligo del versamento contributivo ai fondi integrativi, contestualmente alla percezione del bonus, comporterebbe sia una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori che, a fronte del beneficio del diritto a percepire l’incentivo, vedono cristallizzato l’importo del trattamento pensionistico al momento dell’opzione, sia un incremento di spesa non quantificato né coperto.
Inoltre l’interpretazione sistematica della normativa in esame esclude la possibilità per gli iscritti ai fondi integrativi, che abbiano maturato i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’opzione, di percepire il bonus senza alcuna diminuzione della pensione complessiva da erogare alla cessazione del rapporto di lavoro.
Con tali argomentazioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali perviene alla determinazione che la contribuzione integrativa in questione deve essere ricompresa nel bonus e che, per l’effetto, si deve procedere alla cristallizzazione dell’importo della pensione complessiva al momento dell’esercizio dell’opzione per l’incentivo al posticipo del pensionamento.

Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi
Con riferimento ai singoli fondi integrativi si indicano brevemente i riflessi connessi alla disciplina normativa di cui in oggetto:
A) Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas:
Il trattamento di anzianità segue la disciplina che regola la pensione dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con almeno 15 anni di iscrizione al fondo integrativo al momento della domanda dell’incentivo al posticipo del pensionamento. In caso di domanda di incentivo al posticipo del pensionamento il calcolo dell’unica pensione complessiva sarà effettuato tenendo conto dell’anzianità maturata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e di quella maturata nel fondo integrativo. Se, al momento della domanda, il soggetto non ha raggiunto il requisito minimo previsto nel fondo la pensione cristallizzata tiene conto solo della contribuzione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
B) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette:
Una particolare attenzione meritano gli iscritti al fondo esattoriali. Infatti non essendo previsto per tale categoria di lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità, non si pone il problema di applicabilità dell’incentivo al posticipo del pensionamento in quanto manca lo specifico presupposto richiesto dalla legge per l’applicazione dell’istituto medesimo.
Peraltro questo orientamento è conforme alla giurisprudenza consolidata sul tema. La Corte di Cassazione con sentenza n. 6413 del 1981 ha escluso per l’iscritto al Fondo integrativo la possibilità di ottenere alcuna prestazione pensionistica prima che siano realizzate le condizioni per il “trattamento complessivo”, composto dall’integrazione corrisposta dal Fondo e dalla pensione ordinaria. Tale trattamento assorbe tutti i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria e non solo quelli derivanti dal rapporto di lavoro esattoriale. Nella sostanza la stessa sentenza preclude la possibilità di accedere alla pensione di anzianità utilizzando in forma autonoma la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria, destinata a confluire interamente, anche se relativa ad attività extra esattoriale, nella liquidazione del suddetto trattamento complessivo.
C) Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste.
L’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art.1, comma 12 , della legge 243 del 2004 sull’incentivo al posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di Trieste comporta la sospensione dell’obbligo di versamento della contribuzione a favore del fondo stesso con conseguente cristallizzazione della pensione maturata al momento dell’esercizio dell’opzione stessa.

Per il rilascio dei programmi si provvederà con messaggio a parte.

La redazione di megghy.com

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