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Incentivi al posticipo del pensionamento: norme attuative
( Decreto Ministero Welfare 06.10.2004, G.U. 06.10.2004 )
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2004

Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

(GU n. 235 del 6-10-2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';
Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianita';
Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.
Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art. 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Art. 2.
Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianita' di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77

 La redazione di megghy.com

 

 

 
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