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Guida in stato di ebbrezza: donazione ad una comunità può estinguere il reato
( Giudice di Pace di Agrigento, sentenza 30.03.2004 n° 22 )
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Con sent. n. 22 del 30/03/04, il GDP di Agrigento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un imputato del reato di cui all'art. 186 c. II C.d.S., riconoscendo estinto il reato per "avvenuta condotta riparatoria del danno".

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il versamento di una somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero di persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfacesse le esigenze riparatorie e di riprovazione richieste dall’art. 35 "Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie" del D. lgs 274/2000 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".


N. 22/04 R Sent.
N. 04/03.G.P.
N. 395/02 RGNR.

Sentenza in data
17/03/04

Depositata in cancelleria
Il 30/03/04

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

.................

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede non doversi procedere perché il reato è estinto per ravvedimento operoso.

La difesa si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

D. D. veniva tratto in Giudizio sdavanti a questo Giudice di Pace con decreto del 12/11/03, notificato 17/11/2003 per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato chiedeva la sospensione del processo per consentirgli di porre in essere la condotta riparatoria di cui all’art. 35 D.L.VO 274/2000 e pervenire all’estinzione del reato in conseguenza del versamento di una somma di danaro che lo stesso intendeva versare in favore di un Istituto che si occupa del recupero degli alcolici dipendenti, chiedendo al Giudice di volere indicare l’ammontare dell’importo e l’istituto beneficiario.

Il P.M. non si opponeva.

Il Giudice di Pace sospendeva il processo fino al 16/03/2004 fissando la successiva udienza per la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività riparatoria imponendo all’imputato il pagamento della somma di € 700,00 in favore dell’ Associazione CASA FAMIGLIA ROSETTA corrente in Caltanissetta ed indicando nella causale del versamento “Donazioni alla Comunità Oasi di Caltagirone per alcolisti, indicando, altresì, per la verifica dell’attività riparatoria il responsabile del servizio nella persona di Nino Amico.

All’udienza del 17/03/2004 la difesa produceva ricevuta di versamento a mezzo di bonifico bancario per € 700,00 intestato all’Istituto prescritto.

Il P.M. non si opponeva

MOTIVAZIONE


Prima dell' apertura del dibattimento D.D. chiedeva, a mezzo proprio procuratore, la sospensione del processo per consentirgli di porre in essere la condotta riparatoria di cui all'art.35 D.LVO 274/2000.

Il Giudice sospendeva il processo ed indicava l'ammontare dell' importo e l’Istituto beneficiario.All’udienza successiva del 17/03/04, prodotta attestazione di pagamento all’Istituto beneficiario, della somma di € 700,00, le parti concludevano come in epigrafe.

Il pagamento della superiore, risultante dalle predette attestazioni di pagamento, sussistendo le altre condizioni, tra cui l’incensuratezza dell’imputato risultante dal certificato del casellario giudiziale, estingue il reato contestato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs 274/2000.

Invero, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 186 comma II C.d.S. quando il versamento di una somma a favore di una comunità terapeutica per il recupero di persone dedite all’uso di bevande alcoliche soddisfano le esigenze riparatorie e di riprovazione richieste da quanto disposto all’art. 35 del D. lgs 274/2000.

Ne consegue che va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui in rubrica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 35 D. lgs

Dichiara

Non doversi procedere nei confronti di D.D. perché il reato è estinto per avvenuta condotta riparatoria del danno.

Agrigento, 17/03/2004 Il Giudice di Pace

Avv. Antonino Raineri

 La redazione di megghy.com

 

 
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